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Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili - 15 luglio 2020

22 luglio 2020

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Ufficio I del Capo Dipartimento
Sezione Statistica

Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili

Aggiornamento al 15 luglio 2020

 

La presente analisi statistica è stata pensata per fornire un quadro sintetico e aggiornato dei minorenni e giovani adulti (fino ai venticinque anni) che per provvedimenti di natura penale sono presenti nei servizi minorili residenziali o in carico ai servizi sociali per i minorenni.

Gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni (USSM) intervengono in ogni stato e grado del procedimento penale, dal momento in cui, a seguito di denuncia, il minore entra nel circuito penale fino alla conclusione del suo percorso giudiziario; l’intervento a favore del minore viene avviato, su segnalazione dell’Autorità Giudiziaria, con la raccolta degli elementi conoscitivi per l’accertamento della personalità e per l’elaborazione dell’inchiesta sociale di base e prosegue con la formulazione del progetto educativo e con l’attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice.

I Servizi minorili residenziali sono:

  • i Centri di prima accoglienza (CPA), che accolgono temporaneamente i minorenni fermati, accompagnati o arrestati in flagranza di reato dalle forze dell’ordine su disposizione del Procuratore della Repubblica per i minorenni; il minore permane nel Centro di prima accoglienza fino all’udienza di convalida, per un tempo massimo di novantasei ore; nel corso dell’udienza di convalida il giudice (GIP) valuta se esistono elementi sufficienti per convalidare l’arresto o il fermo e decide sull’eventuale applicazione di una delle quattro possibili misure cautelari previste per i minorenni (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare);
  • le Comunità, ministeriali e del privato sociale, che hanno dimensioni strutturali e organizzative connotate da una forte apertura all’ambiente esterno, in cui sono collocati i minori sottoposti alla misura cautelare prevista dall’art.22 del D.P.R.448/88 (collocamento in comunità); l’ingresso in comunità può essere disposto anche nell’ambito di un provvedimento di messa alla prova o di concessione di una misura alternativa alla detenzione o di applicazione delle misure di sicurezza; alcune Comunità sono annesse ai Centri di prima accoglienza;
  • gli Istituti penali per i minorenni (IPM), in cui sono eseguite la misura della custodia cautelare e la pena detentiva; gli IPM sono concepiti strutturalmente in modo da fornire risposte adeguate alla particolarità della giovane utenza ed alle esigenze connesse all’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; l’attività trattamentale è svolta da un’équipe multidisciplinare, in cui è presente un operatore socio-educativo di riferimento stabile appartenente all’Amministrazione; le attività formative, professionali, culturali e di animazione sono effettuate in collaborazione con operatori di altri Enti e avvalendosi di associazioni del privato sociale e del volontariato; negli IPM è presente personale del Corpo di Polizia Penitenziaria adeguatamente formato al rapporto con l’adolescenza.

L’Amministrazione gestisce, inoltre i Centri diurni polifunzionali (CDP), Servizi minorili non residenziali per l’accoglienza diurna di minori e giovani adulti dell’area penale o in situazioni di disagio sociale e a rischio di devianza, anche se non sottoposti a procedimento penale, non censiti nella presente rilevazione.

I CDP offrono attività educative, di studio, di formazione-lavoro, nonché ludico-ricreative e sportive.

La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli USSM ed è sottoposta a misure da eseguire in area penale esterna; la detenzione, infatti, assume per i minori di età carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi sanzionatori alternativi.

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell’ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo.

L’utenza dei Servizi minorili è prevalentemente maschile; le ragazze sono soprattutto di nazionalità straniera e provengono dai Paesi dell’area dell’ex Jugoslavia e dalla Romania.

La presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali; i dati sulle provenienze evidenziano che negli ultimi anni alle nazionalità più ricorrenti nell’ambito della devianza, quali il Marocco, la Romania, l’Albania e i Paesi dell’ex Jugoslavia, tutt’ora prevalenti, si sono affiancate altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in termini numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro complessivo dell’utenza.

Con riferimento all’età, la componente dei “giovani adulti”, (1) costituita da ragazzi di età tra i 18 e i 24 anni compiuti, ha assunto nel tempo un’importanza crescente, soprattutto in termini di presenza negli Istituti penali per i minorenni.

La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie.

 

 

(1) Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. Queste disposizioni si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, (art. 24 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, come modificato dall’art.5, comma 1, D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n 117, e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121).

 


Versione integrale dell'analisi (pdf, 640 Kb)