Linee guida per l'applicazione dell'Istituto della messa alla prova elaborate dal gruppo di lavoro costituito nell'ambito dell'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario di PESCARA (aprile 2016)

TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Penale

Linee guida per l'applicazione dell'Istituto della messa alla prova elaborate dal gruppo di lavoro costituito nell'ambito dell'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario di Pescara

Le modalità operative per la pratica attuazione dell'istituto, ferma la libertà di ogni giudicante di interpretare le nuove norme nell' esercizio dei suoi poteri possono così essere indicate:

  1. Si evidenzia l'opportunità che la Procura avvisi gli indagati della possibilità di usufruire della messa alla prova, sia nell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. che nella procedura di identificazione ed elezione di domicilio, tramite la polizia giudiziaria appositamente delegata.
     
  2. È auspicabile che l'imputato, che deve aver già presentato istanza all'VEPE, sia presente personalmente all'udienza in modo tale da consentire al giudice di valutare l'ammissibilità della richiesta, sentendolo in merito alle sue condizioni socio famigliari e lavorative, sulle sue competenze e sulla sua disponibilità nel provvedere all'eventuale risarcimento del danno cagionato.
     
  3. La domanda può anche essere presentata dal difensore munito di procura speciale da allegare alla stessa.
     
  4. In sede di ammissione va prodotta una dichiarazione, sottoscritta dall'imputato, che autocertifica di non aver presentato analoga richiesta già accolta presso altra autorità giudiziaria.
     
  5. In questa sede il giudice da indicazione di massima sulla prevedi bile durata del periodo di messa alla prova.
     
  6. Se il Giudice ritiene l'istanza ammissibile, a prescrizione sospesa rinvia il procedimento per un periodo da 5 a 6 mesi e fissa altra udienza, al fine di consentire all' UEPE di provvedere alla stesura del programma, precisando che è onere dell'interessato compulsare l'UEPE.
     
  7. Il difensore dell'imputato comunica in ogni caso a UEPE l'esito della udienza, la data del rinvio ed il nome del Giudice. È ammessa la comunicazione anche a mezzo fax o posta elettronica (anche non certificata).
     
  8. Nel caso debba essere definito il programma, il difensore dell'imputato produce all'UEPE la documentazione richiesta e il nominativo dell'ente disponibile per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'esistenza di una convenzione è condizione necessaria per l'elaborazione del programma.
     
  9. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a favore della collettività, presso enti indicati dall'art. 168 bis C.p. è prescrizione obbligatoria.
     
  10. Il programma, una volta redatto viene comunicato via PEC al tribunale ed al difensore. Al giudice, viene trasmessa anche l'indagine socio-familiare svolta da UEPE;
     
  11. All'udienza, in cui è preferibile che l'imputato compaia personalmente, il Giudice approva il programma ed emette ordinanza ex art. 464-quater comma 3 c.p.p., contenente le prescrizioni impartite, che va trasmessa all' UEPE a cura della cancelleria. Contestualmente a tale ordinanza il Giudice rinvia ad udienza fissa per la verifica della messa alla prova ex art. 464-septies c.p.p.
     
  12. La durata della messa alla prova viene determinata dal Giudice con l'ordinanza di ammissione, nella quale è opportuno distinguere il periodo di messa alla prova dal periodo di sospensione del procedimento, prima dell'udienza di verifica
     
  13. Il Giudice, ricevuto il piano di trattamento, può integrarlo ed inserire prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
    Dopo l'approvazione del Giudice, l'imputato deve sottoscrivere le prescrizioni presso l'UEPE (nella sua sede di Pescara, via Chiarini 126, teI. 085/65388, oppure 085/4554377) entro dieci giorni dalla pronuncia del Giudice. L'UEPE invia copia del verbale di sottoposizione al Giudice ed alla Procura.
     
  14. Ove le integrazioni del Giudice al programma siano particolarmente onerose e tali da determinare il venir meno del consenso dell'imputato, si procederà ad un rinvio su richiesta della difesa per consentire all'imputato, assente, di valutare le modifiche del programma. Anche in tal caso verrà sospesa la prescrizione ex art. 159 comma 1 n. 3 cpp
     
  15. Ove sorga l'esigenza per l'imputato, o magari anche per l'ente, di modificare il programma durante il periodo di sospensione per aspetti di dettaglio (ad esempio relativi solo ai giorni, alle ore o alle mansioni e quindi al di fuori de Il' ambito dell' art. 464 quinquies comma 3 ) è sufficiente comunicare le modifiche all’UEPE
     
  16. Al termine della messa alla prova l'UEPE redige la relazione finale. Non sono necessarie relazioni periodiche. L'UEPE deve verificare la durata dei lavori di pubblica utilità o di volontariato e stabilire il termine finale della prova, tenendo conto delle ore effettivamente lavorate dall'imputato.
     
  17. Nel caso in cui la richiesta sia stata effettuata nel corso delle indagini, ex art. 464-ter c.p.p. (fino alla notifica dell'avviso ex 415-bis cpp) il programma deve essere elaborato prima della presentazione della istanza, al fine di consentire al p.m. di esprimere il proprio consenso/dissenso motivato.
     
  18. Considerato che solo in caso di opposizione a decreto penale, l'UEPE e il richiedente possono utilizzare come parametro quello della pena già indicata, mentre in tutti gli altri casi la durata della messa alla prova è determinata dal Giudice, appare opportuno prevedere dei parametri di durata del lavoro di pubblica utilità o di volontariato, per consentire al richiedente di formulate la domanda con cognizione di causa ed all'ente interpellato di valutare la compatibilità e la durata della proposta con le proprie esigenze istituzionali.

Per fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di modifica da adottare nei casi concreti.

È infatti opportuno che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto.

FASCIA A)
Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni al mese.
Lavori di pubblica utilità per almeno quindici giorni, pari 30 ore

FASCIA B)
Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa:
periodo di messa alla prova da l a 4 mesi.
Lavori di pubblica utilità per almeno trenta giorni, pari a 60 ore;

FASCIA C)
Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi.
Lavori di pubblica utilità per almeno sessanta giorni, pari a 120 ore

FASCIA D)
Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi.
Lavori di pubblica utilità per almeno novanta giorni, pari a 180 ore.

FASCIA E)
Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi.
Lavori di pubblica utilità per almeno centoventi giorni, pari a 240 ore 3

FASCIA F)
Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi.
Lavori di pubblica utilità, per almeno centottanta giorni, pari a 360 ore.

Pescara, 14 aprile 2016

II Presidente del Tribunale
Il Procuratore della Repubblica
II Presidente dell’Ordine degli avvocati
II Presidente AIGA
Il Presidente della Camera penale
Il Presidente dell’Associazione difensori d’ufficio
Il Direttore dell’Ufficio esecuzione penale esterna di Pescara-Chieti-Teramo