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La sospensione del processo e messa alla prova nel caso di imputati minorenni - Anno 2019 (2020)

 

logo delle pubblicazioni di statistica dal titolo I NUMERI PENSATI del dipartimento giustizia minorile e di comunità

 

 

La sospensione del processo e messa alla prova nel caso di imputati minorenni - ANNO 2019

Dipartimento giustizia minorile e di comunità
Ufficio I del Capo Dipartimento - Servizio Statistica
Via Damiano Chiesa, 24 00136 - Roma
tel. 06/68188268 – 274 – 279 - 297
e-mail: statistiche.dgmc@giustizia.it

 


 

 

Indice

  • D.P.R.448/88 – Artt. 28-29
     
  • D.L.272/89 – Art. 27

Introduzione

  1. I provvedimenti di messa alla prova
    • L’analisi temporale
    • Le sedi processuali
    • Le tipologie di reato
    • Il progetto di messa alla prova
       
  2. I minori messi alla prova
     
  3. L’esito della prova
     
  4. La recidiva


 

INTRODUZIONE

La sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, rappresenta un’innovazione nel processo penale minorile in quanto, contrariamente alle ipotesi di probation applicate in altri Paesi, non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna.

Con il provvedimento di messa alla prova il processo è sospeso e il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che, anche in collaborazione con i Servizi degli Enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.
L’applicabilità della misura non è compromessa né dall’eventuale esistenza di precedenti penali né dalla tipologia di reato né da precedenti applicazioni; molto importanti sono, invece, le caratteristiche di personalità del ragazzo che inducono a ritenere possibile il suo recupero; in una personalità in crescita, quale è quella del minorenne, il singolo atto trasgressivo non può, infatti, essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante.

I Servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova sulla base delle risorse personali, familiari e ambientali del ragazzo ed è fondamentale che il ragazzo accetti e condivida il contenuto del progetto.

In caso di esito positivo della prova il giudice con sentenza «dichiara estinto il reato»; l’esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88).

Proprio per l’importanza e la specificità di questo provvedimento, l’allora Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, oggi Dipartimento per la Giustizia Minorile, avviò nell’ottobre del 1991 un monitoraggio ad hoc sulla sua applicazione, attraverso schede nominative compilate per ciascun provvedimento emesso nei confronti dei minori in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni; la rilevazione cartacea è stata effettuata fino a tutto l’anno 2011.

A partire dall’anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), che gestisce i dati di tutti i minori che costituiscono l’utenza dei Servizi minorili. I dati analizzati sono riferiti alla situazione dell’archivio alla data dell'elaborazione, ovvero a conclusione delle attività di convalida da parte dei Centri per la Giustizia Minorile.

L’analisi statistica di seguito presentata si articola in tre parti in cui sono considerati i dati rispettivamente dei provvedimenti, dei minori messi alla prova e degli esiti.

Roma, 18 marzo 2020


 

Versione integrale dell'analisi (pdf,360 kb)