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L'età nella valutazione del minore imputabile (2010)

Relazione presentata nel corso del Meeting del 21 ottobre 2010 presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza” dal titolo: "Età’ ossea: attualità e nuove prospettive con la risonanza magnetica”

Nonostante le relazioni presentate in questo convegno riguardino soprattutto temi di ordine clinico e diagnostico, ci sentiamo, come Giustizia minorile, assolutamente a nostro agio nel partecipare a questo momento di incontro e confronto con l’ambiente medico-scientifico.

Il motivo di ciò è molto semplice da intuire, se si tiene presente che al centro del nostro mandato istituzionale vi è proprio il benessere del minore e il suo sano e armonioso sviluppo, in particolar modo in un momento della vita del minore che è profondamente segnato dal trauma dovuto, da una parte alla commissione del reato, dall’altra all’eventuale espiazione della pena negli Istituti penali minorili.
A tale proposito, infatti, vale la pena ricordare che i soggetti presi in carico dalla Giustizia minorile costituiscono certamente un segmento della popolazione giovanile particolarmente vulnerabile, essendo sovente portatori di forme di disagio psico-sociale, e talvolta di patologie vere e proprie, le cui origini appaiono sempre rintracciabili in una molteplicità di fattori sociali, ambientali e individuali.

Anzi, proprio a ragione delle diverse problematiche che caratterizzano la vita di questi minori, e delle conseguenti difficoltà dell’operato della Giustizia minorile, forte è l’interesse con cui tutti gli operatori di questa Amministrazione guardano da sempre agli sviluppi delle scienze mediche e psicologiche, nella consapevolezza che esse possono fornirci conoscenze fondamentali per la predisposizione di interventi adeguati, che vanno ben al di là del pur importante ambito medico legale. Tutto ciò vale anche nel caso dell’accertamento dell’età che rappresenta un aspetto specifico all’interno dell’azione della giustizia minorile, e di cui parleremo dettagliatamente più avanti.

Potremmo dire così che, per gli operatori della Giustizia minorile, partecipare a convegni come questo rappresenta un’ottima occasione per approfondire e confrontarsi su questioni che toccano molto da vicino il nostro operato quotidiano. Né d’altro canto il mondo medico-scientifico può sottovalutare il fatto che gli operatori della giustizia minorile rappresentano delle “antenne” territoriali capaci di intercettare precocemente eventuali indicatori e forme di disagio adolescenziale, che poi divengono materia di riflessione per specialisti e ricercatori.
Così, volendo sintetizzare le forme di questo positivo scambio che occorre tra il mondo della ricerca medico-psicologica e l’Amministrazione della Giustizia minorile, e che crediamo informi anche la nostra partecipazione a questo convegno, possiamo individuare due funzioni cardine:

  1. interrogare la scienza medica e psicologica per acquisire quei saperi specialistici, attraverso i quali dare sostanza ed efficacia alla nostra azione nei processi di sostegno educativo rivolti ai minori, sia nell’area penale interna sia in quella esterna;
  2. portare un contributo al tema oggetto di discussione, attraverso la testimonianza della nostra esperienza che, seppure in forma di un segmento minoritario all’interno della popolazione minorile latu sensu, ovvero quello di coloro che entrano in un circuito deviante, offre la possibilità di esplicitare le caratteristiche del  nostro operato e le finalità con esso perseguite.

Inoltre, siamo tutti consapevoli che la Giustizia minorile si trova ad affrontare, oggi,  nuove sfide poste dall’aumento della presenza straniera all’interno della popolazione minorile. Si tratta di una presenza assai composita, portatrice di complessità differenti: parliamo di minori, minori stranieri non accompagnati, minori stranieri di prima e di seconda generazione, diversi nelle storie, nella cultura, nel progetto migratorio. Sono ragazzi che richiedono “pensieri” nuovi, capaci di riconoscerne l’unicità e di garantire loro adeguate prospettive di futuro. In comune hanno però gli stessi “codici”, ovvero quello di essere minori e di essere stranieri, che partecipano in maniera differente ad una graduale rimodulazione della propria appartenenza.

Ed è proprio la consapevolezza degli elementi di diversità di cui i minori stranieri sono portatori a sollecitare tutti gli operatori ad avviare un profondo ripensamento delle pratiche di intervento finora realizzate. Le rapide trasformazioni in atto impongono, infatti, un rinnovato approccio al fenomeno della devianza minorile, anch’essa come si diceva in corso di mutazione. Ma è evidente, sulla base di tali considerazioni, che i cambiamenti citati interrogano anche le stesse scienze mediche e psicologiche, portando all’individuazione di nuove pratiche di accertamento dell’età dei minori, non invasive ed esenti da danno biologico (ad esempio lo studio dello sviluppo osseo tramite RMN e la valutazione dell’età psicologica). Questi nuovi strumenti consentono di accertare l’età sia della popolazione minorile autoctona, sia di quella proveniente da diverse aree geografiche, e rappresentano una “buona pratica” in grado di soddisfare tanto i criteri di eticità, quanto quelli di scientificità.

Possiamo infine dire che, seppure in maniera non esclusiva, è proprio il consistente afflusso di minori stranieri che ha fatto nascere, all’interno della Giustizia minorile, l’esigenza di trovare metodi efficaci per accertare l’identità e l’età di un minore. In questo senso, la metodologia che andremo ora a declinare, se da un lato rende più affidabile il processo diagnostico dell’età ossea del minore, dall’altro prevede l’aggiornamento dei dati biometrici anche in una prospettiva transculturale.

Per i minori entrati nel circuito penale, la vigente normativa segue i principi della minima offensività del processo, della sua finalità educativa e responsabilizzante, della residualità della detenzione in favore di misure, quali la misura cautelare non detentiva del collocamento in comunità o la sospensione del processo e la messa alla prova, che favoriscono il reinserimento, qualora possibile, nel contesto familiare e ambientale di provenienza o in una struttura del territorio. La centralità del minore è l’elemento che caratterizza qualsiasi  intervento e che comporta conseguentemente l’individualizzazione del progetto e l’adesione volontaria del minore a svolgere un percorso educativo di cambiamento e di crescita personale.

L’accertamento dell’età del minore che, privo di documenti identificativi commette un reato, assume determinante importanza per l’ordinamento penale minorile italiano, perché assurge ad elemento di distinzione nell’ambito di due concetti giuridici fondamentali del diritto penale: l’imputabilità e la competenza.

Il sistema penale italiano si costruisce intorno al concetto di imputabilità.

L’articolo 85 del codice penale, infatti, stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

Affinché un processo possa avere luogo nei confronti di una persona per accertarne la responsabilità penale è, quindi, necessario che egli sia capace di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che motivano la sua azione.

Il codice penale presume in linea generale che il soggetto maggiorenne sia in grado di intendere e di volere.

Di contro, all’articolo 98 stabilisce che l’imputabilità vada accertata caso per caso  per “chi nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18 anni”, mentre, per il minore degli anni 14 propone una presunzione assoluta di non imputabilità.

In sintesi, per l’ordinamento italiano, per poter procedere penalmente nei confronti di un minore di 18 anni, è necessario che questi non sia minore degli anni 14 e che sia accertata di volta in volta l’imputabilità quale capacità del soggetto ad essere responsabile del reato commesso e conseguentemente ad essere sottoposto ad un giudizio penale.

Rispetto alla competenza, occorre ricordare in primo luogo che l’ordinamento italiano prevede, per la materia penale, una diversa autorità giudiziaria deputata al giudizio in base all’età di colui che ha commesso il reato. Il limite dei diciotto anni, al momento in cui è commesso il fatto, segna il  confine tra un’azione esercitata di fronte al tribunale per i minorenni (istituito con un Regio Decreto del 1934) ai sensi del DPR 448 del 1988, codice di procedura penale per i minorenni, e un’azione esercitata di fronte al tribunale ordinario.

L’art. 67 del codice di procedura penale stabilisce che “in ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni” e si combina con l’art.8 del codice di procedura penale per i minorenni, il quale prevede che il giudice in caso di incertezza della minore età dell’imputato disponga anche d’ufficio perizia, ed al secondo comma “qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto”. 

Il secondo comma del sopraccitato articolo risulta fondamentale perché afferma in maniera inequivocabile la volontà del legislatore di garantire al presunto minore, anche in caso di perdurante incertezza, l’applicabilità del processo penale minorile e tutte le garanzie che l’ordinamento italiano e le normative internazionali ed europee assicurano al minore. 

Il comma 1 dell’art.9 del DPR 448/88 (accertamenti sulla personalità del minorenne) stabilisce che il pubblico ministero ed il giudice acquisiscano elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, di valutare la rilevanza sociale del fatto nonché di disporre adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
 L’art.349 c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone) stabilisce che la polizia giudiziaria proceda alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini  anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

L’accertamento dell’età può essere richiesto anche dai medici operanti nei Servizi minorili della giustizia; ovviamente per effettuarlo deve esservi sempre l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. Tale accertamento viene effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche all’uopo deputate.

E’ utile rappresentare che le funzioni della sanità penitenziaria con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale. Infatti, la L. 244 del 24.12.2007 art. 2 c. 283-284 (Legge finanziaria per il 2008), in attuazione del D.L.vo n. 230/1999, ha trasferito al Servizio sanitario nazionale le risorse relative all’assistenza sanitaria rivolta ai minorenni sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità Giudiziaria minorile.

Le modalità, i criteri e le procedure del passaggio definite tramite il DPCM, predisposto dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della giustizia, dell’economia e della funzione pubblica è stato approvato in data 20.03.2008 dalla Conferenza Stato-Regioni, e siglato del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri competenti in data 01/04/2008.

Accertamento età anagrafica ed identificazione

Secondo i più recenti dati elaborati dall’Istat riguardanti l’anno 2007, i minori denunciati alle Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni sono  N° 38.193. La componente maggiore è costituita da ragazzi di 17 anni (10.817) e da ragazzi di 16 anni ( 9.507), sono infraquattordicenni  6.495 minori . Gli italiani sono 27.803  e 10.390 gli stranieri: la componente maggiore degli stranieri è rappresentata da 3955 cittadini della Romania e da 1330 del Marocco.

Le procedure di identificazione di minorenni per i quali l’Autorità giudiziari minorile può disporre l’accertamento dell’età riguardano primariamente i Centri di prima accoglienza, le strutture in cui vengono portati  i minori in stato di fermo o arresto o accompagnamento.

I Centri di prima accoglienza hanno la finalità di accogliere i minorenni in attesa dell’Udienza di convalida dell’arresto ed i minorenni possono permanere presso dette strutture per un tempo non superiore a 96 ore. I C.P.A. sono 25, dislocati in tutte le regioni, anche con più sedi in relazione ai distretti di Corte d’appello.

Gli ingressi nei Centri di prima accoglienza nell’anno 2009 sono stati N° 2418, di cui 1494 costituiti da italiani e 928 da stranieri. Di questi sono stati rimessi in libertà perché dichiarati infraquattordicenni, n. 27 minori di cui 26 di nazionalità straniera ( 7 maschi e 19 femmine). 

L’identificazione di un minore è la necessaria premessa per l’esercizio dei diritti soggettivi di cui ogni minore è portatore. Senza una identificazione certa non si può attuare alcuna politica di protezione e di tutela nei suoi riguardi e consentire l’esercizio da parte dello stesso di una cittadinanza attiva.

Il Dipartimento anche alla luce del quadro normativo di riferimento, ha ritenuto di uniformare con apposita circolare l’identificazione di minori accolti nei Centri di prima accoglienza attraverso l’introduzione degli apparecchi SPAID che effettuano i rilievi fotodattiloscopici tramite telecamera e scanner digitale.

Ciò si è ritenuto opportuno per i minori stranieri non accompagnati, che spesso sono privi di documenti di riconoscimento e  forniscono false e diverse  generalità ad ogni ingresso nei servizi minorili della Giustizia. Solo i rilievi fotodattiloscopici possono consentire di verificare  la prima identità dichiarata di tali minori e di stabilire, anche a distanza di tempo, il loro percorso nei servizi minorili, con ciò che ne consegue.

In sintesi, l’impiego del sistema SPAID nei CPA significa utilizzare strumenti informatici al posto della rilevazione che attualmente viene svolta con tampone ad inchiostro. Questo in linea con le strumentazioni e le direttive che sono state emanate in merito all’uso delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, alle direttive europee in materia, alla normativa nazionale vigente e ai principi fondamentali enunciati da documenti internazionali quali le Regole di Pechino e la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia del 1989. L’attività di identificazione che si svolge nei C.P.A.  risulta, per i casi in cui  non vi sia identificazione certa,  conforme alle previsioni dell’articolo 349  comma 2, del c.p.p..

Tenuto conto che nel processo penale minorile per quanto non previsto nel D.P.R. n. 448/88  e nel decr. leg.vo n. 272/89 si applicano le norme del codice di procedura penale e  quelle delle disposizioni di attuazione del c.p.p., la maggioranza dei Centri di prima accoglienza applica l’articolo 94 disp. att. c.p.p.  e l’articolo 23 del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario.
A questo proposito, non va dimenticato che l’articolo 79 dell’Ordinamento Penitenziario prevede che “Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali fino a quando non sarà provveduto con apposita legge”. L’ordinamento non limita l’applicazione delle norme penitenziarie ai soli minori “detenuti” - in custodia cautelare o in esecuzione di pena definitiva -  ma la estende a tutti i minori sottoposti a  misure penali e, quindi, anche a coloro che si trovano in convalida di arresto o di fermo presso i CPA.

E non vi è dubbio che l’arresto ed il fermo a cui sono sottoposti i minori accolti nell’area custodita dei C.P.A., sono misure penali di natura pre-cautelare. Fermo restando quanto sancito all’articolo 1 del D.P.R. 448/88, che sottolinea come le disposizioni penali che riguardano i maggiorenni utilizzate per i minori “ sono applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne”.

Qualora non sia stato possibile procedere ad una identificazione certa nel CPA e il ragazzo è in carico ad altro servizio minorile - Istituto penale per i minorenni,  Comunità  dell’amministrazione o Ufficio di servizio sociale per i minorenni – la Direzione del servizio richiede all’Autorità giudiziaria minorile di disporre la perizia auxologica.

Normativa di Riferimento per i minori non accompagnati

L’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia del 1989, ratificata e resa esecutiva, nel nostro Paese, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce che “In tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione”.

L’art.8 della suddetta convenzione stabilisce il diritto all’identità del minore, intesa come nome e  nazionalità,  e che qualora venga privato illegalmente degli elementi costitutivi della sua personalità, gli Stati debbano provvedere affinché la sua identità sia al più presto ristabilita.In Italia, i minori non accompagnati rappresentano un fenomeno ampio, diffuso e mutevole in relazione ai diversi flussi migratori che hanno interessato nel corso degli ultimi venti anni il territorio nazionale e ai differenti Paesi di provenienza dei minori, in genere appartenenti all’Europa dell’Est e al Nord Africa.

Il DPCM del 1999, n. 535 definisce il minore straniero non accompagnato come “il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.

Da questa definizione si desume quella di minore non accompagnato, categoria più ampia perché comprensiva anche di quei minori che, pur appartenendo ad un Paese comunitario, sono privi di assistenza genitoriale o di altre figure idonee ad assumerne la rappresentanza.

Spesso detti minori vengono trovati sul territorio dello Stato privi di documenti di identificazione e negano la propria identità fornendo informazioni non veritiere sul proprio nome e sulla propria provenienza. Per i minori non accompagnati si pone quindi il problema dell’identità che è strettamente correlato con quello dell’accertamento della minore età e che segue percorsi diversi a seconda dello status di minore extracomunitario ovvero comunitario.
Per una disamina della normativa a cui si deve fare riferimento in materia di minori non accompagnati e di accertamento dell’età anagrafica, appare pertanto utile distinguere tra minori non accompagnati comunitari e minori non accompagnati extracomunitari.

Un’ulteriore distinzione che occorre evidenziare è quella relativa ai minori non accompagnati indagati per reato, fermati o arrestati e condotti in un Centro di prima accoglienza: in tali casi l’accertamento dell’età risulta sostanziale riguardo all’imputabilità,   in quanto il minore non è imputabile se infraquattordicenne, e riguardo alla competenza degli organi giudiziari ed amministrativi, poiché se il ragazzo è infradiciottennne al momento della commissione del reato la competenza è del Tribunale per i minorenni e del Dipartimento per la giustizia minorile, altrimenti è del Tribunale ordinario e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Normativa per i minori extracomunitari

La condizione di minore età dello straniero dà diritto a forme di tutela regolamentate da una serie di leggi di seguito indicate.
L’art.17 della legge n.40/98 stabilisce che non è consentita l’espulsione degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.

L'art.28 del regolamento di attuazione del Testo Unico sugli stranieri (emanato con DPR 31 agosto 1999, n.394), stabilisce che, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilasci un permesso di soggiorno per minore età, salvo l'iscrizione del minore di quattordici anni nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minori abbandonati deve essere informato immediatamente il tribunale per i minorenni.

Per gli extracomunitari, tanto la legge n.40/98, quanto tutte le disposizioni da essa derivate (il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, il D.P.R. 5 agosto 1998, il Decreto legislativo 13 aprile 1999 n.113, il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, il DPCM 9 dicembre 1999 n.535) assicurano garanzie per la tutela ed il sostegno al minore, rispettandone la personalità ed i diritti sia se figlio di genitori stranieri, sia se affidato ad adulti stranieri.

L’art.33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, (D.Lgs.n.286 del 25 luglio 1998), modificato e corretto dal D.Lgs.n.113 del 13 aprile 1999, ha disposto l’istituzione del Comitato per i minori stranieri con il fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate.
Ha, inoltre, stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fossero definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei minori stranieri in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

In particolare ha disposto che fossero stabilite le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato ed i compiti di impulso e di raccordo del Comitato per i minori stranieri con le amministrazioni interessate ai fini dell’accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d’origine o in un Paese terzo.
Il DPCM 9 dicembre 1999, n.535 "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art.33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286" stabilisce che il Comitato per i minori stranieri, nell’ambito dei suoi compiti di tutela dei diritti dei minori non accompagnati, in conformità con le previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, possa adottare, a fini di protezione e garanzia del diritto all'unità familiare, provvedimenti di rimpatrio assistito dei minori non accompagnati e che tale rimpatrio debba essere effettuato nel rispetto dei diritti del minore e dell'integrità delle sue condizioni psicologiche, fino al momento del riaffidamento alla famiglia od alle autorità responsabili.

Già il D.P.R. 13 giugno 2000 - Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001 – prevedeva che il Governo, in collaborazione con il privato sociale, garantisse a tutti i minori stranieri che si trovavano sul territorio italiano cure tempestive, protezione anche dai pericoli di sfruttamento ed un'adeguata sistemazione e che, in vista dell'adozione dei necessari provvedimenti (tra i quali da preferire, se possibile, il rimpatrio), il Comitato per i minori stranieri provvedesse all'accertamento dell'identità ed al rimpatrio sicuro ed assistito del minore. 

La legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”, all’articolo 25 stabilisce che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro subordinato o autonomo al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto in un apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il D.P.R. 394/1999 prevede, tra l’altro, la concessione di un permesso di soggiorno per minore età ai minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio italiano, che ha carattere temporaneo per il periodo di tempo necessario per l’espletamento delle indagini familiari e l’organizzazione del rimpatrio assistito.

Se dalle indagini svolte dal Comitato minori stranieri il rimpatrio del minore non appare opportuno, il Comitato emette un provvedimento in base al quale l’autorità giudiziaria minorile provvede all’affidamento del minore, in base alla legge 184/1983 e la Questura, da parte sua, rilascia il relativo permesso di soggiorno.

Come evidenziato nelle linee guida adottate dal Comitato, per il minorenne che, ai sensi della legge 40, non è passibile di espulsione – salvo che debba seguire il genitore o l’affidatario espulsi o nei casi in cui la sua presenza rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato – è possibile il  rimpatrio assistito che viene sempre disposto se richiesto dal genitore o tutore o se si accerta che i motivi dell’immigrazione del minore non sono condivisi dai parenti.

Se, invece, a seguito delle indagini sulla famiglia si accerta una situazione di abbandono morale o materiale, il caso va segnalato al tribunale per i minorenni per l’eventuale apertura della procedura di adottabilità.
Le autorità competenti che vengono a conoscenza dell’esistenza di un minore straniero non accompagnato sul territorio italiano devono accertare l’identità, l’età e l’esistenza di familiari, le condizioni di vita, le ragioni dell’ingresso, gli studi compiuti, le attività lavorative svolte, le intenzioni anche relativamente al rimpatrio. Dette autorità devono informare il Comitato delle indagini svolte e delle informazioni raccolte e provvedere all’accoglienza temporanea che comprende oltre l’ospitalità, le cure, l’istruzione e lo sport per il tempo di permanenza in Italia. Il rimpatrio assistito è di esclusiva competenza del Comitato. L’autorità locale deve procedere all’audizione del minore per accertare la sua opinione in merito al rimpatrio assistito, mentre il Comitato deve accertare l’eventuale esistenza di procedure in corso presso il tribunale per i minorenni del luogo di dimora in Italia.
Il Comitato è tenuto ad informare l’autorità giudiziaria competente che dichiarerà lo stato d’abbandono emanando i conseguenti provvedimenti, qualora non risultino familiari od autorità del Paese d’origine disposte ad assumere l’affidamento del minore.

In ogni caso esso deve essere informato quando vi sono minorenni coinvolti in situazioni di sfruttamento, violenza, riduzione in schiavitù ai quali sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di protezione, ai sensi dell’articolo 18 del T.U. 286/98.

Da quanto sopra esposto emerge l’importanza dell’accertamento della minore età per una piena tutela del ragazzo. Per i minori non accompagnati extracomunitari si applicano le disposizioni della circolare del Ministero dell’interno del 9 luglio 2007 che stabilisce che nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età è necessario effettuare tutti gli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di determinazione della minore età, facendo ricorso in via prioritaria a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici.

Normativa per i minori neocomunitari

Per i minori comunitari non accompagnati vige l’art.20 del D.L.vo del 6 febbraio 2007 n.30 che stabilisce che i cittadini dell’Unione Europea presenti nel territorio nazionale se minorenni possono essere allontanati soltanto per motivi di sicurezza o quando l’allontanamento sia necessario nell’interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia del 20 novembre 1989.
Per i minori non accompagnati comunitari l’accertamento dell’età, così come quello dello stato di salute e dell’identità, viene disposto dal giudice minorile competente in base alle norme di carattere generale a tutela del minore e viene effettuato attraverso il ricorso a consulenti tecnici preferibilmente pubblici.

Tale procedura è stata in alcuni casi utilizzata anche nei confronti di minori adottati in Paesi stranieri nei quali non è prevista l’adozione piena e viene rilasciato, dalle competenti autorità alla coppia residente in Italia, un decreto di affidamento che viene poi riconosciuto dal tribunale per i minorenni italiano come affidamento preadottivo. In tali casi ove l’età anagrafica sembri in contrasto con quella apparente, l’Autorità Giudiziaria può attuare la procedura per l’accertamento dell’età. E’ chiaro che se l’adozione viene pronunciata in un Paese straniero che ha ratificato la Convenzione dell’Aja, l’Italia è tenuta a trascrivere il provvedimento di adozione nei termini in cui l’autorità straniera lo ha emesso.

Per i minori non accompagnati neocomunitari non ha competenza il Comitato per i minori stranieri e in considerazione del numero elevato di minori romeni presenti nel territorio italiano, non accompagnati o in stato di abbandono,  si è definito un accordo bilaterale tra Governo romeno e italiano, formalizzato in data 9 giugno 2008, sulla cooperazione per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano.

Tale Accordo, tenendo conto delle disposizioni della Convenzione sui diritti dell’Infanzia, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, nonché della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, prevede che le Parti collaborino al fine di migliorare la situazione dei minori romeni non accompagnati oppure in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica Italiana e prevenire tali situazioni. 

Nell’Accordo viene indicato all’art.1, c.1, punto 2  “ (....) per minori non accompagnati si intende il cittadino romeno minore di età, cioé infradiciottenne, entrato in territorio dello Stato italiano non accompagnato né da uno dei genitori, né dal tutore, né da persona che sia il suo rappresentante legale, secondo la legge romena. I provvedimenti del presente Accordo riguardano anche i minori che si vengano a trovare nelle condizioni di cui sopra dopo essere entrati nel territorio dello Stato italiano, nonché i minori romeni che, comunque, non ricevono più l’assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, a causa di incuria, negligenza, o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorità italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita fisico, psicologico, morale o sociale.”  
Gli obiettivi dell’Accordo sono: l’identificazione dei minori romeni non accompagnati presenti sul territorio della Repubblica Italiana, l’adozione delle necessarie misure di protezione e reintegrazione sociale e la facilitazione del loro rientro nel Paese d’origine. 

Per l’attuazione dell’accordo governativo è stato istituito con decreto del dell’8 ottobre 2007, – Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’interno - l’Organismo Centrale di Raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati presso il Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione.  Il predetto organismo attraverso procedure concordate con tutti i soggetti istituzionali italiani ha il compito di ricevere l’informazione del ritrovamento del minore e contatterà le Autorità rumene, sia in Italia sia in Romania, per segnalare il ritrovamento del minore e l’eventuale necessità di ulteriori passi per l’identificazione certa.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti sanitari svolti in Italia e/o del lavoro di “indagine”, si giunga alla conclusione che il soggetto non è minore, cessa la competenza dell’Organismo centrale e l’iter si svolge secondo quanto  previsto per i maggiorenni.

Nel caso in cui, dalle indagini condotte dalle autorità rumene risultasse evidente che il minore non è romeno, l’Organismo Centrale ne darà comunicazione alla struttura assistenziale che ha in carico il minore e si procederà secondo quanto  previsto per i minori non accompagnati di  altre nazionalità.

Accertamento età anagrafica: esigenze del sistema giustizia minorile 

Le difficoltà nell’accertamento dell’età anagrafica del sedicente minore, anche per le differenze di accrescimento, statura, arcata dentaria, esistenti tra individui e tra popolazioni, così come nella identificazione e tempestiva individuazione dei familiari in Italia e all’estero, rendono complicata l’adozione di interventi  adeguati, che avrebbero bisogno di una identificazione certa del minore, della conoscenza della storia personale e familiare del ragazzo al fine di rendere praticabile la costruzione di un progetto durante e dopo l’iter giudiziario.Del resto l’esigenza di accertare l’età del minore, come in precedenza evidenziato, riguarda l’imputabilità del minore ma anche la competenza dell’Autorità giudiziaria, Tribunale per i minorenni o Tribunale se il reato è stato commesso dopo il compimento del 18° anno di età. 

La competenza del Dipartimento per la giustizia minorile si esercita per l’esecuzione dei provvedimenti  che l’Autorità giudiziaria minorile dispone nei confronti dei minori che abbiano commesso un reato in età compresa tra i 14 e i 18 anni; l’esecuzione delle misure penali resta affidata ai servizi minorili della giustizia fino al compimento dei 21 anni mentre la competenza dell’Autorità giudiziaria minorile permane fino al compimento dei 25 anni di età. 
Va inoltre precisato che secondo la normativa vigente l’assistenza al minore non accompagnato è svolta dell’Ente locale, mentre dall’ingresso del minore in una struttura della Giustizia minorile, Centro di prima accoglienza, Istituto penale per minorenni o Comunità ( per collocamento per misura cautelare)  l’onere degli interventi relativi al mantenimento sono a carico della giustizia minorile.

Quando viene accertato che il minore è infraquattordicenne e quindi non imputabile,  il giudice in considerazione di elementi specifici, quali la gravità del reato e la pericolosità sociale può disporre una misura di sicurezza affidando il minore ai servizi sociali degli enti locali. Con il D.P.R. 616/77 la competenza amministrativa e civile è passata agli enti locali restando ai servizi della giustizia minorile l’ambito penale.

Pertanto, in conseguenza di quanto sopra citato in merito alla imputabilità e competenza dell’organo giudicante, è utile tenere in considerazione anche gli aspetti amministrativi poiché la titolarità delle competenze e l’attivazione degli interventi, operativi e anche finanziari, resta esclusivamente all’Ente locale quando si accerti che il minore ha un’età inferiore ai 14 anni.In considerazione dell’utenza di riferimento e della operatività dei Servizi Minorili appare utile evidenziare che le esigenze del settore giustizia minorile rispetto all’accertamento dell’età propongono come necessità organizzativa una facilità di accesso ai servizi sanitari deputati all’accertamento, prevedendo una distribuzione capillare degli stessi nel territorio nazionale, con la possibilità di attivazione in tempo breve e con risultati definiti in tempi utili.

Rispetto alle problematiche che esistono nella definizione dell’età, se non con un’approssimazione valutata nello spazio temporale di 2 anni in più o in meno,  attraverso un esame radiologico del polso e/o dell’arcata dentaria, si rileva che tale valutazione può essere utile ai fini dell’imputabilità soltanto per i soggetti ai quali venga attribuita un’età presunta dai 16 anni, mentre resta incerta la competenza dell’organo giudicante.

Fatto salvo che la procedura di identificazione attraverso rilievi fotodattiloscopici e l’utilizzo di una Banca Dati, creata appositamente per contenere informazioni su quanti siano sottoposti ad accertamenti sanitari, potrà riuscire a limitare il ricorso a tali indagini sanitarie ad una sola volta, si evidenzia come la questione dell’imputabilità per i minori di anni 14, oltre che della competenza per gli ultradiciottenni, richiedono una determinazione certa dell’età per consentire l’applicazione di tutti i benefici previsti dalla normativa e quindi la piena tutela dei diritti soggettivi del minore. Il Meeting di oggi ha avuto origine dalla Conferenza dei servizi indetta dal Ministero dell’interno in data 15 maggio 2008 per rispondere all’esigenza di pervenire ad un procedimento unitario cui fare riferimento nelle “Procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età”, in relazione a casi molto spesso dubbi nei quali diviene incerta la determinazione della maggiore o minore età,  con conseguenze lesive dei diritti del minore.

Per la definizione del suddetto protocollo la Conferenza di servizi  decideva per la costituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un gruppo tecnico interistituzionale e multidisciplinare al quale ha partecipato la scrivente proprio per un contributo e una focalizzazione delle problematiche relative ai minori entrati nel  circuito penale.Il gruppo tecnico ha quindi elaborato un protocollo sanitario che è stato poi sottoposto alla valutazione e parere del Consiglio superiore di sanità.

Da quanto proposto dal gruppo tecnico nonché dalle valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità il Protocollo per l’accertamento dell’età dei minori deve seguire un approccio multidimensionale.  La valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano e dall’esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione), svolto da un pediatra, è stato ritenuto, allo stato attuale, il protocollo multidisciplinare maggiormente attendibile per identificare la presunta età anagrafica del soggetto esaminato.

Questo anche ai fini della tempistica dettata da eventuali esigenze di giustizia, allo scopo di garantire, nel minor tempo possibile, la messa in opera di misure atte a fornire la tutela del minore quale bene primario da proteggere.
Nel percorso di accertamento assume quindi un ruolo fondamentale la visita pediatrica nel corso della quale deve essere presente un traduttore/mediatore culturale, nel rispetto del presunto minore, devono venire rilevati tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull’età, avendo cura di utilizzare le tabelle auxologiche dei diversi Paesi o, in alternativa, quelle dei Paesi più prossimi. Con l’età cronologica dovrà essere sempre indicato il margine di errore e, nel dubbio di attribuzione dell’età cronologica deve essere applicato il principio della presunzione della minore età, come previsto dalla. normativa nazionale e dai principi di diritto sanciti a livello internazionale.

Una volta attribuita l’età questo dato, al fine di evitare di dover ripetere la procedura in eventuali occasioni successive, deve affluire nella stessa banca dati cui confluiscono i dati della identificazione.  Nel percorso di accertamento va previsto l’inserimento di un colloquio da svolgersi con il presunto minore, elemento che rientra nel principio di partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia ,e dell’adolescenza siglata nel 1989, che sancisce il diritto di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, di essere ascoltati e che la loro opinione sia presa in debita considerazione). E’ stato anche evidenziato come le strutture deputate a tale accertamento devono essere le strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici” e capaci di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore e per il perseguimento dei fini di giustizia.
E’ compito delle regioni individuare la/le strutture di riferimento tenendo conto delle esigenze rappresentate dal Dipartimento per la giustizia minorile, attraverso un confronto con i direttori dei centri per la giustizia minorile istituzionalmente competenti per territorio.
Si sottolinea, inoltre che In data 21 maggio 2009 la scrivente in qualità di Direttore generale del dipartimento giustizia minorile ha siglato un protocollo d’intesa con la Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’interno e con la Direzione della prevenzione sanitaria del Dipartimento della prevenzione del Ministero della salute volto a supportare la realizzazione di progetti destinati a sperimentare nuove procedure per l’accertamento dell’età con il finanziamento del Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi. Difatti l’Università di Roma La Sapienza ha avviato già da qualche tempo un progetto pilota per lo studio dell’accrescimento osseo attraverso l’utilizzo della risonanza magnetica, metodologia non invasiva non ancora in uso per tale finalità.

Conclusioni

Crediamo di aver adeguatamente articolato, nel corso di questo intervento, l’importanza che riveste il tema dell’accertamento dell’identità del minore e della sua età per la giustizia minorile, sia in merito all’imputabilità del medesimo, sia rispetto alle competenze che si richiedono per la sua presa in carico.

Per quanto detto, è comprensibile che per noi è motivo di grande soddisfazione l’aver promosso la ricerca qui presentata, anche in considerazione del fatto che tale sperimentazione si dimostra realmente promettente, come del resto spesso accade, quando le esigenze operative concrete (ad esempio, medico-giuridiche) divengono elemento propulsore per la sperimentazione di tecnologie innovative capaci di aprire nuovi orizzonti di conoscenza.

In secondo luogo, siamo soddisfatti di aver potuto avviare quell’importante revisione dell’Atlante Osseo, esigenza sentita come prioritaria per poter garantire una maggiore accuratezza nella determinazione dell’età ossea e quindi dell’età anagrafica del minore. D’altro canto, ci teniamo, però a sottolineare che, nonostante ci si sia concentrati in questa sede sostanzialmente sugli sviluppi nel settore radiologico, molto si sta facendo anche in ambito psicologico.

Vogliamo qui accennare a quanto realizzato dalla cattedra di psichiatria nell’ambito della costruzione di strumenti di accertamento psicologico dell’età. Si tratta di studi che ci interessano assai, perché colgono in profondità aspetti relativi alla personalità del minore, al suo sviluppo cognitivo ed emotivo, e alle sue competenze relazionali: fattori, questi, che hanno una forte ricaduta sul nostro operato come giustizia minorile.

Roma, 21 ottobre 2010

il Direttore generale
Serenella Pesarin