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Regole di Bangkok - Nazioni Unite donne detenute e donne autrici di reato in misura non detentiva (luglio 2010)

  • pubblicato nel 2010
  • autore: Assemblea Generale delle Nazioni Unite
  • raccomandazione
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

NAZIONI UNITE

ASSEMBLEA GENERALE


Sessantacinquesima sessione

Terza Commissione

punto 105 dell’ordine del giorno


Prevenzione del crimine e giustizia penale

Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato

(Regole di Bangkok)

 

Nota del Segretariato

Nella risoluzione 2010/16 del 22 luglio 2010, il Consiglio economico e sociale ha raccomandato all’Assemblea generale di adottare il presente progetto di risoluzione:
Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non privative della libertà per le donne che delinquono (Regole di Bangkok)

L’Assemblea generale,
richiamate le regole e norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale relative principalmente al trattamento delle persone detenute, in particolare le Regole Minime per il trattamento dei detenuti[1], le disposizioni per l’effettiva applicazione delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti[2], l’Insieme dei Principi per la Protezione di tutte le persone sottoposte ad una qualunque forma di reclusione[3] ed i Principi Fondamentali per il Trattamento dei Detenuti[4],

richiamate anche le regole e le norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale relative principalmente alle alternative alla detenzione, in particolare le Regole Minime delle Nazioni Unite sulle misure non detentive (Regole di Tokyo)[5] ed i principi fondamentali sul ricorso a programmi di giustizia riparativa in ambito penale[6],

richiamata inoltre la risoluzione 58/183 del 22 dicembre 2003, con la quale si invitavano i Governi, gli organi internazionali e regionali competenti, nonché gli organismi nazionali e le organizzazioni non governative nazionali che si occupano dei diritti dell’uomo a prestare una maggiore attenzione alla questione delle donne in carcere, compresa quella relativa ai figli delle donne detenute, al fine di individuare i problemi principali ed esaminare i modi possibili di affrontarli,

considerate le alternative alla detenzione previste dalle Regole di Tokyo e tenuto conto delle peculiarità legate al sesso e, partendo dalla necessità di dare priorità all’applicazione delle misure non privative della libertà alle donne che sono entrate in contatto con il sistema della giustizia penale,

memore della risoluzione 61/143 del 19 dicembre 2006, con la quale si sollecitavano gli Stati Membri ad adottare, tra l’altro, misure concrete per combattere le cause strutturali della violenza contro le donne e rafforzare le attività destinate a prevenire le prassi e le norme sociali discriminatorie, in particolare nei confronti di quelle donne che necessitano maggiore attenzione nello sviluppo di politiche di lotta alla violenza, quali le donne detenute o internate,

memore altresì della risoluzione 63/241 del 24 dicembre 2008, con la quale si impegnavano tutti gli Stati a prestare attenzione all’impatto che la detenzione dei genitori ha sui figli e, in particolare, a definire ed incoraggiare le buone prassi relative ai bisogni e allo sviluppo fisico, affettivo, sociale e psicologico degli infanti e dei bambini in caso di detenzione dei loro genitori,

tenuto conto della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: Rispondere alle Sfide del 21° secolo[7], nella quale gli Stati Membri si sono impegnati, tra l’altro, ad elaborare raccomandazioni pratiche fondate sui bisogni particolari delle donne detenute e delinquenti, e piani d’azione relativi all’applicazione della Dichiarazione[8],

richiamando l’attenzione sulla Dichiarazione di Bangkok dal titolo “Sinergie e Risposte: alleanze strategiche per la prevenzione del crimine e la giustizia penale”[9], laddove riguarda specificamente le donne poste in detenzione sia in istituti penitenziari, sia in altri luoghi,

ricordando che, nella Dichiarazione di Bangkok gli Stati Membri hanno raccomandato alla Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale di prevedere di esaminare la pertinenza delle regole e delle norme relative alla gestione degli istituti penitenziari e al trattamento dei detenuti,

tenuto conto del fatto che l’Alto Commissario delle Nazioni  Unite per i diritti umani ha designato la settimana dal 6 al 12 ottobre 2008 “Settimana della dignità e della giustizia  per i detenuti”, ponendo particolare attenzione sui diritti umani delle donne e delle fanciulle,

considerato che le donne detenute costituiscono uno dei gruppi vulnerabili che hanno necessità e bisogni particolari,

consci del fatto che un gran numero di istituti penitenziari nel mondo sono stati concepiti principalmente per detenuti di sesso maschile, ma che il numero di donne detenute è considerevolmente aumentato con il passare degli anni,

riconosciuto che un certo numero di autrici di reato non costituiscono un rischio per la società e che, come per tutti gli autori di reato, la detenzione può rendere più difficile il loro reinserimento sociale,

accogliendo positivamente l’elaborazione, da parte dell’Ufficio delle Nazioni Unite sulle droghe e il crimine, di un manuale per i dirigenti penitenziari e responsabili politici sulle donne e la detenzione[10],

accogliendo positivamente altresì l’invito, contenuto nella risoluzione 10/2 del Consiglio dei diritti dell’uomo datata 25 marzo 2009, ai governi, agli organismi internazionali e regionali competenti, alle istituzioni nazionali di difesa dei diritti umani e alle organizzazioni non governative ad accordare una maggiore attenzione alla questione delle donne e delle giovani in carcere, ed alla tematica dei figli delle detenute, al fine di individuare e di trattare gli aspetti specificatamente femminili del problema e le relative difficoltà,

accogliendo positivamente inoltre la collaborazione tra l’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Ufficio delle Nazioni Unite sulle Droghe e il Crimine, e tenuto conto della Dichiarazione di Kiev sulla salute delle donne in carcere[11],

tenuto conto delle Linee Guida sulla Tutela alternativa dei Fanciulli[12]

richiamata la risoluzione 18/1 della Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, datata 24 aprile 2009, nella quale la Commissione ha richiesto al Direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine di riunire nel 2009 un gruppo intergovernativo di esperti senza scadenza incaricato di elaborare, in conformità alle Regole Minime per il trattamento dei detenuti e alle Regole di Tokyo, ulteriori regole specifiche, relative al trattamento delle donne sottoposte a detenzione o a misure restrittive non detentive, ha accolto positivamente l’offerta del governo tailandese di ospitare la riunione del gruppo di esperti ed ha richiesto al gruppo di esperti di presentare i risultati dei suoi lavori al 12° Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, svoltosi in seguito a Salvador de Bahia (Brasile) dal 12 al 19 aprile 2010,

richiamato altresì che i partecipanti alle quattro riunioni regionali preparatorie del 12° Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale hanno accolto favorevolmente l’idea dell’elaborazione di un insieme di regole supplementari relative, specificatamente, al trattamento delle donne sottoposte a detenzione o a misure restrittive non detentive [13],

richiamata inoltre la Dichiarazione di Salvador de Bahia sulle Strategie Globali per far fronte alle Sfide Mondiali: i sistemi di prevenzione del crimine e di giustizia penale e la loro evoluzione in un mondo che cambia[14], nella quale gli Stati membri hanno raccomandato che la Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale consideri quale questione prioritaria il progetto di regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e le misure non privative della libertà per le donne autrici di reato, al fine di dar loro gli appropriati seguiti,

  1. prende nota con soddisfazione dei lavori svolti dal gruppo di esperti incaricati di elaborare delle regole supplementari relative, specificatamente, al trattamento  delle donne sottoposte a detenzione o a misure restrittive non detentive, nel corso della riunione svoltasi a Bangkok dal 23 al 26 novembre 2009, nonché dei risultati della riunione[15];
  2. ringrazia il governo thailandese per aver ospitato la riunione del gruppo di esperti e per il sostegno finanziario accordato alla sua organizzazione;
  3. adotta le Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute ed alle misure non privative della libertà per le donne autrici di reato, allegate alla presente  risoluzione, e approva la raccomandazione del 12° Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, secondo  la quale esse dovranno essere denominate “Regole di Bangkok”;
  4. riconosce che, tenuto conto della grande diversità delle condizioni giuridiche, sociali, economiche e geografiche esistenti nel mondo, non tutte le regole possono essere applicate allo stesso modo in tutti i luoghi e in tutti i tempi; e che esse dovrebbero, comunque, stimolare a cercare costantemente di superare le difficoltà pratiche che si oppongono alla loro applicazione, in quanto esse rappresentano, nel loro insieme, le aspirazioni mondiali ascrivibili nell’ambito del comune obiettivo che è migliorare le condizioni delle donne detenute, dei loro figli e delle loro comunità;
  5. incoraggia gli Stati membri ad adottare una legislazione per predisporre delle alternative alla detenzione e dare  priorità al finanziamento di tali sistemi, nonché all’elaborazione dei meccanismi necessari per la loro realizzazione;
  6. incoraggia gli Stati membri che hanno predisposto una legislazione, delle procedure, delle politiche o delle prassi relative alle donne detenute o alle alternative alla detenzione per le donne autrici di reato a mettere tutte le informazioni a disposizione degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali, regionali e intergovernative, nonché delle organizzazioni non governative interessate, e ad aiutare tali Stati ed organizzazioni a mettere a punto e realizzare attività di formazione o di altro genere in relazione a tali legislazioni, procedure, politiche o prassi;
  7. invita gli Stati membri a tener conto dei bisogni e delle realtà proprie delle donne detenute nel corso dell’elaborazione di una legislazione, di procedure, di politiche e di piani d’azione su tale questione e ad ispirarsi, a seconda dei casi, alle Regole di Bangkok;
  8. invita altresì gli Stati membri a raccogliere, aggiornare, analizzare, pubblicare, all’occorrenza, dati precisi sulle donne detenute e sulle donne autrici di reato;
  9. sottolinea che al momento di decidere le misure pre-sentenza o la pena da irrogare ad una donna incinta o ad una donna che rappresenta l’unico sostegno di un bambino, bisognerà privilegiare le misure non privative della libertà quando possibile e appropriato, e non prevedere la detenzione se non in caso di reati gravi o violenti;
  10. chiede all’Ufficio delle Nazioni Unite sulle droghe e il crimine di fornire assistenza tecnica e servizi di consulenza agli Stati membri che ne facciano richiesta per predisporre una legislazione, delle procedure, delle politiche e delle prassi – e, all’occorrenza, rafforzare quelle di cui si dispone già – relative alle donne detenute e alle alternative alla detenzione per le donne autrici di reato;
  11. chiede altresì all’Ufficio delle Nazioni Unite sulle droghe e il crimine di adottare delle misure, a seconda dei casi, per assicurare un’ampia diffusione delle Regole di Bangkok, come supplemento alle Regole Minime per il trattamento dei detenuti[16] e delle Regole Minime delle Nazioni Unite per le misure non detentive (Regole di Tokyo)[17], nonché l’intensificazione delle attività di informazione in questo ambito;
  12. chiede inoltre all’Ufficio delle Nazioni Unite sulle droghe e il crimine di rafforzare la propria cooperazione con gli altri enti competenti delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative e regionali, nonché con le organizzazioni non governative interessate per fornire assistenza ai Paesi nel presente ambito e individuare i bisogni e le capacità dei Paesi al fine di accrescere la cooperazione tra gli stati e la cooperazione Sud-Sud;
  13. invita le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, nonché le organizzazioni intergovernative e non governative regionali e internazionali  interessate a partecipare allo sviluppo delle Regole di Bangkok;
  14. invita gli Stati membri e altri donatori a fornire risorse extra-budget a tale scopo in conformità con le regole e le procedure dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

 
ALLEGATO

Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non  detentive per le donne autrici di reati (Regole di Bangkok)

Osservazioni preliminari

  1. L’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti[a] si applica a tutte le persone  senza distinzione; la sua attuazione deve, di conseguenza, tener conto delle realtà e dei bisogni particolari di tutte queste persone, comprese le donne detenute. Tuttavia, tali regole, che sono state adottate più di 50 anni fa, non prestano sufficiente attenzione ai bisogni particolari delle donne. Considerato l’aumento del numero delle detenute nel mondo, è diventato più importante e urgente dare risalto a tali considerazioni.
  2. Riconoscendo la necessità di elaborare regole mondiali relative a disposizioni particolari da applicare alle donne detenute ed alle donne autrici di reato e tenuto conto di un certo numero di risoluzioni in materia, adottate da diversi organismi dell’ONU, che impegnano gli Stati membri a rispondere in maniera appropriata ai bisogni delle donne autrici di reato e alle donne detenute, le presenti regole sono state elaborate per completare, come si conviene, l’Insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti e le Regole Minime delle Nazioni Unite per l’elaborazione  di misure non detentive (Regole di Tokyo)[b] per quanto riguarda il trattamento delle donne detenute e le alternative alla detenzione per le donne autrici di reato.
  3. Le presenti regole non sostituiscono in nessun modo l’Insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti né le Regole di Tokyo e, di conseguenza, tutte le disposizioni in materia presenti in questi due insiemi di regole continueranno ad essere applicate a tutte le donne detenute e autrici di reato senza distinzione. Alcune delle presenti regole precisano in che modo le disposizioni esistenti dell’Insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti e delle Regole di Tokyo si applicano alle donne detenute e alle donne autrici di reato, mentre altre affrontano nuove questioni.
  4. Le presenti regole si ispirano a principi insiti in diverse convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite e sono pertanto conformi alle disposizioni del diritto internazionale esistente. Esse sono indirizzate alle autorità penitenziarie e agli organi di giustizia penale (legislatori, procure, Magistratura e servizi di probation) che intervengono nell’esecuzione delle pene non detentive e delle misure alternative.
  5. Gli imperativi specifici circa la situazione delle donne autrici di reato sono stati messi in luce dall’Organizzazione delle Nazioni Unite in diversi contesti. Per esempio, nel 1980, il 6° Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento degli autori di reato ha adottato una risoluzione sui particolari bisogni delle donne detenute, nella quale si raccomandava che, nell’applicazione delle risoluzioni adottate dal 6° Congresso e riguardanti direttamente o indirettamente il trattamento degli autori di reato, si tenesse conto dei particolari problemi delle donne detenute e della necessità di prevedere dei mezzi per risolvere tali problemi; che, nei paesi in cui non era stato ancora fatto, i programmi e i servizi utilizzati come soluzione di alternativa alla detenzione fossero fruibili per le donne autrici di reato in maniera equa rispetto agli uomini autori di reato; e che l’Organizzazione delle Nazioni Unite, le organizzazioni governative e non governative dotate di status consultivo presso l’ONU e tutte le altre organizzazioni internazionali continuino i loro sforzi al fine di assicurare alle donne autrici di reato un trattamento equo e giusto nel corso della custodia cautelare, del processo, del giudizio e della eventuale detenzione, accordando speciale attenzione ai particolari problemi che devono affrontare le donne autrici di reato, come la gravidanza e la cura dei figli[c] .
  6. Anche il 7°[d], l’8°[e] e il 9°[f] Congresso hanno formulato raccomandazioni concrete per le donne detenute.
  7. Nella Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: Rispondere alle sfide del 21° secolo[g], adottata anch’essa nel corso del 10° Congresso, gli Stati membri si sono impegnanti a tener conto e a trattare, nell’ambito del programma delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, nonché nell’ambito delle strategie nazionali di prevenzione del crimine e della giustizia penale, il problema posto dal differente impatto dei programmi e delle politiche sulle donne e sugli uomini (parag. 11), e ad elaborare raccomandazioni pratiche fondate sui bisogni particolari delle donne sia detenute sia autrici di reato (parag. 12). I piani d’azione relativi all’applicazione della Dichiarazione di Vienna[h] contengono un capitolo separato (capitolo XIII) dedicato alle misure raccomandate per dare seguito agli impegni assunti dagli Stati ai paragrafi 11 e 12 della Dichiarazione, in particolare rivedere, valutare e, se necessario, modificare la propria legislazione e le proprie politiche, procedure e prassi in materia penale, in maniera compatibile con il proprio sistema giuridico, per garantire alle donne parità di trattamento nel sistema di giustizia penale.
  8. Nella sua Risoluzione 58/183 del 22 dicembre 2003, intitolata “I diritti umani nell’amministrazione della giustizia”, l’Assemblea Generale ha chiesto di accordare maggiore attenzione alla questione delle donne detenute, unitamente a quella dei figli delle donne detenute, al fine di individuare i principali problemi ed esaminare le modalità per risolverli.
  9. Nella sua Risoluzione 61/143 del 19 dicembre 2006, intitolata “Intensificazione degli sforzi per eliminare ogni forma di violenza nei confronti delle donne”, l’Assemblea Generale ha sottolineato che l’espressione “violenza nei confronti delle donne” indicava ogni atto di violenza sessista che causa o può causare alla donna un pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, compresa la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, ed ha invitato gli Stati ad esaminare e, eventualmente, rivedere, modificare o abrogare tutte le leggi, i regolamenti, le politiche e i costumi che siamo discriminatori o abbiano effetti discriminatori nei confronti delle donne, ed a controllare che le disposizioni dei diversi sistemi giuridici, se ve ne fossero, siano conformi ad obblighi, impegni e principi internazionali relativi ai diritti umani, in particolare al principio di non-discriminazione; ad adottare misure positive per combattere le cause strutturali della violenza nei confronti delle donne e rafforzare le azioni destinate a prevenire le prassi e le norme sociali discriminatorie, in particolare nei confronti di quelle donne cui le politiche di lotta contro la violenza dovrebbero accordare un’attenzione particolare, come quelle relative alle donne che vivono in istituti o sono recluse; a proporre una formazione sull’uguaglianza tra i sessi  e i diritti delle donne ai funzionari di polizia e ai magistrati e a rafforzare le loro capacità in tale ambito. La presente Risoluzione riconosce che la violenza nei confronti delle donne incide sulle loro relazioni con il sistema di giustizia penale, nonché sul loro diritto ad essere protette contro la vittimizzazione  nel corso della detenzione. La sicurezza fisica e psicologica è essenziale per garantire i diritti umani e migliorare le condizioni delle donne autrici di reato, e di ciò tengono conto le presenti regole.
  10. Infine, nella Dichiarazione di Bangkok intitolata “Sinergie e risposte: alleanze strategiche per la prevenzione del crimine e la giustizia penale”[i], adottata all’unanimità dall’11° Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione e la giustizia penale il 25 aprile 2005, gli Stati membri hanno dichiarato di impegnarsi nella creazione e nella salvaguardia di istituzioni di giustizia penale eque ed efficaci, che trattino con umanità tutte le persone in custodia cautelare o che scontano una pena in conformità con le norme internazionali applicabili (parag. 8), e hanno raccomandato che la Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale preveda di esaminare la congruenza delle regole e delle norme relative alla gestione delle carceri e al trattamento dei detenuti (parag. 30).
  11. Come per l’Insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, è evidente che tutte le presenti regole non possono essere applicate ugualmente in tutti i luoghi e in tutti i tempi a causa delle diversità giuridiche, sociali, economiche e geografiche esistenti nel mondo. Esse dovrebbero, tuttavia, facilitare un costante sforzo per superare le difficoltà pratiche che si oppongono alla loro applicazione, considerato che esse rappresentano, nel loro insieme, le aspirazioni mondiali, che le Nazioni Unite ritengono essere inserite nel comune obiettivo di  migliorare le condizioni delle donne detenute, dei loro bambini e delle loro comunità.
  12. Alcune delle presenti regole affrontano questioni che possono essere applicate a tutte le persone detenute, uomini e donne, in particolare quelle relative alle responsabilità genitoriali, ad alcuni servizi sanitari, ai metodi di perquisizione e simili, ma, nel loro insieme, le regole riguardano, principalmente, i bisogni delle donne e dei loro figli. Tuttavia, considerato che l’attenzione è focalizzata anche sui figli delle donne detenute, è indispensabile riconoscere il ruolo centrale di entrambi i genitori nella vita del figlio. Di conseguenza, alcune regole si applicano anche ai padri detenuti o autori di reato.

    Introduzione
  13. Le seguenti regole non sostituiscono in nessun modo l’Insieme delle Regole Minime né le regole di Tokyo. Tutte le disposizioni enunciate in questi due gruppi di regole continuano, di conseguenza, ad essere applicate a tutte le persone detenute o autrici di reato, senza distinzione di sesso.
  14. La sezione I delle presenti regole, che riguarda la gestione generale degli istituti penitenziari, è applicabile a tutte le categorie di donne private della libertà, per motivi di ordine penale o civile, condannate o imputate, comprese le donne oggetto di misure di sicurezza o di misure rieducative ordinate da un giudice.
  15. La sezione II contiene regole applicabili solo a categorie particolari di detenute prese in esame in ciascuna sottosezione. Tuttavia, le regole della sottosezione A, applicabili alle detenute condannate, sono applicabili anche alla categoria di detenute di cui alla sottosezione B, purché queste non siano in contraddizione con le regole che disciplinano tale categoria e a condizione che esse siano favorevoli alle interessate.
  16. Le sottosezioni A e B prevedono regole supplementari per il trattamento delle giovani detenute. Tuttavia, è importante sottolineare che, in conformità alle norme internazionali, e in particolare all’Insieme delle Regole Minime dell’ONU sull’amministrazione della giustizia per i minori (Regole di Pechino)[j], ai Principi direttivi dell’ONU per la prevenzione della delinquenza giovanile (Principi direttivi di Riyad)[k], alle Regole dell’ONU per la protezione dei minori privati della libertà[l] e alle Direttive relative ai minori nel sistema di giustizia penale[m], bisogna concepire strategie e politiche distinte per il trattamento e la rieducazione di tale categoria di detenute, ed evitare, per quanto possibile, la loro istituzionalizzazione.
  17. La sezione III contiene regole relative all’applicazione di sanzioni e misure non detentive per le donne e le giovani donne autrici di reato ad ogni stadio del processo di giustizia penale, dall’arresto all’esecuzione della pena, passando dalla fase preliminare del processo alla fase precedente la pronuncia della pena.
  18. La sezione IV è dedicata alla ricerca, pianificazione, valutazione e sensibilizzazione  dell’opinione pubblica ed allo scambio d’informazioni e si applica a tutte le categorie di autrici di reato di cui alle presenti regole.

I.    Regole di applicazione  generale

1.    Principio fondamentale
[completa la regola 6 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 1
Affinché sia messo in pratica il principio di non discriminazione, sancito dalla regola 6 delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, bisogna tener conto delle esigenze peculiari delle donne detenute per l'attuazione delle presenti regole. Le misure adottate per soddisfare tali necessità nella prospettiva della parità di genere non devono essere considerate discriminatorie.

2.    Ammissione

Regola 2

  1. E’ necessario conferire la dovuta attenzione alle procedure di ingresso in istituto delle donne e dei bambini, particolarmente vulnerabili in questa fase. Le detenute nuove giunte devono avere accesso a mezzi che permettano loro di contattare i familiari ed i loro consulenti legali, devono essere informate circa il regolamento interno del carcere, il regolamento penitenziario e circa le modalità per ottenere aiuto, in caso di bisogno, in una lingua che esse comprendono, e, nel caso di persone straniere, devono avere accesso anche alle loro rappresentanze consolari.
  2. Prima o al momento dell’ingresso in carcere, le donne che hanno la custodia dei figli devono essere autorizzate ad assumere decisioni nei loro riguardi, compresa la possibilità di ottenere una ragionevole sospensione della detenzione, tenendo conto dell’interesse superiore del bambino.

3.    Registro
[completa la regola 7 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 3

  1. Il numero e i dati personali dei figli delle donne che fanno ingresso in carcere devono essere registrati al momento dell’ingresso in carcere. Devono essere inseriti nel fascicolo personale, senza compromettere i diritti della madre, almeno il nome e l’età dei figli, e, se non accompagnano la madre, l’indirizzo presso il quale si trovano e le informazioni relative alla loro custodia o tutela.
  2. Tutte le indicazioni sull’identità dei bambini devono rimanere confidenziali ed essere utilizzate soltanto con l’obbligo di tener conto dell’interesse superiore dei bambini.

4.    Assegnazione

Regola 4
Le donne  devono essere assegnate, se possibile, ad un istituto penitenziario situato nelle vicinanze del loro domicilio, o del luogo di reinserimento, tenendo conto delle responsabilità parentali, nonché delle loro preferenze personali e dell’offerta di programmi e servizi appropriati.

5.    Igiene personale
[completa le regole 15 e 16 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 5
I locali che ospitano le detenute devono avere installazioni e dotazioni necessarie per rispondere ai bisogni specifici delle donne in materia di igiene, in particolare assorbenti igienici forniti gratuitamente, e ricevere regolare fornitura d’acqua per la cura personale e dei propri bambini, in particolare per le donne che devono cucinare, per le donne incinte, per le madri in allattamento e per le donne nel periodo del ciclo mestruale.

6.    Servizi sanitari
[completa le regole da 22 a  26 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

a)    Visita medica all’ingresso in carcere
[completa la  regola  24  dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 6  
La visita medica delle detenute deve essere completa, in modo da stabilire i loro bisogni in materia di cure sanitarie e da far evincere:

  1. La presenza di malattie sessualmente trasmissibili o di malattie trasmissibili per via ematica; a seconda dei fattori di rischio, può essere proposto alle detenute di sottoporsi anche ad un test per HIV, preceduto e seguito da un sostegno psicologico;
  2. I bisogni in materia di cure mentali, in particolare per turbe da stress post-traumatico e rischi di atti suicidari o autolesionistici;
  3. I precedenti della detenuta in ambito riproduttivo, ovvero gravidanze in corso o recenti, parto recente o altre questioni legate alla riproduzione;
  4. La presenza di una dipendenza dalla droga;
  5. Le violenze sessuali e altre forme di violenza che possono essere state subite prima dell’ingresso in carcere.

Regola 7  

  1. Se vengono diagnosticate violenze sessuali o altre forme di violenze subite prima o durante la detenzione, la detenuta deve essere informata circa il suo diritto di ricorrere alle autorità giudiziarie. Inoltre, la detenuta sarà esaurientemente informata circa le procedure e le iniziative da intraprendere. Se la detenuta decide di intraprendere un’azione legale, il personale addetto deve esserne avvertito e informare immediatamente l’autorità competente al fine di dare inizio all’indagine in merito. Le autorità penitenziarie devono aiutare le detenute che si trovano in una tale situazione ad avere accesso all’assistenza legale. 
  2. Qualunque sia la decisione della detenuta riguardo ad un’azione legale, le autorità penitenziarie devono fare in modo di assicurarle un accesso immediato ad un supporto o un aiuto psicologico specializzato.
  3. Devono essere adottate misure concrete per evitare ogni forma di ritorsione nei confronti delle detenute che denunciano violenze o che ricorrono ad azioni legali.

Regola 8
Deve essere sempre rispettato il diritto delle detenute alla riservatezza della propria cartella clinica, e precisamente il diritto di rifiutare la divulgazione delle informazioni  relative ai precedenti in ambito riproduttivo o di sottoporsi ad esami medici  legati a tali precedenti.

Regola 9
Se la detenuta è accompagnata da un bambino, anche il bambino deve essere sottoposto ad un esame medico, preferibilmente da parte di un pediatra, per stabilire i trattamenti e le cure mediche che potrebbero essere necessarie. Al bambino saranno somministrate cure mediche adeguate, o almeno equivalenti a quelle offerte all’esterno.

b)    Cure mediche specifiche per le donne

Regola 10

  1. Alle detenute devono essere assicurati servizi sanitari specifici per le donne, almeno equivalenti a quelli offerti all’esterno.
  2. Se una detenuta chiede di essere visitata o curata da un medico donna  o da un’infermiera, la sua richiesta deve possibilmente essere soddisfatta, salvo nel caso in cui la situazione esiga un intervento medico d’urgenza. Se la visita è effettuata da un uomo, contrariamente a quanto richiesto dalla detenuta, un membro del personale di sesso femminile deve assistere alla visita.

Regola 11

  1. Solo il personale sanitario è presente al momento della visita medica, salvo se il medico ritenga che le circostanze siano eccezionali o che chieda la presenza di un membro del personale penitenziario per motivi di sicurezza o, ancora, se la detenuta chieda espressamente una tale presenza come indicato al paragrafo 2 della regola 10 sopra indicata.
  2.  Se la presenza di un membro del personale penitenziario non sanitario è necessaria nel corso di una visita medica, dovrebbe essere chiamata una donna e la visita deve essere realizzata in modo da garantire il rispetto della vita privata, della dignità e della riservatezza.

c)    Salute mentale e relative cure

Regola 12
Alle detenute che necessitano cure per la salute mentale devono essere offerti vasti programmi di cura e di riabilitazione personalizzati, specifici per sesso e che tengano conto dei traumi subiti, sia negli istituti penitenziari che in ambito extramurario.

Regola 13
Il personale penitenziario deve essere sensibilizzato relativamente alle situazioni che possono essere particolarmente difficili per le donne, in modo tale che essi possano assicurare a queste ultime l’adeguato supporto.   

d)    Prevenzione della trasmissione dell’HIV, trattamento, cura e sostegno in caso di infezione da HIV

Regola 14
Per l’elaborazione delle misure di cura e contrasto all’HIV/AIDS negli istituti penitenziari, i programmi e i servizi debbono rispondere ai particolari bisogni delle donne, e in particolare occuparsi della prevenzione della trasmissione dalla madre al bambino. In tale contesto, le autorità penitenziarie devono incoraggiare e sostenere l’attuazione di iniziative relative alla prevenzione, al trattamento e alle cure, quali l’educazione tra pari.

e)    Programmi di trattamento per tossicodipendenti

Regola 15
I servizi sanitari penitenziari devono offrire o facilitare programmi di trattamento specializzati per donne tossicodipendenti, tenuto conto del loro passato di vittime, dei bisogni particolari delle donne incinte e delle donne accompagnate dai bambini, nonché della diversità dei bagagli culturali.

f)    Prevenzione  del suicidio e dell’autolesionismo

Regola 16
L’elaborazione e la realizzazione di strategie appropriate, di concerto con i servizi di salute mentale e di protezione sociale, per prevenire il suicidio e l’autolesionismo delle detenute e l’offerta, alle persone a rischio, di un appoggio specializzato e specifico per genere debbono essere parte di ogni politica generale per la salute mentale negli istituti penitenziari femminili.

g)    Servizi  di prevenzione sanitaria

Regola 17
Le detenute devono ricevere istruzioni e informazioni circa le misure sanitarie di prevenzione, in particolare per ciò che riguarda l’HIV, le malattie sessualmente trasmissibili e altre malattie trasmissibili per via ematica, nonché i disturbi tipici femminili.

Regola 18
Le misure sanitarie di prevenzione particolarmente importanti per le donne, come il PAP test e il test di screening per il cancro al seno o all’apparato riproduttivo, devono essere offerte alle detenute allo stesso titolo rispetto a quanto avviene nella comunità per le altre donne della medesima età.
 
7.    Incolumità e Sicurezza
[completa le regole da 27 a 36 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

a)    Perquisizioni

Regola 19
Devono essere adottate misure concrete per tutelare la dignità e la stima di sé delle detenute durante le perquisizioni corporali, che devono essere praticate solo da personale femminile appositamente formato circa le metodologie di perquisizione più appropriate e conformi alla normativa vigente.

Regola 20
Altri metodi di rilevamento che utilizzano, ad esempio, degli scanner, devono essere concepiti  per sostituire le perquisizioni senza abiti e le perquisizioni corporali integrali e per evitare, altresì, gli effetti psicologici ed eventualmente fisici, imputabili a perquisizioni invasive.

Regola 21
Il personale penitenziario deve dar prova di competenza, professionalità e sensibilità e tutelare la stima di sé e la dignità dei bambini durante le perquisizioni dei bambini che vivono nell’istituto penitenziario con la propria madre o che fanno visita a persone detenute.

b)  Disciplina e punizioni
[completa le regole da 27 a 32  dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 22
La cella d’isolamento o l’isolamento disciplinare non devono essere applicati come punizione alle donne incinte, in allattamento o che hanno con loro un bambino in tenera età.

Regola 23
Le sanzioni disciplinari applicabili alle detenute non devono comportare il divieto di contatti familiari, in particolare con i loro figli.

c)  Mezzi di costrizione
 [completa le regole 33 e 34  dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 24
I mezzi di costrizione non devono mai essere utilizzati su donne durante il travaglio, il parto o subito dopo il parto.

d)  Informazione e reclami delle detenute; ispezioni
[completa le regole 35 e 36 e, relativamente alle ispezioni, la regola 55 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 25

  1. Le detenute che denunciano maltrattamenti devono ricevere una protezione, un appoggio e un sostegno psicologico immediato, e le loro denuncie devono essere oggetto di indagine da parte di autorità competenti e indipendenti, in modo pienamente conforme al principio di riservatezza. Le misure di protezione devono tener conto in particolare dei rischi di ritorsione.
  2. Le detenute che sono state vittime di violenza sessuale, in particolare quelle che sono rimaste incinte a seguito di tali violenze, devono ricevere un consulto medico e assistenza sanitaria adeguata, nonché cure sanitarie fisiche e mentali, sostegno e aiuto giuridico richiesto.
  3. Al fine di monitorare le condizioni di detenzione e trattamento delle donne detenute, i servizi di ispezione, di visita o di controllo o gli organi di supervisione devono comprendere membri di sesso femminile.  

8.    Contatti con il mondo esterno
[completa le regole da 37 a 39 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 26
I contatti delle detenute con la loro famiglia, in particolare con i loro figli, le persone che ne hanno la custodia e i rappresentanti legali dei figli devono essere incoraggiati e facilitati attraverso ogni ragionevole mezzo. Se possibile, devono essere adottate misure per compensare il disagio della detenzione in un istituto penitenziario lontano dal luogo di domicilio.
    
Regola 27

Qualora siano autorizzate visite coniugali, le detenute devono poter esercitare tale diritto secondo gli stessi principi degli uomini.

Regola 28
I colloqui ai quali prendono parte dei bambini devono svolgersi in un ambiente e in un clima tali da rendere la visita un’esperienza positiva, anche con riguardo al clima derivante dal comportamento del personale, e devono permettere contatti diretti tra madre e figlio. I colloqui che implicano un contatto prolungato con i bambini dovrebbero essere, se possibile, incoraggiati.      
9.    Personale penitenziario e formazione
[completa le regole da 46 a 55 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 29
Il potenziamento delle capacità del personale degli istituti penitenziari femminili deve permettere di rispondere ai particolari bisogni di reinserimento sociale delle detenute e di gestire strutture sicure e favorevoli al reinserimento. Le misure di potenziamento delle capacità del personale femminile devono includere anche l’accesso a posti di alto livello che comportano responsabilità di decisione in materia di elaborazione di politiche e strategie sul trattamento e sulla presa in carico delle donne detenute.

Regola 30
La direzione delle amministrazioni penitenziarie deve mostrarsi fermamente e permanentemente risoluta nel prevenire e combattere ogni discriminazione basata sul genere nei confronti del personale femminile.

Regola 31
Dovrebbero essere elaborate e attuate politiche e regole chiare sulla condotta del personale penitenziario, tesa a offrire alle detenute massima protezione contro ogni violenza fisica o verbale o contro ogni abuso legato al loro sesso e contro ogni molestia sessuale.

Regola 32
Il personale penitenziario femminile deve avere il medesimo accesso alla formazione rispetto al personale maschile, e tutto il personale che partecipa alla gestione degli istituti penitenziari femminili deve ricevere una formazione sul modo di evitare il sessimo, nonché sul divieto di discriminazione e delle molestie sessuali.

Regola 33

  1. Tutto il personale che lavora con le detenute deve ricevere una formazione  sui bisogni specifici delle donne e sui diritti umani delle detenute.
  2. Una formazione di base sulle principali questioni legate alla salute delle donne deve essere fornita al personale penitenziario che lavora nelle carceri femminili, oltre alla formazione sul primo soccorso e sulla medicina di base.
  3. Qualora i bambini siano autorizzati a rimanere in carcere con le loro madri, il personale penitenziario deve seguire anche corsi di sensibilizzazione sullo sviluppo del bambino e una formazione di base sulle cure pediatriche, allo scopo di essere in grado di intervenire efficacemente in caso di bisogno o urgenza.

Regola 34
Programmi di rafforzamento delle capacità circa l’HIV devono far parte dei corsi normali di formazione del personale penitenziario. Tali corsi di formazione dovrebbero comprendere, oltre che la prevenzione ed il trattamento del HIV/AIDS, anche le cure ed il sostegno alle persone malate o infette, le problematiche uomo-donna e i diritti umani – in particolare nell’ottica della loro connessione con l’HIV, la stigmatizzazione e la discriminazione.

Regola 35
Il personale penitenziario deve essere formato alla individuazione dei bisogni di cure di salute mentale e dei rischi di autolesionismo e di suicidio delle detenute e ad offrire ad esse aiuto fornendo loro un sostegno e rinviando i loro casi a degli specialisti.

10.    Giovani detenute

Regola 36
Le autorità penitenziarie devono mettere in atto misure per rispondere ai bisogni di protezione delle giovani detenute.

Regola 37
Le giovani detenute devono avere lo stesso accesso all’istruzione e alla formazione professionale dei loro omologhi maschi.

Regola 38
Le giovani detenute devono avere accesso a programmi e servizi espressamente concepiti per il loro sesso e la loro età, quali  un sostegno psicologico in caso di violenze sessuali o di abusi. Esse devono ricevere un’istruzione sulla salute femminile e avere regolarmente accesso a ginecologi, come le detenute adulte.

Regola 39
Se incinte, le giovani detenute devono ricevere un appoggio e delle cure mediche equivalenti a quelle dispensate alle detenute adulte. Il loro stato di salute deve essere seguito da uno specialista, considerato che possono correre maggiori rischi di complicazione durante la gravidanza a causa della loro età.


II.     Regole applicabili a categorie particolari

A.    Detenute condannate

1.    Classificazione  e individualizzazione
[completa le regole da 67 a 69 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 40
L’amministrazione penitenziaria deve elaborare e applicare metodi di classificazione che tengano conto dei bisogni e delle situazioni specifiche rispetto al sesso delle detenute, in modo da assicurare una pianificazione e un’esecuzione appropriate e individualizzate per sollecitare il loro recupero, trattamento e reinserimento nella società.

Regola 41
La valutazione dei rischi e la classificazione relativa al genere delle detenute devono:

  1. Tenere conto del rischio relativamente basso che presentano generalmente le detenute per gli altri, nonché degli effetti particolarmente negativi che misure di alta sicurezza e livelli rafforzati di isolamento possono avere su loro;
  2. Permettere che informazioni essenziali sul passato delle donne, come le violenze che esse hanno potuto sperimentare, i precedenti in termini di turbe mentali e di abuso di sostanze, nonché le loro responsabilità in quanto madri o dispensatrici di cure ad altro titolo, siano prese in considerazione nel processo di assegnazione e di pianificazione della pena;
  3. Fare in modo che il piano di esecuzione della pena delle donne comprenda programmi e servizi di reinserimento che rispondano ai bisogni propri del loro sesso; e
  4. Fare in modo che le donne che necessitano di cure sanitarie mentali siano assegnate a istituti meno restrittivi e in cui è applicato il regime di sicurezza meno rigido possibile e ricevano un trattamento adeguato, piuttosto che essere assegnate a sezioni di massima sicurezza in ragione del loro stato di salute mentale.

2.    Regime penitenziario
[completa le regole 65 e 66 e da 70 a 81 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 42

  1. Le detenute devono avere accesso a un programma di attività equilibrato e diversificato che tenga conto dei bisogni specifici del loro sesso.
  2. Il regime penitenziario deve essere sufficientemente flessibile per rispondere ai bisogni delle donne incinte, delle donne in allattamento e delle donne accompagnate dai figli. Devono essere previste strutture o complessi di accoglienza per i bambini all’interno degli istituti penitenziari per permettere alle detenute di partecipare alle attività penitenziarie.
  3. Devono essere compiuti particolari sforzi per offrire programmi adeguati alle donne incinte, alle donne in allattamento e alle donne accompagnate dai figli.
  4. Devono essere compiuti particolari sforzi per offrire appropriati servizi alle detenute che necessitano di un sostegno psicosociale, in particolare a quelle che sono state vittime di abusi fisici, psicologici o sessuali.

Relazioni sociali, aiuto post penitenziario
[completa le regole da 79 a 81 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 43
Le autorità penitenziarie devono incoraggiare e, se possibile, facilitare le visite alle detenute poiché esse sono molto importanti per tutelare la loro salute mentale ed assicurare il loro reinserimento sociale.

Regola 44
Le detenute particolarmente suscettibili di essere state vittime di violenze familiari devono essere debitamente consultate circa i membri della loro famiglia per i quali si possono autorizzare i colloqui.

Regola 45
Le autorità penitenziarie devono, in ogni modo possibile, fare ricorso a opzioni quali i permessi premio, le carceri aperte, le case-famiglia e i programmi e i servizi nella comunità per le detenute allo scopo di facilitare il passaggio dalla detenzione alla libertà, di ridurre la stigmatizzazione e di permettere a queste donne di riprendere i contatti con la propria famiglia il più presto possibile.

Regola 46
Le autorità penitenziarie, in cooperazione con i servizi di esecuzione penale esterna e/o i servizi sociali, le associazioni locali e le organizzazioni non governative, devono concepire ed eseguire ampi programmi di reinserimento, prima e dopo la scarcerazione, che tengano conto dei bisogni specifici delle donne.

Regola 47
Dopo la liberazione, deve essere offerto un sostegno supplementare, in cooperazione con i servizi esterni, alle ex detenute che necessitano di un aiuto psicologico, sanitario, giuridico o pratico per assicurare un positivo reinserimento sociale.

3.    Donne incinte, madri in allattamento e madri con bambini in carcere
[completa la  regola  23  dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 48

  1. Le detenute incinte o in allattamento devono ricevere consigli sulla loro salute e il loro regime alimentare nell’ambito di un programma che dovrà essere stabilito e seguito da uno specialista qualificato. Le donne incinte, i neonati, i bambini e le madri in allattamento devono disporre gratuitamente di cibo adeguato e tempestivamente fornito, di un ambiente sano e della possibilità di fare regolarmente esercizio fisico.
  2. Le detenute non devono essere dissuase dall’allattare i propri bambini, se non per motivi di salute ben precisi.
  3. I bisogni medici e nutrizionali delle detenute che hanno partorito di recente, ma i cui bambini non si trovano con loro in carcere, devono essere inseriti nei programmi di trattamento.

Regola 49
La decisione di autorizzare un bambino a restare con la madre in carcere deve essere fondata sull’interesse superiore del bambino. I bambini che sono in carcere con le loro madri  non devono essere mai trattati come detenuti.

Regola 50
Bisogna fare in modo che le detenute che tengono i loro figli in carcere possano passare il maggior tempo possibile con loro.

Regola 51

  1. I bambini che vivono con la madre in carcere devono poter beneficiare in ogni momento dei servizi sanitari primari e il loro sviluppo deve essere seguito da specialisti, in collaborazione con i servizi  sanitari esterni.
  2. L’ambiente educativo del bambino deve essere il più vicino possibile a quello di un bambino che vive fuori dell’ambiente carcerario.

Regola 52

  1. Le decisioni relative al momento in cui il bambino sarà separato da sua madre dovranno essere prese sulla base di valutazioni individuali e dell’interesse superiore del bambino, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali in materia.
  2. Il trasferimento fuori dal carcere del bambino deve essere compiuto con tatto, unicamente quando è stata trovata un’altra soluzione di affidamento e, nel caso di detenute straniere, in consultazione con le autorità consolari.
  3. Qualora i bambini siano stati separati dalla madre e affidati ad una famiglia o a dei familiari, o siano stati presi in carico in altro modo, le detenute devono vedersi accordare tutte le opportunità e facilitazioni possibili per incontrarli se ciò corrisponde all’interesse superiore dei bambini e non compromette la sicurezza pubblica.


4.    Cittadine straniere
[completa la regola 38 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 53

  1. Qualora esistano accordi bilaterali o multilaterali in materia, i trasferimenti delle detenute straniere non residenti verso il loro paese d’origine, in particolare se queste ultime hanno dei bambini che vivono lì, deve essere previsto allo stadio più precoce possibile della loro carcerazione, su loro richiesta o con il loro consenso informato.
  2. Qualora un bambino che vive con una detenuta di nazionalità straniera non residente debba lasciare il carcere, dovrebbe essere previsto il suo rimpatrio nel paese d’origine, tenuto conto di ciò che serve al meglio i suoi interessi e sentito il parere della madre.

5.    Minoranze  e popolazioni autoctone

Regola 54
Le autorità penitenziarie devono tener conto del fatto che le detenute che appartengono a religioni diverse e a culture differenti hanno bisogni diversi e possono essere esposte a molteplici forme di discriminazione che impediscono loro l’accesso ad alcuni programmi e servizi in ragione del loro sesso e della loro cultura. Esse devono di conseguenza offrire programmi e servizi diversificati che rispondano a tali bisogni, sentito il parere delle detenute stesse e i gruppi interessati.

Regola 55
I servizi offerti prima e dopo la scarcerazione devono essere esaminati, sentiti i  gruppi interessati, in modo che siano appropriati e accessibili alle detenute autoctone e alle detenute appartenenti a gruppi etnici e razziali particolari.

B.    Persone arrestate o in attesa di giudizio
[completa le  regole da 84 a 93 dell’insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti]

Regola 56
Il rischio particolare di maltrattamento che corrono le donne durante la custodia cautelare deve essere tenuto in considerazione dalle autorità penitenziarie che devono adottare politiche e misure di ordine pratico atte a garantire la sicurezza delle donne durante tale periodo (vedi la regola 58 seguente, relativa alle alternative alla custodia cautelare).

III.    Misure non privative della libertà

Regola 57
Le disposizioni delle Regole di Tokyo devono guidare l’elaborazione e l’applicazione di misure appropriate per le donne autrici di reato. Sarebbe opportuno che gli stati membri adottassero, nell’ambito dei propri sistemi giuridici, misure di depenalizzazione, alternative alla custodia cautelare e pene alternative espressamente concepite per le donne autrici di reato, tenendo conto del passato di vittima di molte di esse e delle loro responsabilità relative all’accudimento.

Regola 58  
Tenuto conto delle disposizioni di cui alla regola 2.3 delle Regole di Tokyo, le donne autrici di reato non devono essere separate dalla famiglia né dalla loro comunità senza che la loro situazione e i loro legami familiari siano stati doverosamente presi in considerazione. Se del caso, e ogni volta che sia possibile, alle donne autrici di reato devono essere applicate misure alternative, come misure di depenalizzazione, misure alternative alla custodia cautelare e pene alternative.

Regola 59
Generalmente, devono essere utilizzati mezzi di protezione non privativi della libertà, ad esempio l’assegnazione a centri di accoglienza gestiti da organismi indipendenti, da organizzazioni non governative o altri servizi radicati nella comunità esterna, per proteggere le donne che ne hanno bisogno. Misure temporanee privative della libertà non devono essere applicate per proteggere una donna se non quando è necessario ed espressamente richiesto dall’interessata; tali misure devono, in ogni caso, essere supervisionate dalle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti. Tali misure di protezione non devono essere proseguite contro la volontà dell’interessata.

Regola 60
Devono essere messe a disposizione risorse appropriate al fine di realizzare per le donne autrici di reato formule adatte che associno misure non privative della libertà ad interventi che affrontino i problemi più ricorrenti che portano le donne ad entrare in contatto con il sistema di giustizia penale, come sedute di terapia e di sostegno psicologico per le vittime di violenza familiare e sessuale, un trattamento opportuno per le persone che soffrono di disturbi mentali e programmi di insegnamento e formazione per migliorare la possibilità di collocamento lavorativo. Tali programmi devono tener conto della necessità di assicurare una presa in carico dei figli e dei servizi riservati alle donne.

Regola 61
Nel valutare quale pena infliggere a donne autrici di reato, i tribunali devono poter prendere in considerazione circostanze attenuanti quali l’assenza di precedenti penali e la relativa non gravità, nonché la natura del comportamento criminale, alla luce delle responsabilità di accudimento delle donne e della loro particolare situazione.

Regola 62
L'offerta, nella comunità, di programmi riservati alle donne, di trattamento specifico per donne per l’abuso di sostanze, e che tengano conto dei traumi, e l'accesso delle donne a tale tipo di trattamento, devono essere migliorati nell'interesse della prevenzione della criminalità, nonché ai fini della depenalizzazione e dell'applicazione di pene alternative.

1.    Applicazione delle pene

Regola 63
Le decisioni relative alla liberazione condizionale anticipata devono tener debitamente conto delle responsabilità di accudimento che le detenute si assumono nonché dei loro bisogni particolari nell’ambito del reinserimento sociale.

2.    Donne incinte e donne con bambini

Regola 64
Le pene non privative della libertà devono essere privilegiate, quando ciò sia possibile e indicato, per le donne incinte e per le donne con bambini, in luogo di pene privative della libertà previste in caso di reati gravi o violenti o quando la donna rappresenta ancora un pericolo e dopo aver considerato l’interesse superiore del bambino o dei bambini, restando inteso che devono essere trovate soluzioni appropriate per la presa in carico di questi ultimi.

3.    Giovani delinquenti

Regola 65
L’assegnazione in istituto dei minori che hanno problemi con la legge deve essere evitata in ogni modo possibile. La vulnerabilità, dovuta al sesso, delle giovani delinquenti deve essere tenuta presente nel corso del processo decisionale.

4.    Cittadine straniere

Regola 66
Bisogna fare ogni sforzo per ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata [n] e il relativo Protocollo addizionale finalizzato a prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani [o], in particolare delle donne e dei minori, e per realizzare pienamente le disposizioni in esse contenute, in modo da assicurare la massima protezione alle vittime della tratta, allo scopo di evitare una seconda vittimizzazione di numerose cittadine straniere.

IV.    Ricerche, pianificazione, valutazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica

1.      Ricerca, pianificazione e valutazione

Regola 67
Deve essere prodotto ogni sforzo per organizzare e promuovere lavori di ricerca approfonditi e orientati al raggiungimento dei risultati sui reati commessi dalle donne, i motivi che portano le donne ad avere problemi con la giustizia, l’impatto della vittimizzazione secondaria e della detenzione sulle donne, le caratteristiche delle donne autrici di reato nonché i programmi di riduzione della recidiva delle donne, lavori che devono servire come base alla pianificazione, allo sviluppo di programmi e alla formulazione di politiche che permettono effettivamente di rispondere ai bisogni di reinserimento sociale delle donne autrici di reato.

Regola 68
Deve essere prodotto ogni sforzo per organizzare e promuovere lavori di ricerca sul numero di minori le cui madri hanno problemi con la giustizia, e in particolare le cui madri sono detenute, nonché sull’impatto che tale situazione ha su di essi, allo scopo di  contribuire alla formulazione delle politiche e allo sviluppo di programmi che tengano conto dell’interesse superiore dei minori.

Regola 69
Deve essere prodotto ogni sforzo per esaminare, valutare e rendere pubblici periodicamente le tendenze, i problemi e i fattori legati al comportamento delittuoso delle donne e l’efficacia delle risposte ai bisogni di reinserimento sociale delle donne autrici di reato, nonché dei loro bambini, al fine di ridurre la stigmatizzazione e l’impatto negativo che i problemi con la giustizia delle loro madri possono avere su di essi.

2.    Sensibilizzazione dell’opinione pubblica, scambio di informazioni e formazione

Regola 70

  1. I media e l’opinione pubblica devono essere informati delle ragioni che portano le donne ad avere problemi con la giustizia, nonché dei mezzi di reazione più efficaci che permettano il reinserimento sociale delle donne, tenuto conto dell’interesse superiore  dei loro figli.
  2. La pubblicazione e la diffusione di lavori di ricerca e l’esempio di buone prassi devono essere parte integrante delle politiche tese a migliorare i risultati e l’equità delle misure di giustizia penale per le donne autrici di reato e per i loro bambini.
  3. I media, l’opinione pubblica e le persone che hanno responsabilità professionali nei confronti delle detenute e delle donne autrici di reato devono ricevere regolarmente informazioni fattuali sulle questioni trattate nelle presenti regole e la loro realizzazione.
  4. Programmi di formazione sulle presenti regole e sui risultati della ricerca devono essere elaborati a favore del personale della giustizia penale e applicati allo scopo di far conoscere a detto personale le relative disposizioni e sensibilizzarlo alle questioni trattate.

 
Traduzione a cura di Giacomina PERNA
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali
DAP – Roma





 

[1]Diritti dell’Uomo: Raccolta di strumenti internazionali, vol. 1 (prima parte): Strumenti Universali [pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: F.02.XIV.4 (vol.1, Parte I)], sez. J, n°34.
[2]Risoluzione 1984/47 del Consiglio economico e sociale, allegato.
[3]Risoluzione 43/173 dell’Assemblea generale, allegato.
[4]Risoluzione 45/111, allegato.
[5]Risoluzione 45/110, allegato.
[6]Risoluzione 2002/12 del Consiglio economico e sociale, allegato.
[7]Risoluzione 55/59, allegato.
[8]Risoluzione 56/261, allegato.
[9] Risoluzione 60/177, allegato.
[10]Pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: F.08.1V.4.
[11]Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, Women’s Health in Prison:Correcting Gender Inequity in Prison Health (Copenhagen, 2009).
[12]Risoluzione 64/142, allegato.
[13]A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 e A/CONF.213/RPM.4/1.
[14]A/CONF.213/18, capitolo 1, risoluzione 1.
[15]A/CONF.213/17.
[16]Diritti dell’uomo: raccolta di strumenti internazionali, vol 1 (prima parte): Strumenti universali [pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: F.02.XIV.4 (vol. I, Parte I) ], sez. J, n° 34.
[17]Risoluzione 45/110, allegato.

[a]Diritti dell’uomo: Raccolta di strumenti internazionali, vol 1 (prima parte): Strumenti universali [pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: F.02.XIV.4 (vol. I, Parte I) ], sez. J, n° 34.
[b] Risoluzione 45/110, allegato.
[c] 6° Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento degli autori di reato, Caracas, 25 agosto – 5 settembre 1980: rapporto del Segretariato (pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: F.81.IV.4), cap. I, sez. B, risoluzione 9 sulla parità di trattamento delle donne nel sistema di giustizia penale.
[d] 7° Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e  il trattamento  degli autori di reato, Milano, 26 agosto – 6 settembre 1985: rapporto del Segretariato (pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: F.86.IV.4), cap. I, sez. E, risoluzione  6 (sulla parità di trattamento delle donne nel sistema di giustizia penale).
[e]Principi fondamentali sul trattamento dei detenuti (Risoluzione 45/111 dell’Assemblea generale, allegato) Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento degli autori di reato, L’Avana, 27 agosto – 7 settembre 1990: rapporto del Segretariato (pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: F.91.IV.2), cap. I, sez. B, risoluzione 17 (sulla custodia cautelare) e 19 (sulla gestione della giustizia penale e l’elaborazione di principi in materia di pena) e 21 (sulla cooperazione internazionale e interregionale in materia di amministrazione penitenziaria, di misure alternative e altre materie).
[f]A/CONF.169/16/Rev. 1. Cap. I, risoluzione 1 (sulle raccomandazioni relative ai quattro grandi temi del 9° Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento degli autori di reato), 5 (sull’applicazione pratica dell’Insieme delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti) e 8 (sull’eliminazione della violenza contro le donne).
[g]Risoluzione 55/59, allegato.
[h]Risoluzione 56/261, allegato.
[i]Risoluzione 60/177, allegata.
[j]Risoluzione 40/33, allegato.
[k]Risoluzione 45/112, allegato.
[l]Risoluzione 45/113, allegato.
[m] Risoluzione 1997/30 dl Consiglio economico e sociale, allegato.
[n] Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, vol. 2225, n° 39574.
[o] Ibid, vol.2237, n° 39574.