Consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati - Stato dei procedimenti di sequestro o confisca - Relazione al Parlamento ex art. 49 D.Lgs. 159/2011 (dicembre 2021)
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale degli affari interni
Indice
INTRODUZIONE
- La raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati
- Il sistema di alimentazione della Banca dati centrale
- Metodologia di rilevazione e valutazione dei dati
- Classificazione
Tabelle allegate (formato zip, 765 Kb)
Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati
art. 49 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
INTRODUZIONE
La presente relazione riporta elementi informativi statistici, aggiornati al 31 dicembre 2021, relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
In particolare, vengono compendiati i dati iscritti nella Banca dati centrale (d’ora in avanti “Bdc”), incardinata presso la Direzione generale per gli Affari Interni del Dipartimento Affari di Giustizia (di seguito “DAG”), istituita dall’art. 3, comma 4, della legge n. 109 del 1996 – recepito poi nell’art. 49 del d. lgs. n. 159 del 2011 – e regolata con d.m. n. 73 del 24 febbraio 1997.
Nella presente relazione si prendono, dunque, in esame i procedimenti iscritti in Bdc fino al 31 dicembre 2021 e lo stato dei beni coinvolti nei citati procedimenti fino a tale data.
È stata studiata una classificazione dei beni che tiene conto anche dei più recenti prodotti finanziari – al passo con l’evoluzione dei settori di investimento della criminalità organizzata – ed è stata, inoltre, adottata una terminologia in linea con quella dei registri ufficiali già esistenti.
È opportuno segnalare che l’esposizione dei dati nel prosieguo indicati risente inevitabilmente della correttezza e tempestività con cui vengono inserite le informazioni nei sistemi in uso agli Uffici Giudiziari (per quanto attiene all’individuazione, alla natura e alla stima dei beni sequestrati e confiscati, durante la fase giudiziaria della loro gestione) e all’Agenzia (per quanto attiene alla ricognizione dei provvedimenti di destinazione, delle utilizzazioni finali e del valore dei beni nella fase amministrativa della gestione).
Trattandosi, infatti, di un archivio di informazioni relative alla consistenza, alla destinazione e all’utilizzazione dei beni oggetto di misure ablatorie, è di intuitiva evidenza come il suo adeguato popolamento sia in via principale riconnesso ai dati in esso registrati.
- La raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati
La Legge 7 marzo 1996 n. 109 – che interviene sulla legge 31 maggio 1965, n. 575 – regola la disciplina delle modalità di raccolta dei dati dei beni sequestrati e confiscati, anche al fine della predisposizione della relazione semestrale che il Governo deve presentare al Parlamento.
Tale adempimento, introdotto all’art. 3 della legge n. 109/1996[1], è strumento imprescindibile per l’esercizio di un controllo democratico sulla efficacia dell’attività giudiziaria e amministrativa relativa ai beni oggetto di misure di prevenzione, che da decenni rappresenta un settore cruciale della strategia di contrasto al crimine.
L’esigenza di creare una Banca dati centrale prende le mosse dalla constatata frammentarietà dei dati fino ad allora raccolti dalle Amministrazioni interessate con autonomi sistemi di rilevazione, riferiti a diverse fasi procedimentali e non coordinati tra loro. L’obiettivo è stato quello di istituire un raccordo fra tali rilevazioni, anche al fine di renderle tra loro confrontabili.
Come si è detto, l’art. 3, comma 2, della Legge n. 109/1996 ha disposto che la raccolta dei dati “relativi ai beni sequestrati o confiscati, allo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione o all’utilizzazione dei beni” venisse disciplinata da un Regolamento, che è stato emanato, con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 febbraio 1997 n. 73, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 marzo 1997 e che contiene la “Disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati”.
I dati oggetto di raccolta e valutazione – salve le precisazioni di cui si dirà in seguito –riguardano i provvedimenti ablatori previsti dalla normativa all’epoca vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniale (legge n. 575 del 1965, c.d. legge antimafia), con esclusione, pertanto, di quelli sottoposti a sequestro e confisca nell’ambito dei procedimenti penali ordinari (artt. 240 c.p., 416 bis, comma 7, c.p., 12 sexies L. 356/1992, ora art. 240 bis c.p.).
La citata previsione contenuta all’art. 3, comma 2, della Legge n. 109/96 è stata poi ripresa dall’art. 49 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia non modificato sul punto dalla recente legge 161/2017), che dispone che i dati raccolti siano trasmessi all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (d’ora in avanti “ANBSC”), nel frattempo istituita (con decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 31 marzo 2010 n. 50), alla quale il legislatore ha attribuito tutte le competenze prima facenti capo alle varie autorità: Agenzie del Demanio, Prefetti e Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.
In particolare, l’art. 110 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 attribuisce all’ANBSC numerosi compiti in materia di: acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione, nel corso dei procedimenti penali nonché ex art. 240 bis c.p.; amministrazione e destinazione dei beni confiscati nel corso dei procedimenti suddetti; assegnazione e destinazione dei beni confiscati.
Come si è detto, la recente legge n. 161/2017 ha in parte modificato la competenza dell’ANBSC, ora limitata all’amministrazione diretta dei beni solo a partire dalla confisca di secondo grado. La competenza attiene sia ai beni relativi a procedimenti di prevenzione che ai beni oggetto di procedimenti “penali ordinari”, anche ex art. 240 bis c.p. e 51, comma 3 bis, c.p.p.
Occorre sottolineare che con d.P.R. n. 233 del 15.12.2011 è stato emanato il regolamento sulla disciplina dei flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’ANBSC. In particolare, l’art. 1 prevede che l’ANBSC «gestisce i flussi informativi necessari per l’esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l’Autorità Giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia …». Inoltre, l’art. 2 stabilisce che «i flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l’Autorità giudiziaria avvengono attraverso il sistema informativo delle misure di prevenzione…il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all’esercizio dell’azione, nonché, anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali…la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159…».
- Il sistema di alimentazione della Banca dati centrale
In esito alla pubblicazione del citato Regolamento in data 28 marzo 1997 si è dato corso all’attività di raccolta e conservazione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nell’autunno dello stesso anno. Veniva predisposta una modulistica cartacea inviata agli uffici giudiziari e creata, attraverso l’inserimento delle risposte pervenute, una Banca Dati, gestita dalla Direzione Generale degli Affari Penali di questo Ministero che, nel primo periodo, tra il 1997 ed il 2007, ha provveduto al materiale inserimento dei dati, attinenti i sequestri e le confische disposti nell’ambito dei procedimenti di prevenzione[2], trasmessi dai competenti Tribunali.
Nell’anno 2008 è stato introdotto il sistema SIPPI, che dopo una prima fase di avvio (sperimentata solo in relazione ad alcune Regioni dell’Italia Meridionale), a decorrere dal 2.1.2011, ha operato su tutto il territorio mediante l’automazione dei registri delle misure di prevenzione presso le segreterie delle Procure e le cancellerie di Tribunali e Corti di Appello, approntando un unico sistema informatico e consentendo, dunque, di attuare un monitoraggio in tutto il territorio nazionale[3] .
Ciò ha portato alla creazione della Bdc per la gestione di tutte le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati”, gestita dalla Direzione Generale per gli Affari Interni del DAG del Ministero della Giustizia.
La Bdc, oltre a consentire l’accesso agli uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia, collega tutte le Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nei procedimenti, e in particolare:
- il Ministero dell’Interno;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC);
- le Prefetture;
- i Comuni.
Successivamente è entrato in funzione un nuovo sistema, il SIT.MP, sistema informativo telematico delle misure di prevenzione, che consente la gestione, in un unico interfaccia, dei dati già presenti nei registri di cancelleria e dei documenti che oggi compongono il fascicolo processuale. Tale sistema, avviato nei distretti della Calabria dal 24.2.2017 ed in quelli della Puglia e di Salerno dal 14.11.2017, è stato esteso a tutti i distretti d’Italia, con l’ultima migrazione del polo Nord est avvenuta in data 14.12.2020.
Il sistema SIT.MP permette la trasmissione dei dati tra uffici giudiziari, in relazione alle diverse fasi processuali, con riduzione dei tempi di lavorazione dei dati e del rischio di errori nella ripetizione delle operazioni di digitazione delle informazioni. Oltre alla condivisione di dati, esso consente anche la gestione documentale, con proficua semplificazione nella consultazione del fascicolo processuale.
In breve, le prestazioni assicurate dal SIT.MP consistono in:
- gestione integrata di dati e documenti;
- monitoraggio dell’intero ciclo di vita della misura di prevenzione;
- utilizzo della Pec per le notifiche e le comunicazioni;
- cooperazione applicativa verso alcuni sistemi del Ministero della Giustizia;
- cooperazione applicativa con sistemi di altri Enti o Amministrazioni.
- Metodologia di rilevazione e valutazione dei dati
La comprensione della metodologia di rilevazione adottata e la corretta valutazione dei dati esposti nella presente relazione non può prescindere da alcune precisazioni attinenti:
1) i flussi informativi tra l’ANBSC e la Bdc;
2) i flussi informativi tra gli Uffici Giudiziari-Bdc e l’ANBSC;
3) le criticità emerse fin dalla stesura dell’ultima Relazione ad oggi, le analisi svolte e i rimedi intrapresi.
- Flussi informativi tra ANBSC e Bdc
Ad oggi sono stati fatti notevoli passi avanti verso la realizzazione dell’obiettivo di automazione dei flussi informativi richiesta dall’art. 110 del “codice antimafia” e dal Regolamento attuativo adottato con d.P.R. n. 233/2011, in quanto da settembre 2020 risulta essere stato attivato il flusso informativo tra l’ANBSC e la Bdc.
Purtroppo, deve segnalarsi che, nonostante l’attivazione del flusso sia operativa ormai da oltre un anno, il risultato registrato dalla messa in opera di detto flusso è sinora alquanto esiguo: è chiaro che la complessità di tale processo, che implica anche una prodromica riconciliazione dei relativi dati e degli elementi informativi in possesso delle due Amministrazioni, discende, almeno in parte, dal fatto che la progressiva implementazione delle rispettive banche dati si è oggettivamente articolata secondo iniziative progettuali e realizzative non sempre sincrone e tendenti a corrispondere a fabbisogni talora non coincidenti.
La Direzione di Giustizia dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha già provveduto ad una bonifica manuale parziale, ma tale iniziativa non ha risolto le criticità ravvisate negli anni, in quanto occorre evidenziare che al 31/12/2021 i beni registrati sulla Banca Dati SIT.MP ammontano a 226mila e si può calcolare che quelli ancora da “bonificare” (cioè in relazione ai quali sarebbe necessario creare un identificativo “ID comune”) siano circa 100mila – ricomprendendo solo i beni interessati da confische definitive e non definitive – e circa 50mila – contando solo i beni immobili e le aziende –
Infine, si rappresenta che a differenza degli anni passati, in cui i dati relativi alla categoria dei beni destinati non venivano analizzati, perché non posseduti, nella presente Relazione si procederà ad un’analisi statistica dei suddetti dati in quanto sono stati forniti dall’ANBSC.
- Flussi informativi tra gli Uffici Giudiziari - Bdc e l’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati
Con riferimento a tale flusso informativo, occorre evidenziare che il medesimo è stato attivato nei primi mesi dell’anno 2021. La messa a regime di tale flusso consentirà non solo di risolvere il problema dell’identificativo ID comune dei beni trasmessi dagli Uffici Giudiziari, ma anche di rendere funzionante il flusso informativo “di ritorno” verso la Bdc e di dare finalmente attuazione al dettato normativo di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 233 del 15.12.2011, che prevedeva l’attivazione della “modalità bidirezionale” di trasmissione telematica dei dati tra le banche dati interessate.
- Le criticità emerse fin dalla stesura dell’ultima Relazione ad oggi, le analisi svolte e i rimedi intrapresi
Come si è detto, la Bdc viene alimentata con i flussi informativi provenienti dai sistemi SIPPI e SIT.MP (tale sistema ha infatti sostituito il SIPPI in tutti i distretti d’Italia dal 14.12.2020); detti flussi informativi hanno per oggetto i soli beni sottoposti a sequestro e confisca nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, mentre nessuna informazione viene registrata relativamente ai provvedimenti di confisca e sequestro disposti nel contesto del processo “penale ordinario” (salvo quanto sopra detto in relazione ad alcune registrazioni di sequestri ex art. 240 bis c.p.- sino al 2010, e quanto rilevato nella Relazione al Parlamento dell’anno 2018 a proposito dell’inserimento in BdC dei decreti di destinazione relativi alle confische penali trasmessi da ANBSC)[4] .
Già nelle precedenti Relazioni si è dato atto delle complesse e prolungate attività connesse alla migrazione dei dati dal sistema SIPPI al SIT.MP, gradualmente avviate a partire dal febbraio 2017 e completate al dicembre 2020. L’estrazione dei dati effettuata al 31 dicembre 2021 conferma però una più ampia ed articolata estensione delle problematiche innescate dagli interventi di migrazione dei dati medesimi tra i due sistemi.
Tali problematiche, già in precedenza percepite, si sono manifestate in anomalie dei dati acquisiti, che hanno reso imprescindibile l’avvio di analisi approfondite tra cui, a dicembre 2020 e nuovamente a dicembre 2021, la richiesta da parte della Direzione Generale Affari Interni del DAG rivolta agli Uffici Giudiziari di rispondere ad un questionario al fine di conoscere i dati reali relativi agli anni dal 2018 al 2021 e di comprendere le cause del malfunzionamento del sistema.
Quanto ai rimedi intrapresi, giova evidenziare che si è avviata una collaborazione con l’ANBSC, che si concretizzerà nella istituzione di un Tavolo tecnico, all’interno del quale un gruppo di lavoro permanente verificherà le criticità esistenti nel sistema di estrazione dei dati, proporrà soluzioni tecniche e formulerà eventuali proposte normative in funzione della sempre maggiore efficienza del raccordo informativo tra le parti. Tale iniziativa è sorta dalla necessità di rendere costante l’analisi sul flusso dei dati acquisiti dal Ministero della Giustizia e dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e sul metodo di raccolta e sulla qualità di essi e ha il fine specifico di valorizzare l’obiettivo della destinazione sociale dei beni sequestrati e confiscati.
Inoltre, questa Direzione Generale ha programmato l’apertura di una interlocuzione con gli Uffici Giudiziari proprio per accertare le criticità eventualmente esistenti e adottare, all’esito, tutte le misure necessarie per una pronta e definitiva risoluzione delle stesse, anche comprendendo che la eccezionale situazione dettata dalla pandemia da Covid-19 ha con molta probabilità contribuito ad accentuare talune problematiche relative alle attività di corretto e tempestivo inserimento dei dati.
- Classificazione
Gli schemi che seguono mostrano categorie e relative sottocategorie.
BENI IMMOBILI
Categoria |
Sottocategoria |
Unità immobiliari per uso di abitazione e assimilabili |
Appartamento in condominio - Abitazione indipendente - Palazzo di pregio artistico e storico, Castello – Villa – Box, garage, autorimessa, posto auto – Tettoia chiusa o aperta – Altro |
Unità immobiliari per alloggi e usi collettivi |
Collegio e convitto, educandato, ricovero, orfanotrofio, ospizio, convento, seminario – Casa di cura, ospedale - Ufficio pubblico – Scuola, laboratorio scientifico – Biblioteca, museo, galleria – Cappella, oratorio – Opificio – Albergo, pensione – Teatro, cinematografo, sala per concerti, spettacoli e simili – Istituti di credito, cambio ed assicurazione - Fabbricato annesso a speciali esigenze commerciali – Edificio galleggiante o sospeso, Ponte privato – Altro |
Unità immobiliari a destinazione commerciale e industriale |
Negozio, bottega – Magazzino/locale di deposito – Laboratorio per arti e mestieri – Stabilimento balneare, stabilimento di acque curative – Stalla, scuderia – Fabbricato/locale per esercizi sportivi – Fabbricato industriale – Magazzino sotterraneo - Altro |
Altre unità immobiliari |
Fabbricato in corso di costruzione indivisibile – Ex fabbricato rurale – Altro |
Terreno |
Terreno agricolo – Terreno con fabbricato rurale – Terreno edificabile |
BENI MOBILI
Categoria |
Sottocategoria |
Denaro |
Contante – Conto corrente bancario – Conto corrente postale – Libretto postale – Libretto bancario – Altro |
Collezioni |
Francobolli – Libri – Monete – Quadri – Altro |
Altri oggetti |
Apparecchiature elettroniche – Arredi per uso abitativo – Arredi per uso professionale/commerciale – Cassetta di sicurezza – Macchine artigianali - Oggetti artistici – Preziosi e gioielli – Scorte - Altro |
Animali |
An. esotici – Bovini – Cavallo da corsa – Equini – Ovini – Suini - Altro |
BENI MOBILI REGISTRATI
Categoria |
Sottocategoria |
Veicoli |
Aeromobile – Elicottero – Autobus – Automezzo furgonato – Automezzo pesante – Autocaravan, camper – Autovettura – Ciclomotore – Fuoristrada – Motoveicolo – Motofurgone – Natante – Nave – Imbarcazione – Quadriciclo – Rimorchio – Veicolo agricolo Veicolo industriale – Altro |
Beni immateriali |
Marchio – Brevetto – Modello industriale |
BENI FINANZIARI
Categoria |
Sottocategoria |
Titoli cambiari |
Assegno bancario – Assegno circolare – Cambiale/tratta |
Titoli obbligazionari o di prestito |
Titoli di stato (Bot,Cct,Btp,Cte,Btz,Bte) – Certificato di deposito – Obbligazioni |
Titoli di partecipazione |
Azioni – Strumenti finanziari partecipativi – Titoli atipici |
Titoli rappresentativi di merci |
Fede di deposito – Nota di pegno – Polizza di carico |
Altri beni finanziari |
Contratto leasing – Crediti vari – Polizza assicurativa – Prestiti, fidi – Altro |
AZIENDE (qui non sono previste sottocategorie)
Categoria |
Categoria |
Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese |
Società in accomandita semplice |
Società a r.l. |
Società in nome collettivo |
Società cooperativa e cooperativa a r.l. |
Società per azioni |
Società di fatto registrata |
Società semplice |
Società in accomandita per azioni |
Associazione, Consorzio, Altro |
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Note:
[1]L’art. 3 della legge n. 109/1996 prevede: “ …..Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti”.
[2] Va peraltro precisato che nella prima fase di inserimento dei dati trasmessi su moduli cartacei, così come durante il primo periodo di parziale operatività territoriale del sistema SIPPI, sono stati trasmessi ed inseriti anche alcuni dati attinenti i sequestri e le confische penali disposte ex art. art. 240 bis c.p. In seguito ad intese con il Commissario Straordinario del Governo (a cui dal marzo 2010 è subentrata l’ANBSC) all’inserimento dei dati riguardanti l’art. 240 bis c.p., dall’anno 2011 avrebbe dovuto provvedere l’Ufficio del Commissario); l’accordo non ha, però, avuto esecuzione.
[3] Vedi Circolari della Direzione Generale della Giustizia Penale del 10/10/2008, 27/11/2008, 26/11/2009 e 23/12/2010.
[4] La ANBSC ha, infatti, competenze attinenti l’acquisizione dati, amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati, la loro assegnazione e destinazione, non solo nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, ma anche nei procedimenti “penali” (anche ex art. 240 bis c.p.- e 51, comma 3 bis, c.p.p.).