Consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati - Stato dei procedimenti di sequestro o confisca - Relazione al Parlamento ex L. 7 marzo 1996, n. 109 (marzo 2016)
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia penale
Ufficio I - Reparto Dati Statistici e Monitoraggio
Indice
INTRODUZIONE
- Premessa
- L’art. 3, comma 2, della Legge 7 marzo 1996 n. 109
- Banca Dati – SIPPI
- Metodologia della rilevazione
- Valori e destinazioni
- Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione (SIT.MP)
- Competenza territoriale
- Classificazione
COMMENTO AI DATI STATISTICI
- Procedimenti sopravvenuti (intera Banca Dati)
- Beni (intera Banca Dati)
- Gradi di giudizio
- Beni confiscati
- Beni destinati
- Utilizzo dei beni mantenuti allo Stato
- Utilizzo dei beni destinati ai Comuni
- Analisi dei beni destinati
Tabelle allegate (formato zip, 2584 Kb)
Relazione al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati
art. 3, comma 2, Legge 7 marzo 1996 n. 109
INTRODUZIONE
Categoria | Sottocategoria |
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Unità immobiliari per uso di abitazione e assimilabili | Appartamento in condominio - abitazione indipendente |
Palazzo di pregio artistico e storico – castello – villa – box | |
Garage – autorimessa – posto auto – tettoia – altro | |
Unità immobiliari per alloggi e usi collettivi | Collegio e convitto – educandato – ricovero – orfanotrofio – ospizio – convento – seminario – casa di cura – ospedale |
Ufficio pubblico – scuola – laboratorio scientifico – biblioteca – museo – galleria – cappella oratorio – opificio – albergo – pensione teatro – cinematografo – sala per spettacoli – istituti di credito |
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Fabbricato annesso a speciali esigenze commerciali – edificio galleggiante – ponte privato – altro | |
Unità immobiliari a destinazione commerciale e industriale | Negozio – bottega – magazzino/locale di deposito |
Laboratorio per arti e mestieri – stabilimento balneare | |
Stabilimento di acque curative – stalla – scuderia – fabbricato/locale per esercizi sportivi – fabbricato industriale | |
Altre unità immobiliari | Fabbricato in corso di costruzione indivisibile – altro |
Terreno | Terreno agricolo – terreno con fabbricato rurale |
Terreno edificabile |
Categoria | Sottocategoria |
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Denaro | Contante – conto corrente bancario – conto corrente postale – libretto postale – libretto bancario - altro |
Collezioni | Francobolli – libri – monete – quadri – altro |
Altri oggetti | Apparecchiature elettroniche – arredi per uso abitativo |
Arredi per uso professionale/commerciale – cassette di sicurezza | |
Macchine artigianali oggetti artistici – preziosi e gioielli - altro | |
Animali | Animali esotici – bovini – cavallo da corsa – equini – ovini – suini - altro |
Categoria | Sottocategoria |
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Veicoli | Aeromobile – Elicottero – autobus – automezzo furgonato |
Automezzo pesante – autocaravan – camper – autovettura – ciclomotore – fuoristrada – motoveicolo – motofurgone – natante – nave – imbarcazione – quadriciclo – rimorchio – veicolo agricolo |
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Veicolo industriale – altro | |
Beni immateriali | Marchio – brevetto – modello industriale |
Categoria | Sottocategoria |
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Titoli cambiari | Assegno bancario – assegno circolare – cambiale/tratta |
Titoli obbligazionari o di prestito | Titoli di stato (Bot, Cct, Btp, Cte, Btz, Bte) – Certificato di deposito – Obbligazioni |
Titoli di partecipazione | Azioni – strumenti finanziari partecipativi – titoli anticipi |
Titoli rappresentativi di merci | Fede di deposito – nota di pegno – polizza di carico |
Altri beni finanziari | Contratto leasing – crediti vari – polizza assicurativa – prestiti |
Fidi |
Categoria | Sottocategoria |
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Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese | |
Società r.l. | |
Società cooperativa | |
Società di fatto registrata | |
Società in accomandita per azioni | |
Società in accomandita semplice | |
Società in nome collettivo | |
Società per azioni | |
Società semplice | |
Altro |
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Premessa
La normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di criminalità organizzata è costituita dalla Legge 7 marzo 1996 n. 109, che reca: “Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Modifiche alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e all’articolo 3 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’art. 4 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1989, n. 282”, Legge 24 luglio 2008 n. 125, art. 12 sexies Legge n. 356 del 1992, art. 2 Legge n. 94 del 2009, decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010 n. 50, Legge 13 agosto 2010 n. 136; infine, con il D.L. 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il legislatore ha effettuato una completa ricognizione della legislazione antimafia in vigore ed ha provveduto al coordinamento delle norme in materia.
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L’art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996 n. 109
La Legge 7 marzo 1996 n. 109 non si è limitata ad apportare innovazioni sostanziali e procedurali in tema di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, ma ha recepito l’esigenza di attuare un monitoraggio permanente di tali beni, anche al fine di redigere una relazione semestrale del Governo al Parlamento. I beni interessati sono quelli previsti dalla citata normativa: non sono quindi inclusi quelli sottoposti a sequestro e confisca penale ordinaria (240 c.p., 416 bis comma 7 c.p., 12 sexies L. 356/1992).
L’esigenza di creare una banca dati derivava anche dal fatto che, sino a quel momento, la raccolta dei dati era stata rimessa all’iniziativa delle Amministrazioni a vario titolo interessate, le quali, senza alcun raccordo tra loro, avevano provveduto a creare autonomi sistemi di rilevazione, talvolta privi di precisi criteri procedurali.
Le rilevazioni così realizzate, inoltre, si riferivano solo alla fase del procedimento di competenza dell’Amministrazione che le effettuava, senza tener conto né delle successive fasi, né del coinvolgimento di Amministrazioni diverse. Era dunque necessario istituire un raccordo fra tali rilevazioni anche al fine di renderle confrontabili fra loro.
A tal fine l’art. 3, comma 2, della Legge n. 109/1996 ha recato significative innovazioni, disponendo che la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione o all’utilizzazione dei beni suddetti, venisse disciplinata da un Regolamento da emanarsi con Decreto del Ministro della Giustizia, da adottare di concerto con le altre amministrazioni interessate (Difesa, Finanze e Interno).
Tale Regolamento è stato emanato con D.M. del 24 febbraio 1997 n. 73 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 marzo 1997: “Disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati”.
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Banca dati – Sistema informativo “SIPPI”
(sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale)
Il monitoraggio sui Beni sequestrati e confiscati ha inizio, a seguito del Regolamento pubblicato il 28 marzo 1997, nell’autunno dello stesso anno. L’allora Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero della Giustizia predispose una modulistica cartacea che venne inviata agli uffici giudiziari competenti; le risposte pervenute furono poi inserite in un Banca Dati creata e gestita dalla Direzione Generale stessa fino all’entrata in vigore del nuovo sistema SIPPI.
Questo, introdotto nel 2008, è stato realizzato da una società esterna, la Almaviva Spa, su commissione della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati di questo Ministero. Ciò ha portato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutte le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati” alle organizzazioni criminali gestita sempre dalla attuale Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.
La Banca Dati, oltre a consentire l’accesso agli uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia, collega tutte le Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nei procedimenti, e in particolare:- il Ministero dell’Interno;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC);
- le Prefetture;
- i Comuni.
L’avvio in esercizio di SIPPI ha realizzato l’automazione dei registri delle misure di prevenzione presso le segreterie delle Procure e le cancellerie di Tribunali e Corti Appello, realizzando un unico sistema informatico così come disposto dalle Circolari della Direzione Generale della Giustizia Penale del 10/10/2008, del 27/11/2008, del 26/11/2009 e del 23/12/2010, consentendo di attuare un monitoraggio in tutto il territorio Nazionale.
Nell’analisi della situazione è da segnalare che dal 2011 non sono stati più inseriti i dati riguardanti l’art. 12 sexies Legge 356 del 1992 (si trattava delle sole confische e non dei sequestri) che, a seguito del protocollo di intesa del 17/09/2009 tra Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e il Ministero della Giustizia, erano di competenza dell’Ufficio del Commissario.
L’inserimento dei dati si è interrotto con l’avvento dell’ ANBSC (istituita con decreto legge 45 febbraio 2010 n.4, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 31 marzo 2010 n. 50) alla quale il legislatore ha attribuito tutte le competenze prima facenti capo alle varie autorità: Agenzie del Demanio, Prefetti e Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.
Attualmente si sta operando per la stipula di un nuovo accordo tra il Ministero della Giustizia e l’ANBSC, atto a riprogrammare tutte le attività congiunte e coordinate che la legge impone, compresa la fondamentale questione della stima del valore dei beni, anch’essa rimasta in sospeso.
In ogni caso i dati riguardanti i beni ex 12 sexies (confische inserite nel solo periodo 17/9/2009 – 31/3/2010) e le stime sono datati e irrilevanti, e pertanto non vengono pubblicati. -
Metodologia della rilevazione.
Nel 2008 si è studiata una nuova classificazione dei beni che ha portato a dei notevoli cambiamenti. E’ sicuramente più aggiornata in quanto comprende i recenti prodotti finanziari, visto l’evolversi dei settori di investimento della criminalità organizzata, e adotta una terminologia che tiene conto dei registri ufficiali già esistenti: un esempio per tutti la classificazione catastale.
Le tabelle allegate riportano solo parzialmente il contenuto della banca dati, essendo la stessa ricca di dati di utilità gestionale difficilmente descrivibili con grafici e commenti. In particolare si invita a fare attenzione ai metodi di conteggio indicati nell’intestazione delle tabelle stesse.
I dati sono relativi al procedimento di prevenzione fin dal suo inizio (fase della proposta) con uno sguardo su tutte le sue vicissitudini processuali nei vari gradi sino alla definizione e alle fasi successive della gestione ed amministrazione del bene o della sua definitiva destinazione.
L’attuale classificazione dei beni è basata su tre livelli gerarchici:- tipologia;
- categoria;
- sottocategoria.
Le tipologie individuate sono le seguenti:
- beni Immobili;
- beni Mobili;
- beni Mobili Registrati;
- beni Finanziari;
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Aziende.
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Valori e destinazioni
Il D.L. 159/2011 (Codice Antimafia) all’art. 36 prevede che l’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale provveda alla stima del bene, all’art. 47 che Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) deliberi la destinazione del bene sulla base della stima del valore compiuta dall’amministratore.
Il problema è che gli uffici giudiziari non inseriscono quasi mai in SIPPI il valore del bene e che l’ANBSC, che dal 31 marzo 2010 ha l’incarico di emanare i decreti di destinazione, non ha l’obbligo normativo di riportare la stima del valore dei beni. Ciò ha reso inattendibile la trascrizione degli importi disponibili nelle tabelle allegate e la pubblicazione dei relativi grafici come avveniva in precedenza.
Come già detto, si stanno valutando delle soluzioni con l’ANBSC per ovviare a questo inconveniente, che si conta di superare con la prossima entrata in funzione del nuovo sistema operativo, il SIT-MP.
Per quanto riguarda il valore delle varie tipologie di beni è comunque da precisare che a questa Direzione l’ANBSC comunica le sole destinazioni riguardanti i beni Immobili e le Aziende, di cui si tratta ampiamente nei paragrafi sull’utilizzo dei beni mantenuti allo stato o assegnati agli enti territoriali. -
Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione (SIT.MP)
Non è ancora operativo (è in fase di ultimazione) un nuovo sistema, il SIT.MP, Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione (finanziato con il Programma Operativo Nazionale, PON, 2007/2013) che dovrebbe a breve sostituire il SIPPI. Nelle previsioni il SIT.MP non sarà un semplice registro informatico ma consentirà la gestione in un unico interfaccia dei dati che erano presenti nei registri di cancelleria e dei documenti che oggi compongono il fascicolo processuale. Ciò permetterà di avere una dettagliata catalogazione dei beni sequestrati e confiscati inseriti nella Banca Dati Centrale in gestione alla Direzione Generale della Giustizia Penale.
SIT.MP è un sistema destinato alle Procure, ai Tribunali, alle Corti di Appello e alle Procure Generali degli uffici giudiziari e, in una prima fase, interessa solo alcune regioni dell’Italia meridionale, quelle del cosiddetto “Obiettivo convergenza” (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), mentre le altre continueranno ad utilizzare il sistema SIPPI. Successivamente il SIT.MP sarà esteso a tutto il territorio nazionale.
I dati registrati da un ufficio sono trasmessi agli altri uffici per le rispettive fasi di competenza con conseguente riduzione di tempi di lavoro e di errori dovuti alla digitazione delle stesse informazioni. Oltre ai dati sono condivisi anche i documenti, ciò semplificherà la consultazione del fascicolo processuale.
Le ulteriori caratteristiche del SIT.MP sono:- gestione integrata di dati e documenti;.
- monitoraggio dell’intero ciclo di vita della misura di prevenzione;.
- utilizzo della pec per le notifiche e le comunicazioni;.
- cooperazione applicativa verso alcuni sistemi del Ministero della Giustizia;.
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cooperazione applicativa con sistemi di altri Enti o Amministrazioni.
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Competenza territoriale
La competenza è presso i tribunali, che hanno sede nei capoluogo di provincia, dove è istituita la sezione di misure di prevenzione.
In questa relazione i dati sono in prevalenza presentati suddivisi per distretto di corte di Appello con l’avvertenza che non sempre i distretti coincidono con la regione in cui si trovano: ad esempio la Lombardia comprende i distretti di Brescia e Milano, il Lazio solo quello di Roma.
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Classificazione
Gli schemi che seguono riportano, per ciascuna tipologia le categorie ammesse e per ciascuna categoria le relative sottocategorie.
Versione integrale della relazione (formato pdf, 1661 Kb)