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Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ai sensi dell’art. 294 del d.p.r. 115/02 - Relazione al Parlamento - (ottobre 2019)

Relazione al Parlamento sull’applicazione del D.P.R. 115/02
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”

relativamente al:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE
(ai sensi dell’art. 294 del D.P.R. 115/02)

Ottobre 2019
Analisi dei dati relativi agli anni: 1995 – 2018

INDICE

1) Note introduttive e preliminari rilievi di sintesi

1.1) Introduzione
1.2) Preliminari rilievi di sintesi
1.3) Alcune avvertenze per la corretta lettura dei dati

2) Dati raccolti e Uffici interessati dall’attività di rilevazione

3) Cenni sulla procedura per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

4) Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

4.1) Premessa
4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d’ufficio
4.3) Area geografica
4.4) Qualifica giuridica
4.5) Età
4.6) Nazionalità
4.7) Tipo di ufficio giudiziario

5) Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

5.1) Persone ammesse
5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell’ammissione
5.3) Minorenni ammessi d’ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

6) Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate

6.1) Introduzione e considerazioni iniziali
6.2) Ulteriori considerazioni
6.3) Costi lordi in termini nominali
6.4) Costi lordi in termini reali
6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica
6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

7) Tabelle allegate:

Tabelle anno 2018

1) NOTE INTRODUTTIVE E PRELIMINARI RILIEVI DI SINTESI

1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall’art. 294 del D.P.R. n. 115 del 30/05/02 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull’applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 “Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R. 115/02: artt. 74-145).

La presente relazione rende conto del patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Le percentuali degli uffici che hanno risposto, seppur non pari al 100%, sono risultate comunque significative ai fini della corretta analisi e valutazione del fenomeno, anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti.

1.2) Preliminari rilievi di sintesi

Persone interessate e ammesse

I dati relativi al periodo esaminato nella presente Relazione, 1995 – 2018, mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, è sempre in crescita. Il numero delle persone interessate al beneficio, nel 1995, era di 16.585, mentre nell’anno 2018, anno di picco dell’intero periodo esaminato, esso arriva a 199.176 soggetti, dei quali 171.314 sono stati ammessi al beneficio (vedi par. 4.2) .

La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata sempre piuttosto elevata e costante durante l’intero periodo esaminato. Relativamente all’anno 2018, le AA.GG. hanno ammesso al beneficio del patrocinio penale l’85,8% degli istanti (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il par. 5.1 relativo alle persone ammesse).

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale del numero delle persone interessate al beneficio per area geografica, il fenomeno appare essersi ormai assestato da molti anni intorno al 45% per il Centro-Nord e per il restante 55% nel Sud-Isole (vedi par. 4.3).

Relativamente all’età delle persone interessate, l’andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2018 (il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, diminuito poi fino al solo 4,6% nel 2018) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Tale forte decrescita delle persone interessate minorenni in termini percentuali, non è però dovuta alla diminuzione dei rispettivi numeri in valore assoluto, numeri che sono rimasti all’incirca stazionari durante tutto il periodo esaminato (mediamente circa 9.250 minorenni interessati l’anno), ma è in realtà dovuta al grande aumento dei numeri in valore assoluto dei maggiorenni (ben 190.316 persone interessate maggiorenni nel 2018 rispetto alle iniziali 9.170 del 1995), cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (8.860 minorenni interessati nel 2018, vedi par. 4.5) .

Il numero degli stranieri interessati al beneficio, in termini assoluti, è risultato sempre crescente nel periodo esaminato (solo 3.335 stranieri nel 1995, aumentati fino a 44.527 nel 2018), mentre la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri, sia maggiorenni che minorenni) ha registrato un andamento simile a una parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (9% nel 1999, mentre in entrambi gli anni ‘estremi’ del periodo, ossia 1995 e 2018, l’incidenza degli stranieri interessati sul totale delle persone è stata rispettivamente del 20,1% e 22,4%; vedi par. 4.6). Non si registrano quindi significative variazioni delle percentuali degli stranieri sul totale delle persone interessate nel periodo esaminato, a significare che i relativi valori assoluti sono cresciuti in modo proporzionato a quelli degli italiani.

Restringendo poi l’analisi alle sole persone interessate minorenni (quindi italiani e stranieri, ma solo minorenni), si è visto come l’incidenza degli stranieri interessati minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata un poco superiore rispetto al circa 20-22% sopra indicato; infatti nell’intero periodo esaminato tale incidenza è risultata mediamente pari al 32,4% . Pertanto, durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.

Analizzando infine la composizione dei soli stranieri interessati al beneficio in termini di età, si è visto come, nel 1995, dei 3.335 stranieri interessati il 18,7% era maggiorenne mentre l’81,3% era minorenne. Di converso nel 2018, dei 44.527 stranieri, il 93,3% è risultato maggiorenne (41.545), mentre il restante 6,7% minorenne (2.982), denotando quindi una completa e graduale inversione, nel tempo, tra le due percentuali. Tale inversione tra le percentuali è comunque solo dovuta all’aumento degli stranieri maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento degli stranieri minorenni, in quanto rimasto sostanzialmente costante nel periodo.

Costi

Per ciò che riguarda l’analisi dei costi, si segnala che nell’anno 1995 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate, calcolato in termini ‘reali’ ossia a prezzi anno 2018, è stato di 6,1 milioni di Euro, mentre nell’anno 2018, anno di ‘picco’ del periodo in esame, è stato di ben 182,2 milioni di Euro.

Il trend dei costi ha avuto un andamento sostanzialmente crescente nel periodo esaminato, ovviamente correlato all’analogo trend crescente del numero delle persone ammesse al beneficio. Non sono mancate tuttavia alcune discontinuità nell’entità dei costi, in particolare quella relativa all’anno 2014 di ridotta entità rispetto a quanto sarebbe stato logico attendersi (si veda il par. 6.4).

Una fondamentale caratteristica dei costi del patrocinio penale che si è potuta osservare per l’intero periodo esaminato, è che la spesa relativa ai soli onorari dei difensori, IVA inclusa, è stata sempre mediamente del 93% del totale.

Per ciò che riguarda la distribuzione dei costi per area geografica, il fenomeno appare in lieve diminuzione, in termini percentuali, nell’Area del Centro-Nord. Nel 2018 il totale dei costi è suddiviso per il 41,8% al Centro-Nord e per il restante 58,2% nel Sud-Isole (vedi par. 6.5).

Infine, si è visto come la maggior parte dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari e del dibattimento dei Tribunali e presso le Corti di Assise congiuntamente considerati. Nell’anno 2018 tale percentuale è stata del 70,1% del totale (vedi par. 6.6).

1.3) Alcune avvertenze per la corretta lettura dei dati

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

  1. partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi alle sole contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le contravvenzioni connesse a delitti).
  2. A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, per gli anni 2005-2018, una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.
  3. A partire dalla Relazione dell’Agosto 2009, è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell’anno. Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono probabilmente presentate nell’ultimo periodo dell’anno, dovendo il giudice decidere per legge entro soli 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Nell’anno 2018 tale percentuale è stata del 11,6% del totale delle persone richiedenti; questa percentuale appare tuttavia aumentata nel tempo, ad esempio nell’anno 2006 era solo poco più del 2%.
  4. A seguito delle normative che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (D.L.vi 155 e 156/2002), sono state soppresse quasi tutte le ex Sezioni distaccate di Tribunale ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace, pertanto il numero degli uffici interessati alla rilevazione è passato, a partire dall’anno 2014 compreso, da oltre 1.750 a soli circa 1.000 .
  5. Per ciò che riguarda la rilevazione dei soli costi eseguita a partire dall’anno 2013 e successivi, si precisa che i dati vengono attinti dalla rilevazione delle spese di giustizia operata dalla Direzione Generale di Statistica di questo Ministero.
  6. Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati, oltre alla circostanza che alcuni uffici non riescono a rispondere in tempo utile per la stesura della Relazione, ma solo in seguito.