Vademecum dell’UEPE di CAGLIARI sul lavoro di pubblica utilità (dicembre 2015)

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di
Cagliari Carbonia-Iglesias Medio Campidano Oristano Ogliastra

Definizione del lavoro di pubblica utilità

Consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, su richiesta del cittadino che ha commesso un reato lieve.

Viene svolta nell’ambito della provincia di residenza (Corte cost., 5 luglio 2013, n. 179, Pres. Gallo, Rel. Criscuolo: illegittimo l'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. n.274 del 2000 nella parte in cui non prevede che, "se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede"). e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’interessato. Tuttavia, se quest’ultimo lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena detentiva:

  • un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a due ore di lavoro anche non continuativo;

Ai fini del computo della pena pecuniaria:

  • un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a 250 euro.

Chi è ammesso

  • L’imputato per reati di competenza del Giudice di Pace, quando il reato è punito con la pena della reclusione, dell’arresto, della multa o dell’ammenda (artt. 52 e 54 del dlgs n. 274/2000). L’art. 59 prevede che le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia) siano incaricate di verificare l’andamento della misura. Non sono previsti limiti per la concessione.
  • l’imputato per i reati previsti dal comma 5 bis dell’art. 73 del T.U n. 309/90 (consumo, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità) quando non può essere concessa la sospensione condizionale della pena. L’imputato può usufruirne anche ai sensi del comma 5 ter (quando il reato è diverso da quello di cui al comma 5 bis) commesso per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti, per il quale il Giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione. L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna ha il compito di sovraintendere la misura. Può essere accordato per non più di due volte.
  • Il conducente di un’auto, in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada) può svolgere, per una sola volta, tale misura, purché non abbia provocato un incidente. All’accertamento del reato consegue spesso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per pochi mesi e fino a due anni, secondo la gravità del reato. La normativa prevede che il Giudice incarichi L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna o le Forze dell’Ordine di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Organo giudiziario competente per la concessione:

  • Giudice di Pace e Giudice monocratico che emette il decreto penale previsto dall’art. 459 del c.p.p, o la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

Convenzioni

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Presidente del Tribunale ordinario, ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (su delega del Ministero della Giustizia) e le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le cooperative.

Nelle convenzioni sono indicati:

  1. le attività che devono essere svolte;
  2. i soggetti incaricati (tutor) di impartire le istruzioni e coordinare la prestazione lavorativa del cittadino interessato, i quali hanno l’obbligo di redigere la relazione conclusiva sull’andamento della misura;
  3. le modalità di copertura assicurativa dell’interessato, a carico dell’ente ospitante, contro gli infortuni, le malattie professionali, la responsabilità civile verso terzi;
  4. i soggetti incaricati della verifica dell’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (U.E.P.E o Forze dell’Ordine) e che agiscono da tramite tra questo e il Giudice che ha disposto la misura.

Procedimento adottato dall’U.E.P.E di Cagliari per l’esecuzione della misura

Quando perviene all’U.E.P.E. il provvedimento giudiziario in cui viene disposto il lavoro di pubblica utilità, l’Ufficio:

  • invia una lettera al Responsabile della struttura ospitante e all’interessato per informarli della competenza dell’U.E.P.E e dell’incarico dato ad un Funzionario di servizio sociale, in modo che venga avviata, senza indugio, l’esecuzione della misura;
  • invia al Responsabile della struttura ospitante la bozza del progetto individualizzato, in modo che venga compilato in collaborazione con l’interessato. Nel progetto vengono inseriti i dati che riguardano sia il soggetto che deve eseguire la misura (dati giudiziari, dati anagrafici, le mansioni che dovrà esplicare, i giorni, gli orari in cui effettuerà il lavoro di pubblica utilità, la decorrenza della misura) e sia quelli che riguardano il ruolo e le responsabilità della struttura ospitante (ruolo del referente per stesura della relazione conclusiva, pagamento degli oneri assicurativi, collaborazione con il funzionario di servizio sociale dell’U.E.P.E.); il progetto dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della struttura ospitante, dal referente e dall’interessato per accettazione. Verrà trasmesso al Giudice che ha emesso il provvedimento giudiziario per il tramite dell’U.E.P.E. per informarlo della decorrenza e degli altri elementi contenuti nel progetto;
  • invia al Responsabile dell’ente ospitante la bozza del prospetto relativo alle presenze dell’interessato, che deve contenere i giorni di presenza, gli orari effettuati, la firma dell’interessato e quella del referente;
  • trasmette, al termine della misura, la relazione conclusiva, elaborata dal referente dell’ente ospitante, unitamente al foglio relativo alle presenze dell’interessato, al Giudice competente per la declaratoria di estinzione del reato.

Competenze e responsabilità dell’Ente ospitante

Il referente dell’Ente ha la responsabilità di assegnare le mansioni alla persona ammessa alla misura e di vigilare che queste vengano espletate nel modo corretto.
Il referente deve provvedere a verificare che la persona si attenga al calendario delle presenze concordato preventivamente, provvedendo a fare firmare un apposito foglio firme. Nel caso in cui non potrà essere presente nei giorni preventivamente stabiliti, l’interessato dovrà darne giustificazione scritta (certificato di malattia o altra dichiarazione attestante le motivazioni). Tali giornate di assenza dovranno essere recuperate, poiché devono essere tassativamente rispettate le ore di lavoro di pubblica utilità stabilite ne decreto penale o sentenza.
Tali assenze vanno comunicate, possibilmente di volta in volta, al funzionario di servizio sociale dell’UEPE incaricato di sovraintendere la misura.
Il referente ha l’obbligo di comunicare al funzionario di servizio sociale eventuali problematicità che si verifichino nel corso della misura, in modo da concordare azioni che possano risolverle.
In sintesi tra l’Ente ospitante e il funzionario di servizio sociale si deve instaurare un positivo rapporto di collaborazione, affinchè l’interessato possa interiorizzare il significato pedagogico della misura.

 

Scheda riepilogativa generale [nota]
Tipo di pena Ambito territoriale di svolgimento del lavoro di pubblica utilità Durata giornaliera del lavoro di pubblica utilità Durata settimanale Diversa previsione della durata settimanale Organi incaricati di sovrintendere la misura Limiti alla irrogazione del beneficio
Detentiva e/o pecuniaria provincia di residenza del condannato [nota] presso enti che hanno sottoscritto apposita convenzione con il Presidente del Tribunale ordinario che ha competenza su detto territorio (d.m. 26/03/2001) 2 ore al giorno, anche non continuative 6 ore alla settimana (pari a 3 giorni a settimana di lavoro di pubblica utilità) É possibile, su richiesta dell'interessato, che il Giudice di Pace lo autorizzi per un massimo di 8 ore al giorno ( pari a 4 giorni) Forze dell'Ordine (Polizia e Carabinieri ai sensi dell'art. 59 del DL n. 274/2000) Non sono previsti limiti
Pene detentive e pecuniarie quando non si debba concedere la sospensione condizionale della pena provincia di residenza del condannato [nota] presso enti che hanno sottoscritto apposita convenzione con il Presidente del Tribunale ordinario che ha competenza su detto territorio (d.m. 26/03/2001) 2 ore al giorno, anche non continuative 6 ore alla settimana (pari a 3 giorni a settimana di lavoro di pubblica utilità) É possibile, su richiesta dell'interessato, che il Giudice che ha concesso la misura, lo autorizzi per un massimo di 8 ore al giorno (pari a 4 giorni) L'U.E.P.E. che riferisce periodicamente Può essere concesso per un massimo di due volte
Detentiva e pecuniaria attraverso sentenza, o decreto penale di condanna se non vi è opposizione dell'imputato provincia di residenza del condannato [nota] presso enti che hanno sottoscritto apposita convenzione con il Presidente del Tribunale ordinario che ha competenza su detto territorio (d.m. 26/03/2001) 2 ore al giorno, anche non continuative, quando si tratta di pena detentiva. Per la pena pecuniaria, 1 giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a 250 euro di condanna 6 ore alla settimana (pari a 3 giorni a settimana di lavoro di pubblica utilità) É possibile, su richiesta dell'interessato, che il Giudice che ha concesso la misura, lo autorizzi per un massimo di 8 ore al giorno (pari a 4 giorni) L'U.E.P.E o le Forze dell'Ordine di cui all'art. 59 del dlgs n. 274/2000 Può essere concesso solo una volta
Detentiva e pecuniaria attraverso sentenza, o decreto penale di condanna se non vi è opposizione dell'imputato provincia di residenza del condannato [nota] presso enti che hanno sottoscritto apposita convenzione con il Presidente del Tribunale ordinario che ha competenza su detto territorio (d.m. 26/03/2001). Coloro che guidano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti possono essere ammessi ad eseguire un programma riabilitativo presso strutture abilitate ai sensi degli artt. 121 e 122 del TU n. 309/90 2 ore al giorno, anche non continuative, quando si tratta di pena detentiva. Per la pena pecuniaria, 1 giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a 250 euro di condanna 6 ore alla settimana (pari a 3 giorni a settimana di lavoro di pubblica utilità) É possibile, su richiesta dell'interessato, che il Giudice che ha concesso la misura, lo autorizzi per un massimo di 8 ore al giorno (pari a 4 giorni) L'U.E.P.E o le Forze dell'Ordine di cui all'art. 59 del dlgs n. 274/2000 Può essere concesso solo una volta

 

Nota su esecuzione lavoro di pubblica utilità presso la provincia di residenza:

La Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 05/07/2013 ha pronunciato illegittimità nella parte in cui non prevede che “se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall’ambito della provincia in cui risiede”.

nota - Altre norme prevedono tale sanzione, in particolare:

  • La legge del 28/04/2014 n. 67, sulla messa alla prova per imputati adulti, ha inserito alcuni articoli nel codice penale, in particolare, l’art. 168 bis prevede che la concessione della messa alla prova includa obbligatoriamente l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità che consiste in una prestazione non retribuita tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore ai 10 giorni e con una durata giornaliera non superiore alle 8 ore. Il periodo massimo previsto sarà di 1 anno, se la pena presunta in astratto è di carattere pecuniaria, mentre sarà di 2 anni se la pena presunta è di carattere detentivo.
  • l’art. 2 della legge n. 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
  • l’art. 6 comma 7 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa fino a 10.000 euro, il Giudice possa disporre come pena accessoria l’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo modalità previste con decreto del Ministro della Giustizia;
  • il D.L n. 122/1993 ha previsto all’art. 1 bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l’autore del delitto di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 Legge n. 654/1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (Legge n. 962/1967).

 

Indirizzi dell’U.E.P.E di Cagliari e della sede di servizio di Oristano per informazioni sul Lavoro di Pubblica Utilità

 

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Centralino 0783/78005; 0783/779015
Fax 0783/772064
E mail: uepe.oristano@giustizia.it; Pec uepe.oristano@giustiziacert.it

Funzionario Referente
Carla Barontini (Responsabile della sede di servizio).