Parere sulla detenzione domiciliare speciale detenute madri (dicembre 2014)

  • pubblicato nel 2014
  • autore: Roberta Palmisano
  • parere
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

 

Il Provveditore regionale omissis ha chiesto di chiarire se debbano essere i Magistrati di Sorveglianza o i Provveditori regionali a valutare la eventuale destinazione all’ICAM (Istituto a custodia attenuata per detenute madri) delle madri condannate che devono espiare almeno un terzo della pena o almeno quindici anni ai sensi dell’art. 3 della legge 21.4.2011, n. 62.

 

Il dubbio espresso dal Provveditore regionale non ha alcuna ragione di esistere.
La legge 21.4.2011, n. 62, con l’art. 3 secondo comma lettera b) ha modificato l’art. 47 quinquies della legge 26.7.1975, n. 354 sulla detenzione domiciliare speciale mediante l’inserimento del comma 1-bis in base al quale le condannate madri di prole non superiore ad anni dieci possono espiare almeno un terzo della pena, o almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, presso un ICAM, ovvero, se non sussiste pericolo di ulteriori delitti o di fuga, presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.
Il comma 1 dello stesso art. 47 quinquies (che è rimasto sostanzialmente immutato) prescrive che dopo l’espiazione della predetta pena, le condannate, se non vi è pericolo di ulteriori delitti e vi è la possibilità di i ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la residua pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli.

Queste due fasi della detenzione domiciliare speciale, di cui all’art. 47 quinquies dell’ordinamento penitenziario, danno alle condannate madri di prole non superiore ad anni dieci la possibilità di assistere e accudire i figli minori fuori dall’istituto carcerario in senso stretto.
All’inizio della detenzione, in virtù dell’innovazione introdotta dall’art. 3 della legge n. 62/2011, le condannate madri possono espiare almeno un terzo della pena, o almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, presso un ICAM, ovvero, a determinate condizioni, presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora (comma 1-bis).
Dopo l’espiazione di tale pena le stesse condannate madri possono essere ammesse ad espiare la residua pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli (comma 1).

Non vi è dunque alcuna ragione di dubitare se nella prima fase della detenzione domiciliare speciale debba essere la Magistratura di Sorveglianza o il Provveditore regionale a potere disporre l’espiazione della pena presso un ICAM.
Sia che l’espiazione avvenga presso un ICAM oppure in un luogo di privata dimora, si tratta sempre di detenzione domiciliare speciale la cui disposizione rientra istituzionalmente nella competenza del Tribunale di Sorveglianza (e non certo dell’autorità penitenziaria), come peraltro è espressamente previsto dal terzo comma dell’art. 47 quinquies.

Deve aggiungersi da ultimo che la detenzione domiciliare speciale può essere concessa anche al padre detenuto se ricorrono le condizioni di cui al settimo comma dello stesso articolo.

Roma, 1 dicembre 2014

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano