Parere su indennità di presenza per i custodi appartenenti alla Polizia penitenziaria (luglio 2014)

  • pubblicato nel 2014
  • autore: Roberta Palmisano
  • parere
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

 

Il dipendente appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso l'ufficio del Consegnatario con l'incarico di custode dell'edificio del Ministero della Giustizia adibito a sede del DAP, con istanza in data 1.8.2012 alla Direzione generale del Personale ha chiesto il riconoscimento dell'indennità giornaliera prevista dal primo comma dell'art. 9 del d.p.r. 31.7.1995 n. 395 in favore del personale impiegato nei servizi esterni, deducendo di svolgere l'attività di custodia e vigilanza indicata nel disciplinare per i servizi di custodia del Ministero di Giustizia (allegato alla richiesta), le cui norme impongono l'obbligo di un servizio che. Come ha precisato il dipendente, nella successiva nota del 14.5.2013, oltre a garantire con la presenza costante la vigilanza all'interno dello stabile, garantisce un servizio di tutela e sicurezza per tutto il personale dipendente in casi di eventi che potrebbero ledere o mettere in pericolo l'incolumità. Nella nota in oggetto la S.V. ha espresso l'avviso che l'attività svolta dall'istante e descritta sulla base dell'indicato disciplinare non può essere assimilata all'attività per la quale è stata disposta la pretesa indennità.

Il servizio di custodia cui il dipendente è addetto nella sede del DAP in Largo Luigi Daga n. 2 di Roma non ha nulla a che vedere con i servizi esterni indicati nel primo comma dell'art. 9 del menzionato d.p.r. 395/1995, che nel recepire l'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile, ha riconosciuto un compenso giornaliero a coloro che, impiegati in servizi esterni e organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, sono sottoposti a particolari disagi. L’istante a sostegno della sua richiesta ha dichiarato di attendere ai compiti specificati nel disciplinare 17.2.2009 per i servizi di custodia della sede del DAP.

La sua figura professionale è quella di addetto alla custodia del predetto edificio con l'obbligo di provvedere quotidianamente a specifiche mansioni dettagliatamente descritte. Come risulta dal disciplinare, ed evidenziato dallo stesso istante, le sue principali mansioni sono:

  1. la vigilanza sulla pulizia e sull'illuminazione dei locali;
  2. la sorveglianza sugli accessi dello stabile;
  3. la custodia delle cose collocate nei locali comuni;
  4. la sorveglianza sul regolare funzionamento degli impianti;
  5. l'ispezione dei locali comuni dopo la chiusura del portone e dei cancelli;
  6. il controllo del parcheggio delle automobili nel cortile interno dello stabile;
  7. un giro di ispezione dopo la chiusura degli uffici per accertare che non vi siano persone, luci accese e porte aperte; infine, all'occorrenza, un'ispezione notturna per l'accertamento di eventuali irregolarità.
     

Come risulta dall'elencazione di queste mansioni il dipendente presta la sua opera di custodia esclusivamente all'interno della sede del DAP, e non è impiegato in alcun servizio esterno né di vigilanza. Per quanto riguarda il controllo dei visitatori e i giri di ispezione di cui ai segnalati punti f, m, r del disciplinare, segnalati in particolare dal dipendente, è di tutta evidenza che le relative incombenze non implicano affatto che l'istante debba svolgere attività all'esterno della sede del DAP, come fanno altri operatori appartenenti alla Polizia penitenziaria cui fa riferimento lo stesso dipendente nell'istanza in data 1.8.2012. La deduzione dell’istante che questi operatori svolgerebbero un servizio analogo a quello dei custodi e con meno incombenze è erronea e inconferente, in quanto il punto da considerare è se l'attività riguardi o meno servizi esterni; ed è assodato, per quanto si è detto, che il dipendente e gli altri custodi considerati nel disciplinare della sede del DAP non sono impiegati in servizi esterni, mentre ad altri appartenenti alla Polizia penitenziaria sono richiesti servizi esterni (come ad esempio agli addetti all'autoparco e l’Unità Portineria).

L'unica eccezione al parametro dei servizi esterni è contenuta nel secondo comma dell'art. 9 del decreto n. 395/1995 con riguardo al personale di Polizia penitenziaria impiegato presso gli istituti carcerari o comunque in ambienti in cui siano custoditi detenuti o internati.

Il predetto requisito dei servizi esterni per il diritto al compenso giornaliero è stato ribadito nella seconda parte del primo comma dell'art. 11 del d.p.r. 16.3.1999 n. 254 che ha recepito altro accordo sindacale.

Nella prima parte dello stesso comma il compenso giornaliero è stato esteso al personale delle forze di Polizia a ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza e lotta alla criminalità. Qui la legge non si è riferita a lavoro svolto in servizi esterni ma ha tenuto in considerazione il particolare impegno e gli eventuali disagi della Polizia di sicurezza la quale veglia al mantenimento dell'ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini. Tale compenso quindi spetta agli appartenenti alla Polizia penitenziaria addetti alla vigilanza all’Unità Portineria (che, addetti al controllo dell’ingresso e dell’uscita di persone e automezzi, collaborano per garantire la sicurezza), alla Sala Regia (che curano e controllano il sistema di allarme e il sistema antintrusione, garantendo il collegamento radio con le unità esterne e la sicurezza attraverso i sistemi di video sorveglianza) e al Corpo di Guardia (che garantiscono la sicurezza del Dipartimento e intervengono su ogni evento critico).

Di questa attività di polizia di vigilanza possono avvalersi anche i custodi di stabili, come il dipendente, per risolvere eventuali situazioni di pericolo.

Roma, 8 luglio 2014

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano