Raccomandazione 2006/13 Comitato dei Ministri agli Stati membri riguardante la custodia cautelare (settembre 2006)

  • pubblicato nel 2006
  • autore: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
  • raccomandazione
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

(adottata dal Comitato dei Ministri il 27 settembre 2006, nel corso della 974°riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell’articolo 15b dello Statuto del Consiglio d’Europa, Considerata la fondamentale importanza della presunzione d’innocenza ed il diritto alla libertà individuale;
Consapevole del danno irreversibile che la custodia cautelare può causare alle persone che sono giudicate poi innocenti o discolpate e dell’impatto deleterio che la custodia cautelare può avere sul mantenimento dei legami familiari;
Prendendo in considerazione le conseguenze finanziarie della custodia cautelare per lo Stato, gli individui coinvolti e l’economia in generale;
Notando il notevole numero di persone sottoposte a custodia cautelare ed i problemi posti dal sovraffollamento carcerario;
Tenuto conto della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, dei rapporti del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti e Pene Disumani o Degradanti e delle opinioni degli Organismi delle Nazioni Unite per i Diritti Umani;
Tenendo presenti la Raccomandazione Rac(2006)2 del Comitato dei Ministri sulle Regole Penitenziarie Europee e la Raccomandazione Rac(99)22 del Comitato dei Ministri riguardante il sovraffollamento carcerario e l’inflazione della popolazione carceraria;
Considerando la necessità di fare in modo che l’uso della custodia cautelare sia sempre eccezionale e sia sempre giustificato;
Tenendo presenti le libertà ed i diritti fondamentali di tutte le persone private della libertà e la particolare necessità di fare in modo che le persone in custodia cautelare siano non solo in grado di preparare la loro difesa e di mantenere le loro relazioni familiari, ma anche che non siano detenute in condizioni incompatibili con la loro posizione giuridica, di presunti innocenti;
Considerando l’importanza dell’elaborazione di norme internazionali che regolino le circostanze in cui l’uso della custodia cautelare è giustificata, le procedure per mezzo delle quali essa è imposta o prorogata e le condizioni di detenzione delle persone ad essa sottoposte, ed anche i meccanismi per un’efficace attuazione di tali norme;
Raccomanda ai governi degli Stati membri di fare in modo che la loro legislazione e le loro prassi siano ispirate ai principi esposti nell’appendice alla presente Raccomandazione che sostituisce la Risoluzione (65) 11 sulla custodia cautelare e la Raccomandazione Rac(80)11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri riguardante la custodia cautelare, e di diffondere i detti principi.

Regole sull’uso della custodia cautelare, le condizioni in cui essa ha luogo e la messa in atto di tutele contro gli abusi

Preambolo

Le presenti regole hanno lo scopo di :

  1. porre limiti severi all’uso della custodia cautelare;
  2. incoraggiare l’uso delle misure alternative nella maniera più ampia possibile;
  3. richiedere che sia un’autorità giudiziaria ad ordinare la custodia cautelare e le misure alternative, come anche la prosecuzione di esse;
  4. fare in modo che le condizioni di detenzione delle persone sottoposte a custodia cautelare ed il regime al quale esse sono sottoposte sia appropriato alla loro posizione giuridica di presunti innocenti;
  5. esigere che siano messe a disposizione strutture idonee e che sia attuata una gestione adeguata alla detenzione delle persone sottoposte a custodia cautelare;
  6. curare la messa in atto di garanzie efficaci contro eventuali infrazioni alle regole.

Le presenti regole tengono conto delle libertà e dei diritti fondamentali di tutte le persone, ma più particolarmente della proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, del diritto ad un processo equo e dei diritti alla libertà ed alla sicurezza ed al rispetto della vita privata e familiare.

Le presenti regole sono applicabili a tutte le persone sospettate di avere commesso un’infrazione, ma contengono disposizioni particolari per i minori e le altre persone più specialmente vulnerabili.

I. Definizioni e principi generali

Definizioni

1.
[1] Per “Custodia cautelare” si intende qualunque periodo di detenzione di un sospettato ordinata da un’autorità giudiziaria ed anteriore alla condanna. Essa comprende anche qualunque periodo di detenzione derivante dalle regole relative alla cooperazione internazionale e all’estradizione, secondo le specifiche modalità che esse prevedono. Essa non comprende l’iniziale privazione della libertà da parte della polizia o delle forze dell’ordine (o da parte di qualunque altra persona abilitata) al fine di un interrogatorio prima dell’incriminazione.

[2] L’espressione “custodia cautelare” si applica anche ad ogni periodo di detenzione successivo alla condanna, dal momento che le persone che attendono l’irrogazione della pena, o la conferma della loro colpevolezza o della pena, continuano ad essere trattate come persone non condannate.

[3] Gli “imputati” sono quelle persone sottoposte a custodia cautelare e che non scontano già una condanna detentiva o che non sono detenute ad altro titolo.

2.
[1] Le “Misure alternative” alla custodia cautelare in carcere possono comprendere ad esempio: l’impegno a comparire davanti ad un’autorità giudiziaria secondo le modalità prescritte, a non intralciare il corso della giustizia e a non adottare questo o quel comportamento, anche se legato ad una determinata professione o ad un determinato posto di lavoro; l’obbligo di presentarsi quotidianamente o regolarmente di fronte ad un’autorità giudiziaria, alla polizia o ad un’altra autorità; l’obbligo di accettare la sorveglianza da parte di un’istanza designata dall’autorità giudiziaria; l’obbligo di sottoporsi ad una sorveglianza elettronica; l’obbligo di risiedere presso un determinato domicilio, unito o meno a condizioni riguardanti le ore nelle quali è necessario farsi trovare in casa; la proibizione di lasciare determinati luoghi o regioni specifiche o di accedervi senza autorizzazione; l’interdizione di incontrare determinate persone senza autorizzazione; l’obbligo di consegnare il passaporto o altri documenti d’identità; e l’obbligo di produrre una cauzione finanziaria o di altro tipo per garantire la buona condotta della persona durante il processo.

[2] Per quanto possibile, si applicheranno le misure alternative nello Stato in cui il sospettato risiede normalmente, se non si tratta dello Stato in cui questi avrebbe compiuto l’infrazione.

Principi Generali

3.
[1] Tenendo conto sia della presunzione d’innocenza sia dell’argomento in favore della libertà, la sottoposizione a custodia cautelare di persone sospettate di aver commesso un’infrazione deve essere l’eccezione e non la regola.

[2] La sottoposizione a custodia cautelare di persone (o categorie di persone) sospettate di un’infrazione non deve essere obbligatoria.

[3] Si deve fare ricorso alla custodia cautelare, in ogni caso di fattispecie, soltanto quando ciò è strettamente necessario e come ultima risorsa; la custodia cautelare non deve mai essere usata a scopo punitivo.

4. Per evitare il ricorso inopportuno alla custodia cautelare, si deve disporre della gamma più ampia possibile di misure alternative, misure meno restrittive applicabili al comportamento di un sospettato.

5. Le persone in custodia cautelare devono essere sottoposte alle condizioni appropriate alla loro posizione giuridica; ciò presuppone l’assenza di restrizioni diverse da quelle strettamente necessarie per l’amministrazione della giustizia, la sicurezza dell’istituto, la sicurezza dei detenuti e del personale e la tutela dei diritti altrui e più specificamente il rispetto delle esigenze formulate dalle Regole penitenziarie europee e dalle altre Regole presentate nella parte III del presente testo.

II. L’uso della custodia cautelare

Giustificazione

6. La custodia cautelare deve, per principio, essere applicata soltanto a persone sospettate di aver commesso un’infrazione il cui autore è passibile di pena detentiva.

7. Una persona potrà essere sottoposta a custodia cautelare solo se le seguenti quattro condizioni si verificano tutte:

 

  1. quando vi sono ragioni plausibili di sospettarla di aver commesso un’infrazione;
  2. quando vi sono ragioni serie di credere che, se fosse lasciata in libertà, essa i) si sottrarrebbe alla giustizia, o ii) commetterebbe una grave infrazione, o iii) intralcerebbe il corso della giustizia o iv) rappresenterebbe una grave minaccia per l’ordine pubblico;
  3. quando non è possibile ricorrere a misure alternative per rispondere alle preoccupazioni di cui al comma b.;
  4. quando si tratta di una misura presa nell’ambito di una procedura penale.

8.
[1] Al fine di determinare se le preoccupazioni di cui alla regola 7.b esistono o continuano ad esistere, e se è possibile porvi rimedio in maniera soddisfacente ricorrendo a misure alternative, bisognerebbe che le autorità giudiziarie incaricate di decidere sul collocamento o il mantenimento dei sospettati in custodia cautelare applicassero dei criteri oggettivi.

[2] La responsabilità di stabilire l’esistenza di un rischio sostanziale e dell’impossibilità di evitarlo ricade sul pubblico ministero o sull’autorità giudiziaria incaricata dell’istruttoria.

9.
[1] La determinazione di ogni rischio deve essere basata sulle circostanze della fattispecie, ma deve essere posta un’attenzione particolare:

  1. alla natura ed alla gravità della presunta infrazione;
  2. alla pena suscettibile di essere inflitta nell’eventualità di una condanna;
  3. all’età, lo stato di salute, la personalità, i precedenti penali e la situazione personale e sociale dell’interessato/a, in particolare ai suoi legami sociali;
  4. al suo comportamento, in particolare alla maniera in cui la persona ha adempiuto gli obblighi che le sono stati imposti nel corso di eventuali procedimenti penali precedenti.

[2] Il fatto che la persona in oggetto non sia cittadina del paese in cui avrebbe compiuto l’infrazione, o non ha altri legami con esso, non è di per sé sufficiente per concludere che vi sia rischio di fuga.

10. Per quanto possibile, la custodia cautelare deve essere evitata ai sospettati che abbiano la responsabilità primaria di bambini in tenera età.

11. Per pronunciarsi sulla prosecuzione della custodia cautelare, occorre sempre tener presente che i particolari elementi di fatto in considerazione dei quali era sembrato opportuno il ricorso ad una tale misura o era apparso inopportuno il ricorso a misure alternative potrebbero essere divenuti meno convincenti col passare del tempo.

12. Un’inadempienza ad una misura alternativa può dare luogo ad una sanzione, ma non deve giustificare automaticamente una sottoposizione della persona interessata alla custodia cautelare. In simili casi la sostituzione delle misure alternative con la custodia cautelare deve essere oggetto di motivazione specifica.

Autorizzazione giudiziaria

13. La responsabilità di sottoporre una persona alla custodia cautelare, la prosecuzione di questa e la scelta di imporre misure alternative devono essere sempre di competenza di un’autorità giudiziaria.

14.
[1] Dopo l’iniziale privazione della libertà da parte di un appartenente alle forze dell’ordine (o da parte di qualunque altra persona autorizzata), una persona sospettata di aver commesso un’infrazione deve essere condotta immediatamente di fronte ad un’autorità giudiziaria affinché questa possa determinare se tale privazione di libertà sia o meno giustificata e necessiti o meno di essere prorogata, o se l’autorità giudiziaria ritenga necessario richiedere o ordinare il collocamento di essa in custodia cautelare o ordinare una misura alternativa.

[2] È auspicabile che non trascorrano più di quarantotto ore tra l’iniziale privazione della libertà e la comparizione di fronte ad una tale autorità; nella maggior parte dei casi dovrebbe essere sufficiente un periodo di tempo molto più breve.

15. Uno stato di emergenza ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione Europea dei Diritti Umani non deve causare un intervallo di più di sette giorni tra l’iniziale privazione della libertà e la comparizione di fronte ad un’autorità giudiziaria al fine di una collocazione in custodia cautelare, a meno che non sia assolutamente impossibile procedere a tale comparizione.

16. L’autorità giudiziaria incaricata di pronunciarsi sul collocamento o sulla prosecuzione della custodia cautelare, o di imporre misure alternative, deve decidere senza indugi.

17.
[1] L’esistenza dei motivi che giustificano la prosecuzione della custodia cautelare deve essere riesaminata periodicamente da parte di un’autorità giudiziaria, che ordina la liberazione del sospettato nel momento in cui essa constata che una o più condizioni indicate nelle Regole 6 e 7 a,b,c e d non sono più soddisfatte.

[2] L’intervallo tra i riesami non deve essere, in linea di principio, superiore ad un mese, a meno che la persona interessata disponga del diritto di presentare e fare esaminare, in qualunque momento, una richiesta di essere rimessa in libertà.

[3] La responsabilità di fare in modo che tali riesami vengano effettuati ricade sul pubblico ministero o sull’autorità giudiziaria incaricata dell’istruttoria e, in assenza di richiesta finalizzata alla prosecuzione della custodia cautelare, avanzata dal pubblico ministero o dalla detta autorità, ogni persona oggetto di una tale misura è automaticamente rimessa in libertà.

18. Ogni persona sottoposta a custodia cautelare o alla prosecuzione di tale misura, o sottoposta a misure alternative, deve avere il diritto di presentare appello contro tale decisione e di essere informata di questo diritto quando tale decisione viene presa.

19.
[1] Ogni imputato deve avere il diritto, indipendentemente da ogni altra considerazione, di contestare rapidamente la legittimità della sua detenzione di fronte ad un’autorità giudiziaria.

[2] Tale diritto può essere esercitato nell’ambito dei riesami periodici della custodia cautelare, dal momento che questi ultimi permettono di sollevare tutte le questioni relative alla contestazione anzidetta.

20. L’esistenza di uno stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione Europea dei Diritti Umani non deve influire sul diritto di un imputato di contestare la legittimità della sua custodia cautelare.

21.
[1] Ogni decisione di un’autorità giudiziaria che ordina o proroga una custodia cautelare o che dispone misure alternative deve essere motivata ed i motivi invocati devono essere notificati per iscritto all’interessato/a.

[2] In circostanze eccezionali, questi motivi potrebbero non essere notificati nello stesso giorno in cui la decisione è presa.

Durata

22.
[1] La custodia cautelare deve durare solo fintantoché le condizioni indicate nelle Regole 6 e 7 sono tutte soddisfatte.

[2] In ogni caso la durata di essa non dovrebbe superare quella della pena suscettibile di essere comminata per l’infrazione in questione, né essere normalmente sproporzionata rispetto a tale pena.

[3] La custodia cautelare non deve in alcun caso danneggiare il diritto dell’interessato ad essere giudicato entro un ragionevole periodo di tempo.

23. Il fatto che sia prevista una durata massima per la custodia cautelare non deve impedire di esaminare regolarmente la necessità reale di mantenere una persona in stato di detenzione nelle circostanze della fattispecie.

24.
[1] Spetta al pubblico ministero o all’autorità giudiziaria incaricata dell’istruttoria di dirigere l’indagine con la diligenza necessaria e fare in modo che le ragioni della custodia cautelare siano rivedute costantemente.

[2] Occorrerebbe sempre dare la precedenza alle cause nelle quali una persona è stata sottoposta a custodia cautelare.

Assistenza da parte di un avvocato, presenza personale dell’interessato ed interpretariato

25.
[1] L’intenzione di sottoporre una persona a custodia cautelare ed i motivi per fare ciò devono essere immediatamente comunicati all’interessato/a in una lingua che questi/a comprende.

[2] La persona per la quale si richiederà la custodia cautelare deve avere diritto all’assistenza di un avvocato nel corso della procedura di sottoposizione a custodia cautelare e deve avere possibilità adeguate di consultare tale avvocato per preparare la propria difesa. La persona sarà informata di tali diritti in una lingua che comprende ed entro un periodo di tempo sufficiente per poterli esercitare.

[3] L’assistenza di un avvocato sarà assicurata a spese dello Stato se la persona per cui sarà richiesta la custodia cautelare non ha i mezzi per provvedervi da sé.

[4] Uno stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione europea dei Diritti Umani, non dovrebbe di norma avere effetti sul diritto di accesso ad un avvocato e di consultazione con quest’ultimo nell’ambito del procedimento di fronte all’autorità giudiziaria incaricata di pronunciarsi sul collocamento in custodia cautelare.

26. Una persona per la quale sarà richiesta la custodia cautelare ed il suo avvocato devono avere accesso, in tempo utile, ai documenti relativi alla decisione da prendere.

27.
[1] Una persona che è cittadina di un altro Paese, e per la quale verrà chiesta la custodia cautelare, deve avere il diritto di fare avvertire di tale eventualità il console del detto Paese, entro un periodo di tempo sufficiente per poterne ottenere l’aiuto ed i consigli.

[2] Questo diritto dovrebbe essere, per quanto possibile, esteso alle persone che hanno la nazionalità sia del Paese nel quale sarà chiesta la custodia cautelare sia quella di un altro Paese.

28. Una persona per la quale sarà richiesta la custodia cautelare deve avere sempre il diritto di comparire dinanzi all’autorità giudiziaria incaricata di pronunciarsi sul collocamento in custodia cautelare. In certe condizioni tale comparizione può essere fatta tramite opportuni collegamenti in videoconferenza.

29. Devono essere accessibili adeguati servizi di interpretariato, a spese dello Stato, presso l’autorità giudiziaria incaricata di pronunciarsi sul collocamento in custodia cautelare, allorché la persona interessata non comprende o non parla la lingua usata di norma nel procedimento.

30. Le persone che compaiono dinanzi all’autorità giudiziaria incaricata di pronunciarsi sul collocamento in custodia cautelare devono avere la possibilità di lavarsi, e, per gli uomini, di radersi prima di ogni comparizione, a meno che ciò non rischi di comportare un’alterazione fondamentale del loro aspetto normale.

31. Le Regole di questa sezione si applicano anche in caso di pronunciamento sulla prosecuzione della custodia cautelare.

Avviso alla famiglia

32.
[1] Una persona la cui custodia cautelare sarà richiesta (o prorogata) deve avere il diritto di far avvertire in tempo utile i suoi familiari, del giorno e del luogo in cui si svolgerà la comparizione di fronte all’autorità giudiziaria incaricata di pronunciarsi sul collocamento in custodia cautelare, a meno che ciò non rischi di provocare un grave pregiudizio all’amministrazione della giustizia o alla sicurezza nazionale.

[2] In ogni caso, la decisione di prendere contatto con i familiari deve spettare alla persona la cui custodia cautelare sarà richiesta (o prorogata), a meno che essa non sia inabile secondo la legge a prendere una tale decisione o a meno che non esista un altro motivo imperioso per rifiutarglielo.

Deduzione della custodia cautelare dalla pena propriamente detta

33.
[1] Il periodo di detenzione precedente alla condanna, ovunque esso abbia avuto luogo, deve essere computato nella durata della pena detentiva pronunciata in seguito.

[2] Esso potrebbe anche essere preso in considerazione, nello stabilire la pena pronunciata, anche se la pena inflitta non è detentiva.

[3] Anche la natura e la durata delle misure alternative alla custodia cautelare eseguite anteriormente potrebbero essere prese in considerazione nello stabilire la pena.

Risarcimento

34.
[1] Deve essere prevista una riparazione nel caso in cui degli imputati non siano riconosciuti colpevoli dell’infrazione per la quale sono stati sottoposti a custodia cautelare. Tale riparazione potrebbe risarcire una perdita di entrate finanziarie, la perdita di un’opportunità ed un danno morale.

[2] Nessuna indennità è dovuta all’imputato allorché si stabilisce sia che il suo comportamento ha contribuito attivamente alla legittimità dei sospetti nei suoi riguardi, sia che questi ha deliberatamente ostacolato l’indagine relativa all’infrazione presunta.

III. Condizioni della custodia cautelare

Disposizioni generali

35. Le condizioni della custodia cautelare sono regolate dalle Regole Penitenziarie Europee e sono completate dalle seguenti Regole.

Uscita provvisoria dall’istituto di custodia cautelare

36.
[1] Un imputato deve lasciare l’istituto penitenziario per un complemento d’indagine solo se ciò è autorizzato da un giudice o da un procuratore, o con l’espresso consenso dell’imputato e per un periodo di tempo breve.

[2] Di ritorno nell’istituto penitenziario, l’imputato deve essere nuovamente sottoposto, se ne fa richiesta, ad una visita medica completa da parte di un medico o, eccezionalmente, da parte di un/a infermiere/a qualificato/a non appena possibile.

Prosecuzione di un trattamento sanitario

37.
[1] Devono essere adottate misure per permettere agli imputati di proseguire un trattamento medico o delle cure dentarie necessarie iniziate prima di essere sottoposti alla custodia cautelare, se il medico o il dentista dell’istituto penitenziario decidono in questo senso, se possibile di concerto con il medico o il dentista curante.

[2] Gli imputati devono avere la possibilità di consultare il proprio medico o dentista e di essere curati da questi ultimi, se una necessità medica o dentale lo richiede.

[3] Il rigetto di un’istanza di consultazione col proprio medico o dentista curante presentata dall’imputato deve essere motivato.

[4] Le spese sostenute non devono essere a carico dell’amministrazione penitenziaria.

Corrispondenza

38. Nessuna restrizione deve in linea di principio essere posta al numero di lettere inviate e ricevute dagli imputati.

Voto

39. Gli imputati devono poter votare in occasione di elezioni e referendum pubblici che hanno luogo durante il periodo della loro custodia cautelare.

Insegnamento

40. La custodia cautelare non deve perturbare in maniera sconsiderata l’istruzione dei minori e dei giovani né impedire loro di avere accesso agli studi superiori.

Disciplina e sanzioni

41. Nessuna sanzione disciplinare decisa nei confronti di un imputato deve avere per effetto la prosecuzione della sua custodia cautelare o quello di nuocere alla preparazione della sua difesa.

42. La sottoposizione di un imputato ad un regime di isolamento come sanzione non deve incidere sull’accesso di questi al suo avvocato e deve permettere di mantenere un contatto minimo con la famiglia all’esterno. Tale regime non dovrebbe influire sulle condizioni della detenzione, sia che si tratti del corredo da letto, dell’ora d’aria, dell’igiene o che si tratti dell’accesso alla lettura ed a rappresentanti di culti autorizzati.

Personale penitenziario

43. Il personale in contatto diretto con gli imputati deve essere selezionato e formato in maniera tale da tener ben presente la posizione giuridica e le particolari necessità dei detenuti.

Procedure di reclamo

44.
[1] È opportuno mettere a disposizione di ogni imputato i mezzi per formulare un reclamo sia interno che esterno al sistema penitenziario e concedergli l’accesso alle autorità competenti in maniera riservata per ricevere tale reclamo.

[2] Questi mezzi devono aggiungersi al diritto di adire la giustizia.

[3] È opportuno trattare i reclami il più rapidamente possibile.

La versione di riferimento per la traduzione in lingua italiana è stata prevalentemente quella in lingua francese.