Scheda su Confederation of European Probation (CEP). Una collaborazione importante per l’avvio di riforme in Italia (ottobre 2014)

  • pubblicato nel 2014
  • autore: Roberta Palmisano
  • scheda
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

 
La Confederation of European Probation (CEP) è un’associazione internazionale con statuto di osservatore presso gli organismi del Consiglio d’Europa che collabora con altre organizzazioni internazionali e con le istituzioni europee per promuovere l’inclusione sociale degli autori di reato attraverso le sanzioni e le misure alternative quali il Probation, il lavoro nell’interesse della comunità, la mediazione penale.
Sono membri della CEP organi statali e associazioni che lavorano nel campo del Probation e il fine comune è quello di raggiungere alti livelli di protezione della società attraverso misure diverse dalla detenzione in carcere.
La CEP si riunisce in Assemblea Generale ogni tre anni e nel corso dell’Assemblea Generale svoltasi l’8 ottobre a Londra, sono stata cooptata nel Board in rappresentanza dell’Italia.
Il Board, composto da 12 membri, ha il compito di sviluppare il lavoro della CEP in linea con le decisioni prese dall’Assemblea.
Il 16 ottobre 2014 la riunione del Board, su mia iniziativa, ha avuto luogo a Roma.

Sotto l’”ombrello” della CEP molti Paesi hanno avviato progetti di riforma e adottato nuove legislazioni in tema di Probation.
Nell’ambito dell’Unione Europea la CEP, attiva tra le reti professionali del settore della giustizia penale, contribuisce allo sviluppo delle linee del Programma di Stoccolma del Consiglio Europeo (2010/C 115/01) aderendo all’invito a raggiungere, pur tenuto conto delle differenze negli ordinamenti giu¬ridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, un certo livello di ravvicinamento e di armonizzazione delle legislazioni, per la corretta applicazione del principio di riconoscimento reciproco.
In quest’ambito la CEP si è fatta promotrice dell’attuazione della Decisione Quadro 947/2008/GAI sul reciproco riconoscimento delle decisioni di sospensione condizionale (probation nel testo in inglese), che integra il sistema di cooperazione e prevede, per i cittadini europei, la possibilità di beneficiare di alternative alla detenzione nel proprio Paese di origine, ove deve essere imposta la sorveglianza sulle misure adottate, al fine di favorire il reinserimento attraverso i legami familiari, linguistici, culturali e di lavoro. L’Italia non ha recepito questa decisione quadro entro il termine che era fissato al 6 dicembre 2011 e l’1 dicembre 2014 è scaduto il periodo transitorio dopo il quale la Commissione europea potrà ingiungere all’Italia di mettersi in regola con il diritto dell'Unione (procedimento precontenzioso di infrazione) e, se questo non accadrà, potrà adire la Corte di giustizia (ricorso per inadempimento).
La legge n. 234 del 24 dicembre 2012 reca "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e introduce una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, soprattutto in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La normativa introduce tra l’altro nuovi e articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, e l’obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea.
Recepire le Direttive è necessario anche perchè la Corte EDU nella trattazione di casi recenti ha rivelato un’accresciuta attenzione agli aspetti potenzialmente problematici del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziali e, nel fare applicazione delle norme di diritto internazionale, non fa alcuna distinzione in ragione dell’eventuale mancato recepimento delle stesse da parte dello Stato interessato (Demir and Baykara c. Turchia, n. 34503/97, GC, 12 novembre 2008 paragr. 85 e 86 e Marckx c. Belgio n. 6833/74 del 13 giugno 1979, paragr. 41).
Per assolvere ai suoi obblighi e recepire la decisione quadro in materia, l’Italia, oltre ad approvare una normativa che crei e disciplini l’esecuzione di sanzioni e misure non detentive da applicare anche durante il processo (la legge 28 Aprile 2014, n. 67 va in questa direzione), e soprattutto un processo di profonda riorganizzazione che porti al potenziamento degli Uffici deputati alla gestione dell’esecuzione penale sul territorio affinchè possano essere applicati i protocolli comuni agli altri Stati europei, in accordo con la Raccomandazione R(2010)1 del Consiglio d’Europa in materia di Probation.

Collaborando nell’ambito della Platform Europe con gli organismi europei Europris, Victim Support Europe e Restorative Justice la CEP contribuisce a rendere effettive le disposizioni della Direttiva 2012/29/EU che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e che all’articolo 6 paragrafo 5 obbliga gli Stati Membri a garantire “alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata” e a garantire che essa “riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato”….. “almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale no¬tifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato”.
La direttiva all’articolo 2 contiene una definizione di "vittima" come colui che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa del reato, ricomprendendo anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano subito pregiudizio.
Tra le principali preoccupazioni del legislatore europeo vi è quella di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria, che risulta particolarmente grave soprattutto in relazione a particolari categorie di vittime per cui sono dettate apposite disposizioni (i minori, i disabili, le vittime del terrorismo, le vittime di violenza di genere e di violenze nelle relazioni strette, categorie particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria).
La Direttiva guarda in generale a forme di "giustizia riparativa", definendo quest’ultima come qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, previo consenso libero ed informato, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale, e chiede agli Stati Membri di creare le condizioni percheĢ le vittime possano giovarsi di servizi di giustizia riparativa (tra i quali comprende la mediazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali, la restituzione, il risarcimento, il lavoro a favore della comunità), apprestando garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e l'intimidazione. La direttiva richiede come condizione per il ricorso ai servizi di giustizia ripartiva che l’autore del reato riconosca prima i “fatti essenziali del caso” .
Gli Stati dovranno stabilire le condizioni di accesso ai servizi di giustizia ripartiva tenendo conto della natura e della gravità del reato, del livello del trauma causato, degli squilibri nella relazione tra vittima e autore, e della maturità e capacità intellettiva della vittima, fornendo a quest’ultima un’informazione completa sul procedimento alternativo e sulle sue conseguenze.

Roma, 31 ottobre 2014

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano