Libertà controllata

aggiornamento: 10 luglio 2018

La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi introdotta dall'art.56 della legge 689/1981. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata.
La libertà controllata è anche una modalità di conversione di pene pecuniarie.
Un giorno di pena detentiva equivale due giorni di libertà controllata.

La sanzione comporta

  • il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute
  • l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente (nel caso di tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una strutture di recupero, tale l'obbligo d può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura)
  • il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia
  • la sospensione della patente di guida
  • il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente
  • l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza che determina le modalità di esecuzione della libertà controllata e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena del magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità.

La pena detentiva non può essere sostituita:

  • a chi essendo stato condannato, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, ha commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente
  • a chi ha riportato la condanna negli ultimi dieci anni: ed è stato condannato per più di due volte per reati della stessa indole
  • a chi è stata convertita la pena sostitutiva inflitta con una precedente condanna a norma dell’art.66 co.1 ha ottenuto la sostituzione della pena o a chi è stata revocata la semilibertà
  • Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato, dispone l'applicazione della libertà controllata e ne determina le modalità di esecuzione. Può disporre che gli Uffici di esecuzione penale esterna svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni del magistrato sono l'ufficio di pubblica sicurezza del comune ove si svolge la misura o il comando dell'Arma dei carabinieri.

Sospensione per motivi di lavoro, studio o famiglia - i soggetti in libertà controllata possono beneficiare di sospensioni della pena per un periodo non superiore a sette giorni per motivi di particolari rilievo, attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia.

La pena della libertà controllata è eseguita dopo le pene detentive e dopo la semidetenzione mentre le misure alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in esecuzione di pena sostitutiva.

Revoca e sospensione - quando vengono violate le prescrizioni dell'esecuzione, la pubblica sicurezza informa il magistrato di sorveglianza che converte la sanzione sostitutiva nel caso di:

  • libertà controllata in sostituzione di pene detentive brevi, il resto della pena è convertita in pena detentiva
  • libertà controllata conseguente alla conversione di una pena pecuniaria, la parte ancora da eseguire è convertita in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda).
  • l'esecuzione della libertà controllata è altresì sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione, di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.


Riferimenti normativi