ARCHIVIO - GRECO - GRoupe d’Etats contre la COrruption / Group of States against Corruption

aggiornamento: 11 aprile 2012

In seno al Consiglio d’Europa è costituito un gruppo di lavoro detto GRECO (GRoupe d’Etats contre la COrruption/Group of States against Corruption) che si riunisce periodicamente a Strasburgo, quattro o cinque volte all’anno, per aiutare gli Stati membri a lottare contro la corruzione, assicurando che rispettino le norme del Consiglio d’Europa sul contrasto al fenomeno e ciò anche soprattutto attraverso un meccanismo di valutazione reciproca tra gli stati che fanno parte del GRECO (peer review).

Il peer review costituisce un processo dinamico di valutazione, condotto da pari e cioè da alcuni esperti degli stessi Stati membri, sulla base degli elementi raccolti dalla compilazione di questionari, dai colloqui effettuati nel corso di visite (on-site visits) oltre che dai commenti e dalle osservazioni forniti dallo Stato valutato.

Attraverso le valutazioni, che nel GRECO hanno di volta in volta ad oggetto diversi aspetti dei fenomeni corruttivi (a differenza che nel working group dell’OCSE, dove ogni valutazione ripercorre nuovamente tutti i temi trattati nella precedente), si identificano le lacune nella politica di lotta alla corruzione del Paese valutato e si stimolano gli Stati a realizzare riforme legislative, istituzionali ed anche di prassi che meglio aderiscano al dettato ed allo spirito della Convenzione.

L’Italia, pur non avendo ratificato la Convenzione, aderisce al GRECO in quanto ha partecipato alla sua elaborazione; diversamente, tutti gli Stati che abbiano ratificato la Convenzione automaticamente fanno parte del GRECO.

Attualmente sono 49 gli Stati membri: 48 Stati europei e gli Stati Uniti d’America.

Il Ministero della giustizia partecipa alle riunioni del GRECO ed esperti italiani hanno più volte preso parte come esaminatori alle valutazioni di altri Paesi. Il Capo delegazione italiana al Greco è il cons. Calogero Piscitello e la rappresentante italiana che svolge l’attività al GRECO è il cons. Anna Pagotto.

A partire dal 1°gennaio 2000 si sono svolti tre cicli di valutazione aventi ad oggetto vari aspetti dell'applicazione della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa. Nell'ambito del terzo ciclo, l'Italia è stata valutata alla 54ª plenaria del GRECO svoltasi a Strasburgo dal 20 al 23 marzo 2012.

Il 1°gennaio 2012 è iniziato il quarto ciclo di valutazione sulla prevenzione della corruzione nei confronti di membri del Parlamento, giudici e procuratori. Non è ancora previsto quando l’Italia sarà sottoposta alla relativa valutazione.

Gli strumenti adottati dal Consiglio d’Europa sono:

  • la Convenzione penale sulla Corruzione (Criminal Law Convention on Corruption – ETS 173)

La Convenzione è uno strumento volto a coordinare le norme penali sulla lotta al fenomeno corruttivo anche attraverso la previsione di diverse misure in ambito penale e la cooperazione internazionale. La sua attuazione è controllata dal GRECO. Aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1999, è entrata in vigore il 1° luglio 2002.
La Convenzione riguarda comportamenti considerati forme diffuse di corruzione: la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali ed esteri; la corruzione attiva e passiva dei parlamentari nazionali ed esteri e dei membri delle Assemblee parlamentari internazionali; la corruzione attiva e passiva nel settore privato; la corruzione attiva e passiva dei funzionari internazionali; la corruzione attiva e passiva dei giudici stranieri e internazionali e dei funzionari dei tribunali internazionali; il riciclaggio di proventi di reati di corruzione; i reati contabili (come fatture e documenti contabili) connessi a reati di corruzione.

la Convenzione

Scheda di sintesi

  • il Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla Corruzione (Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption – ETS 191)

Il Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla Corruzione aperto alla firma a Strasburgo il 15 maggio 2003, è entrato in vigore il 1° febbraio 2005. Il Protocollo estende la portata della Convenzione agli arbitri in questioni commerciali, civili e di altra natura e ai giurati e completa le disposizioni della Convenzione volte alla protezione delle autorità giudiziarie contro la corruzione. I paesi che ratificano questo strumento devono adottare i provvedimenti necessari per penalizzare la corruzione attiva e passiva di arbitri e di giurati nazionali e stranieri.

il Protocollo

Scheda di sintesi

  • la Convenzione Civile sulla Corruzione (Civil Law Convention on Corruption - ETS 174)

Aperta alla firma a Strasburgo il 4 novembre 1999, è entrata in vigore il 1° novembre 2003. E’ il primo tentativo di definire norme comuni internazionali nel campo del diritto civile e della corruzione. Obbliga le Parti Contraenti a prevedere nelle loro legislazioni nazionali "rimedi giudiziali efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, ivi compresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni." (art.1). La Convenzione è suddivisa in tre capitoli, che riguardano: le misure da adottare a livello nazionale, la cooperazione internazionale e il controllo dell’applicazione e le clausole finali. Al momento della ratifica della Convenzione, gli Stati si impegnano a recepirne i principi e le norme nelle loro legislazioni nazionali, tenendo conto delle loro situazioni particolari.

La Convenzione tratta le seguenti questioni:

  • il risarcimento del danno;
  • la responsabilità (ivi compresa la responsabilità dello Stato per atti di corruzione commessi da pubblici ufficiali);
  • il concorso di colpa: riduzione o soppressione del risarcimento, a seconda delle circostanze;
  • la validità dei contratti;
  • la tutela dei dipendenti che denunciano fatti di corruzione;
  • la chiarezza e la precisione del bilancio e degli audit;
  • l’ottenimento delle prove;
  • le misure cautelari necessarie per preservare i diritti e gli interessi fino all’esecuzione della sentenza definitiva e per mantenere lo status quo nell’attesa dell’esito del procedimento;
  • la cooperazione internazionale.

la Convenzione

Scheda di sintesi

  • La Raccomandazione sui codici di comportamento dei pubblici impiegati (Recommendation on Codes of Conduct for Public Officials – Recommendation No. R(2000)10)

La Raccomandazione sui codici di comportamento dei pubblici impiegati promuove l’adozione di Codici di comportamento per i pubblici ufficiali conformi alle linee della Raccomandazione. Come evidenziato nell’art. 3 suo scopo è specificare gli standard di integrità e di condotta che devono essere adottati dai pubblici impiegati.

la Raccomandazione No. R(2000)10

  • la Raccomandazione sull’adozione di Regole Comuni contro la Corruzione nel Finanziamento dei Partiti Politici e nelle Campagne Elettorali (Recommendation on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns - Recommendation Rec(2003) 4)

La Raccomandazione sull’adozione di Regole Comuni contro la Corruzione nel Finanziamento dei Partiti Politici e nelle Campagne Elettorali adottata dal Consigliodei Ministri, l’8 aprile del 2003, fornisce regole comuni di condotta sulla raccolta di finanziamenti ai partiti e alle campagne elettorali. Tale Raccomandazione prevede, all’art. 3, i principi generali che devono essere adottati nelle donazioni. In particolare, prevede che gli Stati, nelle norme che disciplinano le donazioni ai partiti politici, dovrebbero prevedere norme specifiche per evitare i conflitti di interessi, assicurare la trasparenza delle donazioni, evitare le donazioni segrete, evitare di pregiudicare le attività dei partiti politici, garantire l’indipendenza dei partiti politici. Inoltre, gli Stati dovrebbero prevedere che le donazioni ai partiti politici vengano rese pubbliche, in particolare, per le liberalità che superino un massimale fissato e prendere in considerazione la possibilità di introdurre norme che limitano il valore delle donazioni ai partiti politici.

la Raccomandazione Rec(2003)4

  • I Venti Principi Guida alla lotta alla Corruzione (Twenty Guiding Principles against Corruption - Resolution (97) 24)

I Principi Guida prevedono l’adozione di misure efficaci per prevenire la corruzione, per stimolare la coscienza pubblica e promuovere comportamenti etici, assicurare la criminalizzazione coordinata a livello nazionale ed internazionale, assicurare che coloro che sono coinvolti nell’attività di prevenzione, investigazione, accusa e giudizio della corruzione siano liberi ed indipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni.

Risoluzione (97)24