Presentazione della legislazione nazionale italiana in materia penale

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL CODICE PENALE

La tutela penale dei marchi è garantita dal nostro codice penale e, in particolare, dagli artt. 473 e 474. Tali fattispecie rientrano nel novero delle fattispecie poste a tutela della fede pubblica. Altre norme che possono trovare applicazione per reprimere tali condotte illecite sono quelle di cui all'art. 517, collocata tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e 648 collocata, invece, tra i delitti contro il patrimonio.
Per quanto riguarda l'art. 473, tale norma delinea due fattispecie diverse. Infatti, essa punisce, innanzitutto, ogni atto di immissione in commercio di un prodotto recante un marchio alterato o contraffatto, quando autore del medesimo sia colui che ha contraffatto o alterato il marchio; in altri termini, il produttore.
Ma tale norma punisce anche l'ipotesi di uso del marchio alterato o contraffatto compiuto da un soggetto diverso dall'autore dell'alterazione o contraffazione, quando non ricada nel disposto del successivo art. 474 c.p., che a sua volta punisce, con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 2.065 euro, chi introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o mette altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati. La seconda fattispecie di cui all'art. 473 c.p. copre solo ipotesi marginali: un esempio che ricorre spesso è quello dell'industriale che trova nel magazzino di un'azienda rilevata delle etichette riproducenti un marchio contraffatto e le appone sui propri prodotti. Va sottolineato, infine, che l'ultimo comma dell'art. 473 c.p. - richiamato poi dall'ultimo comma dell'art. 474 c.p. – prevede che "le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale" . Questo vuol dire che sia l'art. 473, sia l'art. 474 c.p. si applicano esclusivamente ai marchi registrati (Dottrina e giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, hanno sempre attribuito un tale significato alla locuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 473 c.p.)
La protezione per i segni distintivi non registrati viene offerta, invece, dall'art. 517 c.p., che punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro ventimila chiunque metta in commercio prodotti recanti segni distintivi "atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità" del prodotto stesso.
Ai sensi degli artt. 475 (L'art. 475 c.p. recita: "Pena accessoria. - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza".)e 518 (L'art. 475 c.p. recita: "Pena accessoria. - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza".) c.p., la condanna per alcuno dei delitti di cui alle norme ora analizzate importa la pubblicazione della sentenza.
Come anticipato, un efficace ausilio nell'azione di contrasto e repressione del fenomeno della contraffazione dei marchi può trarsi, poi, dalla norma relativa al delitto di ricettazione. Tale norma punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto...". La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro "se il fatto è di particolare tenuità". Dopo che in passato parte della dottrina e della giurisprudenza avevano escluso che tale figura di reato - che effettivamente ha un raggio di operatività non direttamente gravitante attorno ai segni distintivi - potesse in qualche modo essere configurata rispetto a tale tipo di fenomeni criminali, sono intervenute alcune pronunce (in particolare una del 7 giugno 2001, la n. 23427 delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte ( L'art. 475 c.p. recita: "Pena accessoria. - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza".)), che hanno riconosciuto che, in caso di beni recanti segni o marchi contraffatti, il reato di ricettazione può concorrere con quello di commercio dei medesimi di cui all'art. 474 c.p., fugando così ogni dubbio in merito alla concreta operatività anche di questa figura di reato nel settore della proprietà industriale.
Per completare l'inquadramento sistematico di massima delle norme penalistiche dedicate alla tutela penale dei segni distintivi va segnalata anche l'esistenza dell'art. 514 c.p. collocato, al pari dell'art. 517 c.p., tra i delitti contro l'industria e il commercio. Tale norma recita: "Frodi contro le industrie nazionali. - Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".
I problemi di questa norma risiedono nell'inafferrabilità del concetto di nocumento all'industria nazionale e nell'assoluta imprecisione della fattispecie. Di qui l'assoluta impraticabilità dell'art. 514 c.p., rispetto al quale nel panorama giurisprudenziale non sono ravvisabili precedenti.
IL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE.
Il codice della proprietà industriale è stato introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005. In particolare, l'art. 127 del Codice della proprietà industriale, rubricato "Sanzioni penali e amministrative" ("1.- Salva l'applicazione degli artt. 473, 474 e 517 Codice Penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a € 1.032,91. 2.- Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, é punito con la sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 516,46. 3.- Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa estensibile fino ad € 2.065,83, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali".) rispetto al previdente art. 88 legge invenzioni ha apportato alcune significative modifiche. Alcune meramente lessicali, costituite dalla sostituzione del termine "spaccia" con "vende" e dell'espressione "in frode" con quella "in violazione", prive evidentemente di rilievo pratico. Di maggiore interesse, invece, le modifiche recanti il nuovo l'inciso " Salva l'applicazione degli artt. 473, 474 e 517 Codice Penale" e l'omissione dell'altro inciso, presente nell'art. 88 l. invenzioni, "senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento".
A tale riguardo merita un breve approfondimento la questione relativa alla complessità dei rapporti tra l'art. 127, comma primo, e l'art. 473, comma secondo, c.p., che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro "chi contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati"(L'art. 473 c.p., rubricato "contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali" recita: "chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".).
Se pure è vero che nel codice della proprietà industriale si fa riferimento alla violazione di un titolo di proprietà industriale in generale, se rivolgiamo la nostra attenzione al caso specifico dei brevetti industriali, non possiamo ignorare il fatto che il termine "brevetto" ha una duplice accezione, potendo individuare sia il documento nel quale prende forma l'atto amministrativo di concessione del brevetto, sia il contenuto sostanziale della privativa. Si è posto, conseguentemente, già in passato, il quesito relativo alla volontà del legislatore circa l'ambito di operatività dell'art 473 c.p., e cioè se esso si limiti alla falsificazione degli attestati di rilascio di brevetto o se invece abbia voluto tutelare il diritto di privativa in quanto tale.
In dottrina la tesi dominante è che l'art. 473 c.p. si riferisca alle sole falsità materiali compiute sull'attestato di concessione dei brevetti, disegni o modelli. Coprendo la norma codicistica l'ambito delle falsità documentali, l'art. 88 l. invenzioni previgente avrebbe assunto il ruolo di unica fattispecie capace di intervenire penalmente per reprimere le violazioni del brevetto per invenzione industriale nonché del modello di utilità o della registrazione per disegno o modello(In dottrina è stato osservato che la circostanza che l'art. 88 l. invenzioni si riferisca ai soli brevetti per invenzione industriale non può costituire ostacolo all'applicabilità di tale norma anche alle contraffazioni di modelli di utilità e a quelle di disegni o modelli, e ciò in virtù dell'art. 1 l. modelli che rimanda alle previsioni della legge sui brevetti, in quanto applicabili.).
Le argomentazioni addotte a favore di tale tesi erano state essenzialmente:
l'art. 473 c.p. è posto, nel suo complesso, a tutela della fede pubblica. Sarebbe, quindi, curiosa un'interpretazione che focalizzasse il bene tutelato dalla fattispecie di cui al comma secondo nei diritti di privativa connessi al rilascio del brevetto e, quindi, negli interessi patrimoniali del titolare del brevetto;
l'esclusione esplicita dalla sfera d'azione dell'art. 88 l. invenzioni delle ipotesi di falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento non potrebbe spiegarsi in altro modo se non con l'intenzione del legislatore di operare un collegamento, in negativo, con l'ipotesi di cui all'art. 473 c.p.;
se nel comma secondo dell'art. 473 c.p. il termine contraffazione è normalmente utilizzato sia in tema di falsità sia in riferimento alla violazione delle privative, non appare in alcun modo possibile commettere l'alterazione se non rispetto ad un documento o almeno ad un segno; mai, comunque, rispetto ad un diritto di escludere i terzi dall'attuare una determinata invenzione.
In dottrina le voci contrarie avevano invocato, a favore dell'applicabilità dell'art. 473 c.p. alle violazioni sostanziali del brevetto:
la Relazione Ministeriale al codice Rocco, dalla quale si evincerebbe che la ragione che avrebbe spinto il legislatore ad estendere la tutela penale ai brevetti di invenzione sarebbe stata proprio quella di dare alla materia industriale una più organica difesa;
l'interpretazione che limiterebbe il reato alle ipotesi di falsificazione dell'attestato sarebbe difficilmente conciliabile con il terzo e ultimo comma dell'art. 473 c.p. che richiede, per entrambe le "disposizioni precedenti", che "siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale", previsione, questa, che male si adatta rispetto ad ipotesi di falsificazione del documento.
L'art. 127, comma primo, del Codice della proprietà industriale, a differenza dell'art. 88 l. invenzioni, fa salva l'applicazione anche dell'art. 473 c.p. e non contiene più l'inciso "senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento".
Il far salva l'applicazione dell'art. 473 c.p. e il sopprimere l'inciso "senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento" se da una parte sembrerebbe risolvere il contrasto, dall'altra, non chiarendo in modo esplicito i rapporti fra la norma codicistica e l'art. 127, comma primo, può, semmai, renderli persino più oscuri di quanto non fossero quelli con l'art. 88 l. invenzioni previgente alla luce di quanto in precedenza detto. Si tratterà di vedere quali saranno gli sviluppi futuri di questo aspetto problematico, tenuto conto che per quanto riguarda gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, nel 1993, la Corte di Cassazione, in un caso di contraffazione di un brevetto per modello ornamentale, si pronunciò a favore dell'applicabilità dell'art. 473 c.p.(Così Cass. 9 dicembre 1993, in Cass. pen. 1994, 1206 e ss..). In seguito si è imposto in breve tempo l'orientamento che ritiene che questa norma si applichi alle violazioni sostanziali dei modelli ornamentali( In questo senso, Cass. 25 settembre 1996, in Cass. pen., 1997, 2219; App. Napoli, 7 aprile 1997, ivi, 1997, 2584; Cass. 16 ottobre 1998, ivi, 2000, 869; Cass. 8 luglio 1999, ivi, 2000, 1231; App. Firenze, 3 giugno 1997, in Dir. ind. n. 8/1997, 645; App. Perugia, 10 giugno 1998, in Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3818. In assenza di motivazioni che permettano di ricostruire adeguatamente l'iter logico di queste pronunce, si può solo supporre che la Suprema Corte abbia fatto proprio quanto osservato da quella dottrina secondo cui, allorché la condotta di violazione della privativa abbia ad oggetto un modello ornamentale, di solito idoneo a caratterizzare il prodotto, distinguendolo da altri ad esso affini, potrebbe aversi anche un'offesa della fede pubblica.)
La realtà è che nel nostro ordinamento il legislatore non sembra aver mai dedicato un'attenzione approfondita e specifica al tema della garanzia penale dei diritti di privativa industriale, con la conseguenza che un soddisfacente coordinamento delle ipotesi penali attualmente vigenti spesso si rivela di difficile realizzazione. Questo obiettivo, tuttavia, lo si sta raggiungendo mediante l'introduzione della norma di cui all'art. 127 codice della proprietà industriale. Infatti, far salva l'applicazione delle norme codicistiche di cui agli artt. 473 e 474 c.p. significa comunque far operare tali norme in tutti i casi - evidentemente i più gravi - in cui, oltre alla lesione degli interessi patrimoniali del titolare, la contraffazione del marchio metta a repentaglio anche la fede pubblica ( Situazione questa per la realizzazione della quale non si potrebbe prescindere da un accertamento in qualche misura in concreto e da un minimo accreditamento sul mercato del marchio che viene contraffatto, in mancanza del quale una lesione della fede pubblica non sarebbe ipotizzabile.) al di là degli aspetti problematici ora evidenziati.
Uno dei criteri direttivi della legge delega del codice della proprietà industriale da seguire per il riassetto delle vigenti disposizioni in tale materia, inoltre, era quello di assicurare un corretto "adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta". Poiché era opinione diffusa che il nostro Paese non rispettasse affatto il disposto dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 3295/1994 (poi sostituito dal regolamento (CE) n. 1383/2003, che si applica dal 1° luglio 2004), che impone agli Stati membri di adottare sanzioni "efficaci (L'art. 18 del regolamento (CE) n. 1383/2003 usa il termine, sostanzialmente equivalente, "effettive".), proporzionate e dissuasive" in caso di infrazione al divieto, previsto dall'art. 2 di tale regolamento, di introdurre nella Comunità, di immettere in libera pratica, esportare, riesportare o vincolare ad un regime sospensivo merci contraffatte, le sanzioni previste dal nuovo codice della proprietà industriale, unitamente alle modifiche legislative intervenute a tutela del made in Italy potrebbero rivelarsi, alla luce della loro concreta applicazione, efficaci nel contrastare la copiosa importazione, attraverso il nostro Paese, nell'Unione Europea di merci contraffatte di origine extra-comunitaria. E non ci si intende riferire solo alle sanzioni penali, ma anche a quelle civili che, seppure astrattamente idonee a reprimere anche le violazioni non confusorie del marchio, dovranno fare i conti, nella pratica, con l'estrema difficoltà - spesso una vera e propria impossibilità - di notificare ritualmente atti e provvedimenti civili ai soggetti passivi delle procedure di sospensione doganale.
La previsione nel Codice di una sanzione penale – anche se esigua – appare quanto mai opportuna per porre rimedio anche a questa situazione per la quale, come si è accennato, l'Italia è stata spesso fortemente criticata a livello europeo.
LA LEGGE SUL DIRITTO DI AUTORE.
Il legislatore, già nell'originario testo della normativa che disciplinava la tutela del diritto di autore aveva individuato nell'uso del contrassegno ( in genere apposto con bollini adesivi sui supporti) un modo rapido e semplice per individuare le copie contraffatte. Nell'ambito della riforma da ultimo intervenuta ( con la legge 18 agosto 2000 n. 248) viene dato sempre maggiore valore al contrassegno come mezzo che semplifica i controlli ed attribuisce certezze, almeno riguardo alla identificazione del richiedente la vidimazione che è il soggetto che riproduce l'opera su supporto. Con la vidimazione di un supporto la SIAE viene a conoscenza di una serie di dati (identificazione del produttore / importatore, con conseguente possibilità di conoscere la persona fisica o giuridica che ha fatto la riproduzione, titolo dell'opera, autore, numero progressivo di lavorazione, etc.). Il bollino diventa, così, l'elemento distintivo tra prodotto lecito e prodotto contraffatto. L'importanza del contrassegno ai fini del nostro discorso emerge con chiarezza dal testo del nuovo art. 181 bis che prevede che il contrassegno, agli effetti dell'applicazione della legge penale, " è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno". Conseguentemente, la contraffazione e/o l'uso di segni contraffatti o alterati soggiace alle pene principali ed accessorie previste dagli articoli 473 e 475 del codice penale. Viene sanzionata anche, ai sensi degli artt. 517 e 518 c.p., la vendita o la messa in circolazione di opere dell'ingegno con segni distinitivi "atti ad indurre in inganno il compratore". La principale finalità perseguita dall'intervento riformatore è quella di contrastare in maniera efficace il dilagante fenomeno delle abusive utilizzazioni delle opere dell'ingegno. L'occasione per l'ampliamento delle regole già esistenti discende dalla normativa dei TRIPs ( Trade Related agreements on Intellectual Property rights) adottati a Marrakech il 15 aprile 1994 che prevedevano, tra l'altro, l'adozione di una serie di norme tese a reprimere gli illeciti. Tali accordi erano già stati recepiti in Italia con la L. n. 747 del 1994 per dare immediata esecuzione alle norme relative all'esistenza, all'ambito ed all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale inerenti al diritto di autore ed ai diritti connessi. Le norme di tipo sanzionatorio e per prevenire la commissione di illeciti richiedevano, invece, l'attivazione di un procedimento ordinario di adattamento del diritto interno rispetto al diritto internazionale.
In tal senso l'intervento riformatore, completato anche dall'intervento del legislatore nel 2003 con il D. L.vo n. 68, ha inteso disciplinare in modo chiaro il problema delle libere utilizzazioni, stabilendo nella maniera più precisa possibile i confini tra le utilizzazioni libere ed i diritti esclusivi, in modo da rendere più chiara possibile la linea di demarcazione tra lecito ed illecito. Un esempio illuminante al riguardo può essere quello del delicato e dibattuto problema delle libere utilizzazioni mediante la fotocopia. La nuova normativa prevede, in via di principio, la libertà di riproduzione di un'opera o di parte di essa (senza la necessità del consenso e del relativo compenso) a condizione che venga fatta con mezzi di diffusione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. Nel caso specifico dell'uso della fotocopia, invece, che consente la massiccia riproduzione di opere pubblicate per le stampe, la nuova normativa consente, senza il consenso dell'autore, la riproduzione parziale di opere pubblicate in volume o fascicolo con il solo onere di corrispondere un compenso predeterminato sulla base di accordi intercorsi fra la SIAE e le associazioni rappresentative delle categorie interessate.
Il nuovo assetto normativo ha predisposto un capillare sistema sanzionatorio in ambito civile, amministrativo e penale per combattere la c.d.pirateria del diritto di autore.
Per quanto riguarda il settore delle sanzioni penali, la nuova normativa ha introdotto ben nove nuovi articoli, lasciandone cinque. La principale innovazione riguarda l'introduzione del dolo specifico che non caratterizzava, invece, le fattispecie penali previste dalla normativa previgente. La sussistenza delle fattispecie di reato era prevista prescindendo dallo scopo perseguito dall'autore del reato: alle norme originarie rimaste se ne sono aggiunte altre che prevedono l'esistenza del dolo specifico per la loro realizzazione. Il primo articolo modificato è l'art.171 che introduce le difese e sanzioni penali per i reati a dolo generico. Nel primo comma è previsto il carattere residuale della norma rispetto a quanto previsto dagli articoli 171 bis e ter che puniscono, rispettivamente, i delitti a fini di profitto aventi ad oggetto alcuni diritti su programmi per elaboratore e sulle banche dati, e violazioni di tipo analogo, ma riferite ad opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, etc. In questa sede non vi è il tempo per potere esaminare nei dettagli le singole disposizioni e per agevolarne la conoscenza ho predisposto delle tavole riassuntive nelle quali vengono riportate analiticamente le condotte illecite punite dalla legge con le relative sanzioni edittali.
Nel complesso, si può dire che si tratta di una ridefinizione organica della normativa preesistente che intende contrastare con efficacia e con severità l'ormai dilagante fenomeno della pirateria del diritto d'autore. E' chiaro che solo la sua applicazione pratica e la verificata diminuzione del fenomeno che intende contrastare potranno dirci se la legislazione in questione sia riuscita in effetti a conseguire l'obiettivo che si è prefisso. Ciò in considerazione del fatto che, sempre più spesso, invece, nella coscienza sociale non viene percepita in modo chiaro l'illiceità di simili comportamenti.
LA TUTELA DEL MADE IN ITALY
Il nostro legislatore, soprattutto negli ultimi anni, ha avvertito l'esigenza di intervenire in questa materia cercando di disegnare una normativa nazionale che in qualche modo consentisse di contrastare efficacemente la contraffazione del marchio del "Made in Italy ", messo sempre più a repentaglio da fenomeni ormai dilaganti in questo settore.
Con l'art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge finanziaria 2004 che prevede che "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura " made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana…", il legislatore ha compiuto un intervento che sembra encomiabile. Ma siamo veramente sicuri che questo intervento normativo possa considerarsi esaustivo e rispondente in modo effettivo rispetto alle esigenze di tutela che ha inteso privilegiare ? Non voglio e non posso ora addentrarmi in una problematica complessa che deve tenere conto anche di una serie di questioni connesse con il diritto internazionale, ma mi limiterò a segnalare una serie di aspetti critici in questo dominio.
In particolare, quando l'indicazione dell'origine italiana apposta sul prodotto può dirsi falsa o fallace ? Se la definizione di origine vera o falsa potrebbe non porre problemi in caso di prodotti interamente realizzati in un solo paese, la situazione si complica in caso di beni realizzati parzialmente in paesi diversi: quale indicazione può considerarsi legittima su prodotti realizzati in Italia utilizzando materiali o semilavorati di provenienza estera?
Altro interrogativo: se stiamo alla lettera della legge, l'eventuale stampigliatura, su prodotti realizzati in paesi extraeuropei e importati nel nostro paese, di false indicazioni che siano diverse da quella del "made in Italy" , come potrebbero essere le diciture "made in France" o " made in EU" sfuggirebbero al divieto ? Forse sarebbe stato più opportuno prendere in considerazione qualsiasi fattispecie di falsa indicazione dell'origine, senza limitarla al " made in Italy".
Rispetto a queste tematiche va detto che l'Italia ha dato applicazione all'Accordo di Madrid del 1891 attraverso il DPR n. 656/68, provvedimento composto di due soli articoli, il primo dei quali dispone: "Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziari e agli interessati". L'art. 2 prevede la restituzione delle merci qualora gli interessati "abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid", e siano trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all'autorità giudiziaria senza che questa abbia disposto il sequestro delle stesse. Successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, numerose circolari emesse dal Ministero delle Finanze - Direzione delle Dogane - ne hanno orientato l'interpretazione, consolidando una prassi applicativa rispetto alla quale il carattere più o meno generico dell'indicazione non assume alcuna rilevanza. Conseguentemente, l'indicazione "made in …" ha potuto essere ricompresa nelle ipotesi coperte dalla misura del fermo in dogana ai sensi del provvedimento di attuazione dell'Accordo di Madrid. E' importante sottolineare come il D.P.R. 656/68 sia stato, dunque, normalmente utilizzato per bloccare l'ingresso nel nostro Paese di prodotti rispetto ai quali vi era il sospetto che l'apposizione del marchio "made in Italy" fosse illegittima. Nel 1995 una circolare del Ministero delle Finanze ha difatto consentito di ritenere che fosse possibile apporre l'indicazione "made in Italy" sui prodotti realizzati in Italia con materiali importati da un Paese straniero qualora, applicando le regole previste dal Codice Doganale Comunitario relativamente all'origine non preferenziale dei prodotti parzialmente ottenuti, detta produzione potesse essere considerata – ai fini doganali - di origine italiana. L'intervento del Ministero appariva conforme agli impegni assunti dal nostro Paese in sede WTO ( World Trade Organization). L'art. 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, anche se con locuzione incerta, ha inteso certamente riaffermare il medesimo principio (né poteva fare diversamente) laddove precisa che costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia "ai sensi della normativa europea sull'origine". Un esempio pratico ci aiuterà a comprendere meglio. Pensiamo ad un'impresa italiana che abbia avviato un insediamento produttivo in Cina, nel quale venga realizzata la manifattura di prodotti disegnati e progettati in Italia. Il tenore della previsione di cui al comma 49 dell'art. 4 porterebbe a considerare fallace ogni indicazione - in realtà assolutamente veritiera - che desse in qualche modo conto di tale situazione. Ciò, anche in presenza di una corretta indicazione circa l'origine effettiva del prodotto. Il medesimo rilievo varrebbe anche in relazione a situazioni nelle quali una società straniera acquisisca a vario titolo - acquisto o licenza - diritti di utilizzo di design o di tecnologia italiana: ogni indicazione in merito sui prodotti, nel nostro Paese sarebbe ritenuta fallace, a discapito della realtà dei fatti. Anche il problema del significato attribuibile alla locuzione "uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana" è tutt'altro che teorico. In recenti provvedimenti dell'Amministrazione delle Dogane sembra emergere un indirizzo applicativo che porterebbe a ritenere sussistenti gli estremi dell'indicazione fallace ex art. 4, comma 49 l. 350/2003 anche quando sia semplicemente apposto - sull'etichetta dei prodotti importati e pronti per la commercializzazione - l'indirizzo dell'impresa importatrice o l'indicazione dell'identità del concedente la licenza di marchio, apposta sui prodotti dal licenziatario italiano in adempimento di un preciso obbligo contrattuale. Applicazioni di questo tipo potrebbero essere condivise solo ove si ritenesse che, in seguito all'introduzione nel nostro ordinamento della previsione di cui al comma 49 dell'art. 4 della legge citata, al fine di non "indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana", nel nostro Paese sia attualmente fatto divieto a chiunque commercializzi prodotti non fabbricati in Italia di apporre il proprio indirizzo sulla confezione degli stessi. Tale divieto dovrebbe, dunque, valere anche per i prodotti provenienti da qualunque Paese. Non essendo possibile, però, avallare una simile interpretazione, prassi applicative come quelle prima richiamate si pongono in palese contrasto con il principio di uguaglianza. Infatti, mentre coloro che importano prodotti integralmente fabbricati all'estero e ivi confezionati sarebbero costretti ad omettere nell'etichetta la propria ragione sociale, oppure marchi contenenti le parole "Italia" o "Italy" (al fine di non incorrere nel blocco doganale al momento dell'importazione), coloro che importano prodotti integralmente fabbricati all'estero, ma provvedono all'apposizione delle etichette in Italia, non subiscono alcuna limitazione in merito. A ciò si aggiunga che, qualora si tratti di prodotti destinati al consumatore, il termine "Italia" dovrà comunque figurare sull'etichetta degli stessi, all'atto della loro commercializzazione nel rispetto di precisi obblighi di legge ( v. art. 1, comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126 recante norme per l'informazione del consumatore, nonché art. 1 comma 1 del relativo regolamento di attuazione, secondo cui il nome, o ragione sociale, o marchio, così come la sede del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, rientrano tra le informazioni che devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sull'etichetta fissata o legata al medesimo). Da un punto di vista pratico bisogna riflettere sul fatto che il consolidamento della prassi descritta, in ultima analisi, si risolverebbe in uno svantaggio unicamente per le imprese importatrici italiane. Queste ultime dovrebbero sopportare l'aggravio dei costi derivanti dalla necessità di procedere al confezionamento in Italia per non incorrere nel blocco doganale dei loro prodotti, mentre le imprese operanti negli altri Paesi europei sarebbero esenti da tale onere. Una soluzione plausibile, allora, potrebbe essere quella di ritenere che la previsione relativa all'indicazione fallace (vale a dire l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana) dovrebbe reprimere situazioni quali l'utilizzo del tricolore italiano, o di espressioni del tipo "Italian stile" o "Italian design" in relazione a prodotti relativamente ai quali tali riferimenti non trovano giustificazione in alcuna situazione di fatto o di diritto. Richiamo l'attenzione anche sul fatto che la vendita di prodotti che riportino illegittimamente il marchio "made in Italy", oltre al reato di cui all'art. 517 c.p. richiamato dalla l. 350/2003, potrebbe integrare gli estremi del reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., fattispecie punita più severamente rispetto alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci. In caso di effettiva consegna dei prodotti con la falsa indicazione, potrebbe configurarsi il concorso materiale dei due reati.
Da ultimo merita di essere posta in evidenza una disposizione introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n.80 recante "disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", contenuta nell'articolo 1, comma 7, che introduce, in capo all'acquirente, l'onere di accertare la "legittima provenienza" dei beni che intende acquistare, qualora, sulla base di uno dei seguenti indici:
la qualità dei beni, oppure
la condizione di chi offre in vendita gli stessi, oppure
l'entità del loro prezzo
sia possibile ritenere "che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, ed in materia di proprietà intellettuale". Dalla violazione di tale onere discende la responsabilità amministrativa dell'acquirente (qualora non ricorrano gli estremi per la responsabilità penale, ex art. 712 cod. pen e dovendoci interrogare al riguardo se non sia intervenuta una depenalizzazione di tale fattispecie), nonché di chiunque intervenga favorendo la relativa transazione (segnalatori, procacciatori, agenti); la sanzione consiste in una multa, dell'importo massimo di 10.000 Euro.Tale previsione impone di chiedersi quando si possono ritenere violate "le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti". Si ha violazione delle norme sull'origine in caso di mancato rispetto dei criteri di attribuzione della stessa contenuti nel Codice Doganale Europeo, o negli accordi conclusi con i vari Paesi (origine preferenziale). Per quanto riguarda l'indicazione dell'origine eventualmente apposta sul prodotto, allo stato attuale della normativa si può ritenere sussistente la violazione delle norme vigenti qualora il prodotto porti la dicitura "made in …" (o altra equipollente) seguita dall'indicazione di un determinato Paese, e non sia avvenuta in quello stesso Paese "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". In tema di origine, dunque, l'onere introdotto dal punto 7 dell'art. 1 in capo all'acquirente (e all'intermediario), di accertare la "legittima provenienza" del bene, parrebbe sostanziarsi nel dovere di verificare che l'origine eventualmente apposta sul prodotto (o indicata nei documenti relativi allo stesso) rispetti i criteri previsti dalle norme vigenti per l'attribuzione dell'origine doganale. In merito alla dicitura apposta sul prodotto, anche in presenza della nuova formulazione dell'art. 4 comma 49 l. 24 dicembre 2003, n. 350 è assai improbabile, per le ragioni già analizzate in precedenza, che possa ritenersi legittima, tuttavia, l'interpretazione secondo la quale i termini "Italia" o "Italy" contenuti nell'indirizzo dell'impresa importatrice integrino gli estremi di una "fallace indicazione di provenienza o di origine". Per quanto riguarda il riferimento, contenuto nella previsione introdotta dal punto 7, alla violazione delle norme sulla "provenienza", a quest'ultimo termine possono essere attribuiti tre possibili significati:
(a) può riferirsi agli indicatori di provenienza ammessi a forme di tutela dalla normativa vigente (DOP, IGP, e simili); oppure
(b) alla provenienza del bene da un determinato produttore (art. 517 cod. pen.); oppure
(c) alla provenienza del bene da un determinato Paese; in tal caso il termine sarebbe utilizzato quale sinonimo di "origine", con la conseguenza che la violazione andrebbe valutata alla stregua delle norme in tema di attribuzione di origine doganale.
Anche per tale previsione sanzionatoria devono ribadirsi i dubbi in precedenza espressi circa la sua efficacia, alla luce della debole percezione dell'illiceità di simili comportamenti in capo a vasti strati dell'opinione pubblica, che, invece, può rivelarsi più sensibile quando fenomeni di questo tipo attengano a prodotti dalla cui contraffazione possono discendere ulteriori effetti pregiudizievoli come ad esempio danni per la salute o per la sicurezza dei cittadini.
La difficoltà di attribuire un senso giuridicamente coerente alla disposizione del comma 49 art. 4 legge 350/2003, nella parte dedicata alle indicazioni di provenienza false o fallaci, emerge, del resto, dalla prima pronuncia della Cassazione Penale (Cass. Pen., sentenza n.3352 del 2 febbraio 2005.) resa in merito alla stessa.
La vicenda portata all'attenzione della Corte riguardava il sequestro probatorio - confermato dal pubblico ministero e dal Tribunale del riesame - operato dalla Agenzia delle Dogane di Padova su prodotti provenienti dalla Romania, perché questi ultimi riportavano sulle confezioni la dicitura "Fro Via Torricelli 15/a Verona- Italy" senza alcun riferimento alla provenienza rumena. La presenza del termine "Italy" nell'indirizzo dell'impresa importatrice aveva indotto l'autorità procedente ad ipotizzare il reato di cui all'art. 517 cod. pen. ed all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La Corte, dopo aver distinto le diverse fattispecie prese in considerazione dal comma 49 dell'art. 4 legge 350/2003, ha evidenziato come il concetto di "provenienza" di cui all'art. 517 c.p. si riferisca alla provenienza da un determinato produttore e non da un determinato luogo di fabbricazione, perché "il comma 49 dell'art. 4 in esame contiene una complessa serie di disposizioni che si riferiscono a fattispecie diverse. Il primo periodo riguarda le false e fallaci indicazioni di "provenienza" del prodotto e, per i motivi indicati, deve ritenersi che si riferisca alla provenienza come è stata sempre pacificamente intesa, ossia alla provenienza da un produttore e non alla provenienza da un luogo determinato. Il secondo periodo riguarda, invece, la tutela del marchio "made in Italy" (marchio la cui disciplina è demandata ad un regolamento delegato) e dispone che costituisce falsa indicazione l'apposizione di questo marchio su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine. Ne consegue che i criteri utilizzati dalla normativa europea per stabilire l'origine di un prodotto sono richiamati e possono essere utilizzati solo in relazione alla apposizione del marchio "made in Italy", e non anche per le false indicazioni di provenienza di cui al primo periodo (che continuano ad essere quelle previste dal diritto vivente), e ciò sia perché il primo periodo parla di "provenienza" e non di "origine" sia perché la prima parte del secondo periodo limita chiaramente il richiamo alla normativa europea (dettata per la applicazione della tariffa doganale e per altri limitati effetti) alla sola falsa indicazione della stampigliatura "made in Italy". Secondo la Corte, infatti, "la induzione in inganno di cui all'art. 517 c. p. riguarda l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto. Ma i primi due elementi sono funzionali al terzo che in realtà è il solo fondamentale, posto che il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso. Del resto, la disciplina generale del marchio non esige che venga pure indicato il luogo di produzione del prodotto" e "dal punto di vista giuridico il marchio non garantisce la qualità del prodotto ma rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore, il quale ne garantisce la qualità, nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente." Posta questa regola di giudizio, la Corte ha ritenuto che essa deve valere anche quando, come nel caso di specie, si tratti di lavori su commissione in cui il sub-produttore deve attenersi alle regole tecniche impartite dal committente, perché l'attività del primo resta pacificamente in tal caso puramente materiale ed esecutiva ed il committente è legittimato a contraddistinguere il prodotto con il suo segno distintivo. La disciplina generale sul marchio non richiede che venga pure indicato il luogo di fabbricazione sia perché non è imposto dalla legge sia perché non sussiste per l'imprenditore l'obbligo di informare che egli non fabbrica direttamente i prodotti".La Corte, quindi, non ha condiviso l'operato della Agenzia delle dogane, del pubblico ministero e del Tribunale del riesame che avevano sostenuto che la normativa recentemente introdotta "oltre a precisare il momento consumativo del reato di cui all'art. 517 cod. pen., anticipandolo sin dalla presentazione del prodotto o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica, avrebbe anche esteso la portata precettiva che, alla stregua del diritto vivente, aveva l'art. 517 cod. pen., rendendolo applicabile non più soltanto ai falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni atte a trarre in inganno sulla origine o provenienza del prodotto da un determinato imprenditore, che si assume la responsabilità dello stesso, ma anche sulle false e fallaci indicazioni atte a trarre in inganno sul luogo di produzione materiale, ed in particolare a far ritenere il consumatore che il prodotto sia stato materialmente fabbricato in Italia." Secondo la Suprema Corte, infatti, "allo stato attuale della legislazione solo in alcuni casi la legge ha attribuito rilevanza al luogo ed ha quindi imposto la specifica indicazione del luogo di origine delle merci e dei prodotti, e ciò lo ha fatto sempre in modo espresso ed in quei casi in cui fattori climatici o ambientali possono avere una incidenza sulla qualità del prodotto (ad es. in tema di denominazioni di origine protetta, o di indicazioni geografiche protette o di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, e così via). Dal che deriva che una così ampia estensione della fattispecie penale anche a casi che sarebbero palesemente irrilevanti al fine dell'interesse perseguito dalla norma comporterebbe un dubbio di legittimità costituzionale della disposizione sotto il profilo della sua manifesta irrazionalità e della violazione del principio di offensività". La Cassazione, quindi, oltre ad annullare senza rinvio tanto l'ordinanza impugnata quanto il decreto di convalida del sequestro probatorio, ha affermato senza mezzi termini che il reato prospettato dal pubblico ministero, non è "allo stato nemmeno astrattamente configurabile". Un ultimo aspetto che merita di essere segnalato è quello relativo al dissenso della Corte Suprema rispetto alla argomentazione del Tribunale del riesame secondo la quale l'interpretazione censurata troverebbe giustificazione nella ratio della nuova normativa, che sarebbe quella di "promuovere la produzione italiana in ogni suo aspetto e di potenziare il più possibile le "eccellenze" italiane". Bisogna qui evidenziare che riconoscere alla normativa in esame una tale finalità comporterebbe seri dubbi in merito alla legittimità della stessa, in relazione ai vincoli derivanti al nostro Paese dall'appartenenza al sistema multilaterale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, in particolare rispetto al principio della non discriminazione nel commercio, nonché al disposto dell'art. art. 2, b) dell'Accordo sulle regole di origine, che vieta di utilizzare le stesse (e tra le regole di origine vanno ricompresse anche quelle concernenti i marchi d'origine apposti sui prodotti) quali "strumenti volti a favorire, direttamente o indirettamente, la realizzazione di obiettivi di politica commerciale".
L'art. 4 della l. 350/2003, al comma 61 prevede, fra le azioni "a sostegno di una campagna promozionale straordinaria" a favore del "made in Italy", anche"la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine". Ai sensi del successivo comma 63 "le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61" sono definite "con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie". A questo proposito va ricordato che già nel 1998 un provvedimento normativo, e precisamente l'art. 7 del D. L.vo n. 173, aveva introdotto la previsione di un marchio "identificativo della produzione agroalimentare nazionale" che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto consistere "in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agroalimentare nazionale" ed essere "di proprietà del Ministero per le politiche agricole". La norma rimase senza attuazione, però, a seguito della censura espressa in una comunicazione della Commissione, in quanto "limitandosi la concessione del marchio in funzione della sola origine o provenienza geografica esso sarebbe contrario all'art. 30 del Trattato (…) e configurerebbe una violazione delle norme in tema di concorrenza, in quanto il marchio e il segno di cui trattasi possono favorire i prodotti nazionali a scapito dei prodotti provenienti da altri Stati membri". Nonostante l'esplicita posizione espressa della Commissione il tema dell'introduzione di un marchio nazionale di proprietà pubblica che contraddistingua le produzioni integralmente italiane non cessa dunque di essere fonte di iniziative a vari livelli, ed è attualmente oggetto di numerose proposte di legge. In conclusione, poiché nell'ambito della normativa attualmente vigente non esiste, per l'importatore italiano, alcun obbligo di indicare sui prodotti importati il Paese di origine degli stessi, si deve ritenere che possa essere probabile un prossimo intervento in materia da parte delle istituzioni comunitarie, che potrebbe verosimilmente imporre l'obbligo di indicare l'origine sulle merci in ingresso nel territorio dell'UE. Nelle more, un'eventuale legge nazionale che volesse introdurre – direttamente o indirettamente – l'obbligo di indicare l'origine sui prodotti importati in Italia, si porrebbe in evidente contrasto con la normativa comunitaria attualmente vigente, circostanza che imporrebbe la sua disapplicazione da parte dei giudici italiani. Allo stato attuale esiste, invece, un preciso obbligo giuridico - almeno per chi vende al consumatore privato - di indicare la propria ragione sociale sul prodotto importato e messo in commercio nel territorio dell'Unione Europea.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La sintetica esposizione della normativa nazionale deve concludersi necessariamente con una serie di brevi considerazioni finali che riguardano sia valutazioni di tipo strettamente interno, sia con riflessi di natura internazionale.
La pratica delle false indicazioni di origine non sembra derivare da lacune dell'impianto normativo vigente. L'apposizione sul prodotto di un'indicazione falsa circa la sua provenienza è attualmente sanzionata nei vari ordinamenti, anche se sulla base di previsioni non omogenee. Una normativa comune a tutti i paesi dell'UE può razionalizzare il sistema – e questo è senz'altro positivo - ma non può certo garantire che chi oggi appone un falso "made in Italy" domani non apponga un falso "made in EU". In altri termini, tale misura rischierebbe comunque di rimanere priva di effetti pratici se non fosse accompagnata da un massiccio sforzo di controllo delle merci in ingresso nel territorio dell'Unione. In conclusione, per quanto concerne i progetti di nuove normative che consentano, in un quadro di compatibilità rispetto alla normativa comunitaria, anche la tutela delle produzioni italiane, si possono ipotizzare le seguenti linee di tendenza:
una regolamentazione nazionale del marchio di origine che richieda, ai fini dell'apposizione del "made in Italy", che la merce sia integralmente prodotta in Italia, è destinata ad andare delusa, in quanto contrasta con le norme del sistema multilaterale dell'O.M.C., prima ancora che con il diritto comunitario: il criterio per l'attribuzione dell'origine non potrebbe essere diverso da quello dell'origine non preferenziale, in virtù del quale la merce si considera originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;
ai sensi della normativa attualmente vigente in ambito europeo, un Ente pubblico può essere titolare di un marchio e concederne l'uso su licenza, a condizione che tale marchio non attribuisca valore qualitativo all'origine della materia prima o del luogo di trasformazione, ma si basi unicamente sulle caratteristiche intrinseche del prodotto, e che la relativa licenza sia accessibile ad ogni produttore comunitario il cui prodotto soddisfi le condizioni oggettive di accessibilità;
coerente con le norme internazionali vigenti sarebbe l'imposizione - mediante un provvedimento adottato in ambito comunitario - dell'indicazione dell'origine sui prodotti importati. Qualora così non fosse, sarebbe auspicabile quantomeno l'adozione di una normativa armonizzata che regolamenti l'apposizione del marchio di origine su base volontaria;
la possibile adozione di strumenti di armonizzazione delle legislazioni penali dell'Unione europea, relativi alle misure penali dirette a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e diretti a rafforzare l'ambito penale per la repressione degli atti che ledono la proprietà intellettuale, secondo quanto previsto nelle recentissime proposte, rispettivamente di direttiva e di decisione quadro, formulate dalla Commissione.

Biagio Roberto Cimini, Magistrato