Ordinamento penitenziario minorile

aggiornamento: January 24, 2020

Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.121 “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”, pubblicato sulla G.U. del 26 ottobre 2018 e in vigore dal 10 novembre 2018, realizza dopo 43 anni dall’emanazione dell’Ordinamento Penitenziario quanto previsto per i minorenni all’art. 79 Legge 26 luglio 1975 n. 354, dando vita ad un vero e proprio Ordinamento penitenziario minorile.

Esso definisce le misure penali di comunità, introduce modifiche, in alcuni ambiti sostanziali, della disciplina dell’esecuzione penale per i minori di età ed i giovani adulti, con le relative ricadute a livello organizzativo e funzionale della vita all’interno degli Istituti penali per minorenni (IPM).

Il legislatore individua anzitutto i principi generali informatori:

  1. deve tendere alla responsabilizzazione, all'educazione ed al pieno sviluppo psico-fisico del minorenne per prepararlo adeguatamente alla vita libera attraverso percorsi di sostanziale e concreta inclusione sociale
  2. deve tendere a prevenire la commissione di ulteriori reati, potenziando sempre più, ed in maniera accortamente individualizzata, percorsi di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, da coniugarsi con attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero
  3. l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato.

Sulla base di queste premesse le norme disciplinano in particolare:

  • l’implementazione delle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà, casi particolari di affidamento in prova), significativamente ridenominate misure penali di comunità, rivisitate accentuando lo scopo di favorire l’evoluzione positiva della personalità ed un proficuo percorso educativo e di recupero (capo II)
  • le condizioni di estensione della disciplina in oggetto ai giovani adulti (artt. 9 e 10)
  • la necessità di un progetto educativo personalizzato dal carattere non meramente formale, previo ascolto del condannato (art. 14)
  • l’esigenza di separazione, nell’assegnazione dei detenuti, dei minorenni dai giovani adulti e degli imputati dai condannati (art.15)
  • la necessità che le camere di pernottamento in IPM non ospitino più di quattro persone (art.16)
  • la permanenza dei detenuti all’area aperta per almeno quattro ore al giorno (art.17)
  • il diritto del detenuto ad effettuare otto colloqui visivi mensili e da due a tre colloqui telefonici settimanali della durata di venti minuti ciascuno (art.19)
  • la possibilità di consentire  visite prolungate, fino a quattro al mese, con i congiunti o con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, di una durata non inferiore alle quattro ore e non superiore alle sei ore, da svolgersi in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti
  • la rafforzata tutela del principio di territorialità dell’esecuzione: la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative (art. 22)
  • la composizione del consiglio di disciplina per le sanzioni più gravi (art.23)
  • la puntuale cura e preparazione delle dimissioni dagli istituti onde evitare discontinuità tra il progetto educativo e  di reinserimento predisposto prima delle dimissioni e il programma di formazione e sostegno all’esterno (art.24).

 


Linee di indirizzo per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni del 15 gennaio 2020