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Accordo 25 giugno 2013 - Integrazione dell'accordo 22 ottobre 2009 - Criteri di mobilità interna del personale dell'amministrazione penitenziaria

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Titolo IV
Applicazioni temporanee
Articolo 14
Mobilità provvisoria nazionale e regionale

disposizione vigente

  1. Per gravi motivi di carattere personale e familiare adeguatamente motivate e documentate il personale dipendente, potrà essere temporaneamente assegnato presso una sede richiesta, diversa da quella di assegnazione per un periodo di mesi tre, rinnovabile una sola volta, per ulteriori mesi tre, secondo un principio di flessibilità e turnazione.

modifica

  1. Per gravi motivi di carattere personale e familiare, adeguatamente motivati e documentati il personale dipendente può essere temporaneamente assegnato presso una sede richiesta, diversa da quella di assegnazione per un periodo di mesi quattro, rinnovabile una sola volta, per ulteriori mesi quattro.
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emanati entro il distretto provveditorato regionale, fuori dal distretto dalla direzione generale personale e della formazione.
  3. In presenza di più istanze, ai sensi del comma l, di personale assegnato nella stessa sede, i provvedimenti di assegnazione temporanea sono emanati secondo un principio di rotazione.

Articolo 15
Applicazione temporanea regionale

disposizione vigente

  1. Per le esigenze di uffici, istituti e servizi aventi sede nella circoscrizione regionale di ciascun Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziari a, al fine di assicurarne la funzionalità, il provveditorato regionale, d'intesa con le 00.S.S. regionali, determina gli uffici, istituti o servizi nei quali applicare unità di personale, definendo altresì i criteri, le procedure e la durata dei distacchi provvisori che, in ogni modo, non dovranno superare il termine di mesi sei.

modifica

  1. Per le esigenze di uffici, istituti e servizi aventi sede nella circoscrizione di ciascun provveditorato regionale dell' Amministrazione penitenziaria, al fine di assicurarne la funzionalità, il provveditorato regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali regionali del comparto, determina gli uffici, istituti o servizi nei quali applicare unità di personale, definendo altresì i criteri, le procedure e la durata delle applicazioni del personale in sedi diverse da quelle di assegnazione.
  2. Le asseganzioni dello stesso dipendente di cui al comma 1 non possono eccedere il termine di otto mesi.

Nuovo articolo
Articolo 18
Disposizione transitoria finale

Le parti in considerazione della ripartizione territoriale delle risorse umane vigente (P.C.D. 11 marzo 2004), concordano:

  1. Il personale in posizione di assegnazione temporanea presso sedi diverse da quelle di appartenenza, il cui provvedimento è stato emesso entro la data del 23 marzo 2009, data di conclusione delle procedure di riqualificazione, a domanda e senza oneri a carico dell' Amministrazione è assegnato nella sede dove attualmente presta servizio.
  2. Nell'ipotesi in cui in dette sedi non sussista la disponibilità nelle dotazioni organiche di cui al primo comma, sempre a domanda e senza oneri per 1'Amministrazione, il personale è assegnato alla sede più vicina che presenti scoperture organiche nella rispettiva area.
  3. Nel caso in cui in una sede risultino più aspiranti rispetto al numero dei posti disponibili, 1'assegnazione definitiva è disposta in base alla graduatoria redatta ai sensi degli artt. 8, 9, lO, lI, 12 del presente accordo.
  4. I procedimenti di assegnazione di cui ai punti 1 e 2 sono svolti dopo la conclusione delle procedure di mobilità in corso e prima di ogni altra indizione di mobilità.

Roma, 25 giugno 2013