Accordo 29 settembre 2015 - Relazione illustrativa - anni 2012-2013

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Ipotesi di accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli Archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2011-2012, facente carico ai fondi 2012-2013

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Tipologia dato dati
Data di sottoscrizione Accordo: 30 settembre 2015 (CGIL FP- CISL FP- CONFSAL UNSA- DIRSTAT)
Periodo temporale di vigenza Anni 2011/2012 – utilizzo dei fondi 2012 e 2013
Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica: Direttore Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP - CISL FP - UIL PA Dirigenti Min. - CONFSAL UNSA - UNADIS Ministeri - DIRSTAT - FED. ASSOMED – SIVEMP Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL FP- CISL FP- CONFSAL UNSA- DIRSTAT
Soggetti destinatari Dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) Definizione dei criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2011-2012, facente carico ai fondi 2012-2013
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione Il presente accordo è inviato all’Organo di controllo interno (Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia) per la dovuta certificazione
Il completamento delle presente sezione dedicata ai rilievi sarà possibile solo successivamente al controllo eseguito dall’Ufficio Centrale del Bilancio
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: SI
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: SI
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009: SI
Le Relazioni della Performance (relative agli anni 2011 e 2012) sono state validate dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009: SI

Modulo 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto


Il giorno 30 settembre 2015, presso la sede dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili è stato perfezionato l’accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli Archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2011-2012, facente carico ai fondi 2012-2013, l’accordo segue l’iter iniziato con l’ipotesi di accordo sottoscritta il 21 luglio 2015.

Con la presente relazione illustrativa, prevista dagli artt. 40 e 40 bis del Decreto Legislativo 165/2001, come modificati dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, si evidenziano il significato, la ratio e gli effetti attesi dal contenuto dell’accordo stesso che si sottopone a verifica; si evidenziano, altresì, la natura premiale e selettiva nonché la conformità ai principi ed ai criteri previsti dall’art. 65, comma 1, del d.lgs. 150/2009.

In merito a quest’ultimo aspetto, attinente alla verifica dei rispetto degli ambiti propri della legge e del contratto collettivo e, all’interno dell’area demandata alla contrattazione collettiva, dell’espressa devoluzione di alcune materie alla contrattazione integrativa da parte del CCNL, l’accordo che si sottopone a verifica verte su istituti economici che l’art. 24 del D.L.gs. 165/2001 espressamente rimette alla contrattazione integrativa collettiva, cui spetta regolare il trattamento economico del personale dirigenziale.

Per ciò che concerne la contrattazione collettiva si precisa, infatti, che in tema di relazioni sindacali continua ad essere vigente l’art. 4, primo comma, lett. B), del CCNL Dirigenti - Area I per il quadriennio 2002-2005 che definisce gli ambiti della contrattazione integrativa, in quanto il successivo CCNL – medesima area – per il quadriennio 2006-2009, stipulato in via definitiva in data 12 febbraio 2010, sul punto ha confermato quanto già statuito dal CCNL 2002-2005.

Tuttavia, in merito alla retribuzione di risultato destinata ai dirigenti di II fascia, l’art. 26 del CCNL 2006-2009 ha definito i parametri cui la contrattazione integrativa deve attenersi all’atto della definizione dei criteri per l’erogazione della stessa, precisando espressamente che quanto ivi disposto trova applicazione in via sperimentale e transitoria nelle more della piena attuazione del decreto legislativo 150/2009.

In realtà, l’art. 26 del CCNL 2006-2009 è già pienamente coerente con la ratio che impronta l’intero decreto 150/2009 ed in un certo qual modo anticipa detta ratio, laddove pone una forte enfasi sull’orientamento alla premialità del trattamento accessorio, nonché sul nesso di quest’ultimo con il conseguimento dei risultati e degli obiettivi da accertare con l’applicazione di sistemi di valutazione rigorosi ed oggettivi.

Inoltre, lo stesso art. 26 CCNL dispone che la contrattazione integrativa articoli la componente retributiva legata al risultato in livelli di merito, idonei ad assicurare una effettiva differenziazione degli importi destinati a coloro che rientrano in detti livelli.

A tal fine, questa disposizione contrattuale stabilisce che la stessa contrattazione integrativa indichi i parametri per l’individuazione delle fasce di merito, secondo un’impostazione tesa non al livellamento, bensì al riconoscimento del contributo lavorativo di ciascun dirigente ed a premiare adeguatamente i più meritevoli, in linea con quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs. 150 del 2009.

Su tale assetto normativo e contrattuale è poi intervenuto l’art. 6 del decreto legislativo 1 agosto 2011 n. 141 che ha rinviato l’applicazione degli articoli 19 e 31 del d.lgs. 150/2009 alla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella del quadriennio 2006-2009, ferma restando la possibilità che, nelle more dei rinnovi contrattuali, vengano utilizzate per le finalità indicate dai predetti articoli alcune economie di gestione indicate nel medesimo articolo 6.
Questo accordo si avvale del sistema di valutazione in quanto differenzia i parametri per la quantificazione della retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti di II fascia, a seconda del punteggio riportato da ciascuno di essi, all’esito del procedimento di valutazione relativo agli anni 2011 e 2012.

L’orientamento ai risultati e allo scopo di favorire la produttività e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini è stato rafforzato con la definizione di criteri che – ancora di più rispetto a quelli adottati in precedenza – sono improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione del dirigente, prevedendo una maggiore differenziazione dei parametri per la determinazione degli importi.

Per l’erogazione delle dovute competenze, si attinge dai fondi (2012 e 2013) per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia in servizio nell’Amministrazione degli archivi notarili, determinati, nel loro ammontare complessivo dai pp.D.G. del 17 settembre 2014 e del 1° ottobre 2014, vistati dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, rispettivamente, in data 23 settembre 2014 ed in data 7 ottobre 2014; ciascuno di essi, comprensivo della somma da destinarsi agli incarichi di reggenza, ammontano ad euro 797.439,39 per l’anno 2012 ed euro 797.393,58 per l’anno 2013, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. Considerato che per gli anni 2010 e 2011 le risorse già utilizzate per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato ammontano, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, rispettivamente ad Euro 413.321,97 ed ad Euro 454.079,88, per cui sono disponibili risorse per Euro 384.117,42 per l’anno 2012 ed Euro 342.713,70 per l’anno 2013.

Nell’accordo si è provveduto a indicare nelle premesse gli importi relativi ad entrambi i fondi (2012 e 2013), al netto degli oneri e dell’IRAP, in conformità agli importi risultanti dai citati decreti di costituzione dei fondi.

La distribuzione della quota di ciascun fondo destinata alla retribuzione di risultato avverrà secondo coefficienti di valutazione che, tendendo conto delle differenti valutazioni assegnate dalla Commissione di valutazione dei dirigenti, sono stati così definiti:

  • 1,2 per il giudizio di “eccellente”;
  • 1,0 per il giudizio di “oltre la media”;
  • 0,8 per il giudizio di “distinto”;
  • 0,6 per il giudizio di “adeguato”;
  • 0 per l’ipotesi di “non valutato” (per omessa trasmissione di documentazione) o per il giudizio di “valutato negativamente”.

Tali coefficienti, concordati con le OO.SS., saranno quindi applicati a tutta la retribuzione di risultato, che verrà distribuita tenendo conto solo delle valutazioni della Commissione e senza tener conto di altri parametri. Non verrà corrisposta alcuna retribuzione di risultato per l’anno in cui il dirigente consegua un giudizio di “non adeguato”.

Nel caso di conferimenti ai dirigenti di incarichi di reggenza di cui all’art. 61 del CCNL 21 aprile 2006, al dirigente incaricato sarà corrisposta una retribuzione aggiuntiva, nell’ambito della retribuzione di risultato, rapportata al 15% del valore economico della retribuzione di posizione – sia fissa che variabile - prevista per l’Ufficio dirigenziale conferito in reggenza, commisurata al periodo di durata della reggenza.

Sono stati poi regolamentati i casi di cessazione dal servizio o di rientro in servizio, nel caso che venga svolto un incarico di durata inferiore ai termini previsti per la valutazione: ai fini dell’attribuzione della retribuzione dovuta, è stato concordato che un mese di reggenza di archivio notarile distrettuale dirigenziale corrisponde ad una ispezione ordinaria ad un archivio notarile distrettuale, o a due ispezioni ordinarie svolte in archivi notarili sussidiari, o a due ispezioni ordinarie agli atti di Presidenti di Consigli notarili. La predetta integrazione del trattamento economico verrà subordinata alla valutazione positiva dell’attività svolta rapportata al solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata (non viene attribuito l’incremento se il dirigente consegua una valutazione negativa).

La diversa parametrazione della retribuzione individuale di risultato, garantita dall’accordo in esame, a seconda del punteggio, consentirà anche di assicurare quella “adeguata differenziazione degli importi” che il secondo comma dell’art. 26 del CCNL considera necessaria per garantire un’effettiva premialità.

Per completezza si segnala che la fattispecie degli incarichi aggiuntivi (art. 60 del CCNL 21 aprile 2006), ad oggi non si è verificata nell’ambito dell’Amministrazione.

In relazione ai risultati attesi, si reputa che detto accordo integrativo possa favorire una positiva ricaduta sui livelli di produttività collettiva ed individuale.


Il Direttore Generale Reggente
Raffaele Piccirillo