Amministrazione giudiziaria

update: July 6, 2018

L’amministrazione giudiziaria (art. 592 e ss. c.p.c.) disposta nell’ambito del processo di esecuzione, consiste nella gestione di un immobile, per un periodo che non può eccedere i tre anni, da parte di uno o più creditori, ovvero di un istituto autorizzato (IVG), al fine di permettere che si proceda alla vendita all’incanto del bene ovvero alla sua assegnazione a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle precedenti.
Si tratta di una misura eventuale e sussidiaria alla quale il giudice può ricorrere solo qualora la vendita forzata dell’immobile non sia avvenuta e non vi siano state, o non siano state accolte, domande di assegnazione e lo stesso giudice non abbia ritenuto opportuno procedere ad un nuovo incanto.
Nelle more dell’amministrazione giudiziaria il giudice può disporre che le rendite siano attribuite ai creditori secondo le disposizioni previste in materia di distribuzione delle somme ricavate.
L’amministratore è tenuto a presentare il conto in cancelleria per l’approvazione del giudice.
 

Albo degli amministratori giudiziari


Schede pratiche

► Come iscriversi all'Albo


Riferimenti normativi

  • D.p.r. 177/2015 - Disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari
  • Decreto 19 settembre 2013 n. 160 - Iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al d.lgs. 14/2010 e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero
  • D.lgs.14/2010 - Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari