venerdì 29 gennaio 2010
Inaugurazione anno giudiziario 2010, Corte di Cassazione - Intervento del presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa
Signor Presidente della Repubblica,
Autorità,
signore e signori
porgo a Loro il saluto e l’omaggio del Consiglio Nazionale Forense e dell’Avvocatura tutta.
L’anno che si è da poco concluso per l’Avvocatura ha segnato una duplice svolta: si è avviata la “riforma della giustizia” ed ha iniziato il suo percorso la riforma della professione forense.
La riforma della giustizia – mi riferisco in particolare alla giustizia civile, poiché per la giustizia penale le proposte normative sono tuttora oggetto di dibattito in Parlamento – si è tradotta in iniziative di natura ordinamentale, ma anche, come auspicato dal Consiglio, nel varo di progetti di rifinanziamento e di riorganizzazione degli uffici, che dovrebbero di molto migliorare il funzionamento della macchina della giustizia, in modo da arrestare il declino del sistema e riproporre in una collocazione adeguata al prestigio della tradizione giuridica italiana e al ruolo politico ed economico che svolge il Paese nel quadro internazionale.
I tratti più significativi di natura ordinamentale, delineati dalla l.n.69 del 2009, entrata in vigore il 4 luglio scorso, rifondano il diritto processuale, perseguendo lo scopo di abbreviare il corso del processo, risolvere i conflitti nella prima fase della loro manifestazione, rendere più funzionale il rapporto tra difesa e organo giudicante, sopprimere le cadenze poco utili, sopprimere i riti che avevano creato problemi di funzionalità. Mi riferisco in particolare all’introduzione dell’ istituto della conciliazione obbligatoria, del rito sommario di cognizione, del “filtro” nei ricorsi per cassazione, ma anche alla soppressione del processo societario e del rito del lavoro applicato ai sinistri stradali nonché al proposito di semplificazione dei riti. Il varo delle nuove regole richiederà ancora un po’ di tempo per assestarsi adeguatamente: è comprensibile che ogni innovazione, che pone a carico della difesa ritmi serrati e decadenze perigliose, debba essere vagliata con cura, specie se le disposizioni transitorie sono formulate in modo complesso.
E’ in corso anche la riforma del processo amministrativo, che dovrebbe consentire di rendere più certo, breve e semplice l’iter garantito al cittadino per difendersi dagli atti e dai comportamenti illegittimi della pubblica Amministrazione.
Tra gli strumenti che dovrebbero consentire la riduzione dei processi pendenti si colloca in primo piano la mediazione mediante conciliazione obbligatoria per alcune materie fondamentali, che lo schema di decreto delegato in corso di approvazione indica nei settori dei diritti reali, incluso il condominio, la divisione, le successioni ereditarie, la locazione,il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari, unitamente a controversie marginali riguardanti i patti di famiglia, il comodato l’affido di aziende.
La conciliazione obbligatoria è affidata ad organismi privati, creati anche dagli ordini professionali: per quanto riguarda l’Avvocatura alcuni organismi di conciliazione sono già operanti, molti altri sono in fase di istituzione; l’innovazione è stata accolta con impegno dall’ Avvocatura, che con questa funzione intende cooperare in modo fattivo e concreto al risanamento dei mali della giustizia. Collocati presso le sedi dei tribunali, gli organismi di conciliazione forense costituiscono infatti lo strumento naturale per risolvere le liti; essi saranno affidati agli avvocati, i quali svolgeranno quindi un duplice ruolo, fungendo, a seconda delle loro competenze, da conciliatori ovvero da difensori. Gli Ordini dovranno allestire apposite cancellerie, con personale adeguato, e formare i conciliatori, sempre che non si ritenga, come auspicato, che possano essere qualificati come tali gli avvocati iscritti all’albo da un periodo di tempo adeguato.
La nuova normativa precisa che in questi procedimenti non vi è ministero di difensore, ma il Consiglio ritiene che ogni lite, per gli aspetti tecnici, patrimoniali morali che involge, possa essere portata a termine in modo compiuto solo se seguita da un giurista. Così come giurista non può che essere un conciliatore che – come prevede il decreto – si determini senza esserne richiesto dalle parti, di sottoporre loro una proposta in caso di esito negativo della tentata conciliazione; la proposta, per gli effetti che produce, ove accettata, in capo alle parti, e per le conseguenze in punto di responsabilità ad essa collegate in caso di suo rifiuto, deve essere vagliata da soggetti esperti, provvisti di cognizione e pratica del diritto. Sia i casi bagatellari, nella loro serialità, sia i casi più complessi, richiedono perciò la presenza dell’avvocato.
Il rito sommario di cognizione, la cui previsione ha già dato luogo a divergenze interpretative, non è stato ancora sperimentato – a quanto ci risulta – in tutte le sedi e con quella frequenza che si poteva inizialmente immaginare.
Anche per il “filtro” in Cassazione – a cui sta attendendo la nuova sezione, la sesta, introdotta ad hoc – è necessario prevedere moduli interpretativi condivisi, ad evitare che la soppressione della disposizione che richiedeva la formulazione del “quesito di diritto”, utilizzata in diversi casi in modo un po’ sbrigativo e non univoco, possa essere surrogata da un vaglio discrezionale della ammissibilità dei ricorsi. A questo proposito il Consiglio ha in programma due iniziative che saranno promosse in collaborazione con la Suprema Corte, l’una volta a definire in modo compiuto il nuovo modello di accesso al giudizio di legittimità, nel confronto con i modelli stranieri più rilevanti, l’altra diretta a delineare l’inventario degli” orientamenti” – a questo criterio selettivo è infatti affidato il vaglio di ammissibilità del ricorso – che la Corte ha consolidato, e quelli che le nuove esigenze di natura economica e sociale richiederebbero di modificare. Tutto ciò in un rapporto costruttivo, condotto con il prezioso apporto dei docenti universitari e delle loro associazioni culturali, volto ad ampliare e a rendere sistematico il “dialogo con la giurisprudenza”. Dialogo che – per quanto riguarda il CNF – si è rafforzato con la istituzione del Consiglio direttivo della Cassazione.
Ancora. Dal 1 gennaio è possibile promuovere azioni di classe. Il nuovo strumento processuale consentirà di adeguare il nostro ordinamento a quelli già vigenti nella gran parte degli Stati dell’Unione europea,e potrà assicurare ai consumatori appartenenti alle categorie danneggiate la possibilità di ottenere un risarcimento più spedito, con economia di atti processuali, di tempi e di risorse economiche. Analogo strumento, con effetti accertativi e non risarcitori, è stato previsto per i servizi pubblici non adeguatamente prestati.
Tutti gli istituti a cui ho fatto cenno riposano su una responsabile collaborazione tra avvocati e giudici, e richiedono anch’essi, come per il passato è accaduto per i riti ordinari, lo studio congiunto di best practices, in modo da ottenere i risultati ottimali nella applicazione delle disposizioni di nuovo conio.
A queste regole si aggiungeranno quelle sulla semplificazione dei riti, attualmente in corso di redazione, per la quale rinnovo l’offerta di collaborazione del Consiglio, attesa la difficoltà e la delicatezza del tema, e la sua incidenza sulla attività professionale quotidiana di ogni avvocato.
Dalla approvazione di ciascun provvedimento il Consiglio, con tutti i 165 Ordini forensi, si è prodigato per far conoscere le nuove regole agli oltre 230.000 avvocati iscritti agli albi, ha promosso iniziative di analisi e dibattito, processi simulati e verifiche sul campo, ed ha contribuito a rendere operativa la riforma anche grazie al regolamento consiliare, che richiede , a pena di sanzione, a ciascun avvocato di acquisire crediti per l’aggiornamento professionale.
Il cammino della riforma, come sottolineavo, si è avviato con molte speranze; al primo, importante segmento, occorre aggiungere in futuro la soluzione dei problemi riguardanti la giustizia onoraria, il processo telematico, le competenze dei consigli giudiziari.
L’Avvocatura non ha mai visto con favore la istituzione di un rango di giudici laici stabilizzati, ritenendo che le misure straordinarie adottate per riparare il dissesto del sistema giudiziario dovessero essere temporalmente definite, e che la pianta organica dei giudici ordinari dovesse essere coperta e integrata, attraverso concorsi selettivi, eventualmente anche riservati agli avvocati e ai ricercatori universitari. Quanto al processo telematico, esso ha ricevuto nuovo impulso, in alcune sedi si è sperimentato con successo, ed alcune cancellerie sono state attrezzate con strumenti informatici per iniziativa degli Ordini con notevole risparmio di tempi e di risorse.
E vengo ora all’altra importante riforma, che ha un nesso indissolubile con quella della giustizia: la riforma della professione forense. Il testo, contente alla sua base molte proposte dell’ Avvocatura unita, è stato approvato in commissione al Senato; finalmente, dopo più di sessant’anni (le prime richieste di aggiornamento della disciplina già erano affiorate nel primo congresso del dopoguerra) il legislatore ha varato una iniziativa che potrebbe davvero migliorare l’attività giudiziale e stragiudiziale degli avvocati. Ci auguriamo che compia il suo corso in modo spedito, perché le innovazioni che propone, per formare i giovani che si avviano alla carriera mediante le Scuole forensi, per selezionare con criteri oggettivi i candidati, per assicurare l’effettività dell’esercizio dell’attività da parte degli avvocati iscritti agli albi, per garantire una maggiore professionalità mediante le specializzazioni, per introdurre un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, per modificare il procedimento disciplinare accentuando la terzietà dei consigli di disciplina – cito solo i punti più qualificanti tra i molti che il progetto prevede – sono davvero significative e non rinviabili. Esse promuovono la qualità della professione, connotato essenziale sia per sostenere la concorrenza sia – e soprattutto – per informare ad un codice etico più rigido i comportamenti dei “custodi dei diritti”. La competenza qualificata rafforza l’autonomia e l’indipendenza della Avvocatura ,e perciò rafforza le basi della stessa democrazia.
Democrazia che si basa sulla garanzia dei diritti fondamentali, tra i quali occorre annoverare l’accesso alla giustizia e ad ottenere un processo giusto, secondo il disposto degli artt. 24 e 111 Cost., ma anche secondo quanto prevede l’art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,di cui si celebra il sessantennio, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario ex art. 6 della Carta europea dei diritti fondamentali.
Queste riforme, e le altre che sono attese dal Paese, ci consentiranno di “prestare un servizio efficiente per i cittadini” – come ha richiesto con parole vibrate il Presidente della Repubblica in tanti frangenti, ancora di recente in occasione del saluto augurale delle alte magistrature e nella rievocazione di Enrico De Nicola, avvocato, Padre costituente, primo Capo dello Stato.
Ed è appunto seguendo l’insegnamento di Enrico De Nicola, di Piero Calamandrei, di Giuliano Vassalli e degli altri grandi avvocati che hanno dato prestigio alle istituzioni e onorato il libero Foro che confermo a Lei, signor Presidente, l’impegno dell’Avvocatura nel continuare, con abnegazione, con senso di responsabilità, con partecipazione attiva e generosa a prestare il suo servizio per assicurare il migliore funzionamento del sistema di amministrazione della giustizia e con ciò contribuire a dare una nuova prosperità al nostro Paese.
Sono grato a tutti per l’attenzione.
