venerdì 29 gennaio 2010
Inaugurazione anno giudiziario 2010, Corte di Cassazione - Intervento del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Nicola Mancino
Signor Presidente della Repubblica,
Le rivolgo il deferente saluto, mio e dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, che, in forma ufficiale e nella qualità, partecipano a conclusione del loro mandato all’odierna inaugurazione dell’anno giudiziario. Il tempo assegnatomi mi sollecita ad affrontare solo alcuni temi che reputo essenziali. Ringrazio il Primo Presidente della Suprema Corte per avere svolto una relazione puntuale e ricca di analisi approfondita sulla condizione della Giustizia nel nostro Paese.
Tra i compiti assegnati al Consiglio Superiore c’è quello di tutelare l’autonomia, l’indipendenza e la credibilità della funzione giurisdizionale, ponendola al riparo da ingerenze, condizionamenti ed intimidazioni che ne possano compromettere il corretto esercizio.
Condividendo l’opportunità di meglio precisare le procedure di tutela dell’esercizio della funzione giurisdizionale e dell’attività del singolo giudice, la Seconda Commissione consiliare ha recepito il monito del Presidente della Repubblica rivolto al Consiglio nella seduta del 14 febbraio 2008, a proposito del rapporto politica – giustizia. “Chi svolge attività politica – rilevò, fra l’altro, il Capo dello Stato – non solo ha il diritto di difendersi e di esigere garanzie quando sia chiamato personalmente in causa, ma non può rinunciare alla sua libertà di giudizio nei confronti di indirizzi e provvedimenti giudiziari. Ha, però, il dovere di non abbandonarsi a forme di contestazione sommaria e generalizzata dell’operato della Magistratura”.
Da queste argomentate e condivise considerazioni nasce l’articolo 21 bis del nostro Regolamento interno che fa obbligo alla Prima Commissione consiliare di valutare, preliminarmente, la sussistenza dei requisiti di tutela dell’attività giurisdizionale in sé e/o del giudice preso singolarmente. L’esercizio della giurisdizione, infatti, va salvaguardato da ogni forma, scritta o verbale, di intimidazione o di interferenza che ne possano mettere in dubbio il pieno e libero suo svolgimento: la novella limita gli interventi all’avverarsi di queste condizioni. Allo stato posso dire che sono diminuite le richieste e talune di esse sono state anche archiviate.
Una garanzia procedimentale, quella introdotta dal plenum, che, precisando i confini degli interventi consiliari, dovrebbe essere guardata con minore ostilità sul versante politico. A volte capita che non è neppure deliberata l’apertura della pratica che il solo annuncio che se n’è fatta richiesta dà luogo a polemiche molto aspre.
Resto convinto che l’auspicata fisiologica dialettica fra i responsabili delle istituzioni e il reciproco rispetto delle opinioni che su singole questioni vengono espresse possono solo portare bene al sistema Paese: le riforme possono, così, essere affrontate col metodo del confronto sui contenuti ed auspicabilmente approvate con l’apporto delle opposizioni.
Il Consiglio Superiore non ha sottovalutato la preoccupazione manifestata dai dirigenti delle varie Procure per i vuoti di organico : la tendenza registrata negli ultimi anni è quella di preferire il settore giudicante rispetto a quello requirente. Anche io – vorrei ricordarlo al Ministro Alfano che saluto con rispetto – anche io apprezzai l’orientamento del legislatore – poi divenuto norma – di vietare che il giovane vincitore di concorso fosse utilizzato negli uffici di Procura.
Ma se gli accorgimenti finora adottati, anche attraverso incentivi economici, non hanno dato i risultati auspicati e le relative scoperture sono tendenzialmente destinate ad aumentare, con i trasferimenti di ufficio rimessi alla decisione del CSM possiamo essere ottimisti? L’esperienza finora fatta ha risolto solo parzialmente, ma molto parzialmente, il problema.
A me non sfugge la giurisprudenza costituzionale nei casi di trasferimento senza il consenso degli interessati: le ragioni contingenti, volte ad assicurare continuità alla funzione giurisdizionale, consentono procedure di assegnazione di ufficio del giudice. Il plenum del Consiglio Superiore ha espresso criticità al decreto legge del 29 dicembre dello scorso anno, ma ha anche avanzato proposte di soluzioni diverse, come è giusto che avvenga nello spirito collaborativo che deve esserci nel rapporto fra l’organo consiliare e il Ministro Guardasigilli.
L’emendamento approvato in Commissione giustizia della Camera al predetto decreto legge è un importante passo per risolvere il problema della copertura di alcune sedi disagiate. La nuova norma, una volta definitivamente approvata, consentirà di attribuire le funzioni requirenti ai giovani magistrati al termine del tirocinio, assegnandoli alle Procure che registrano una scopertura del 30% . Non è poco, anche se, con questo emendamento, per coprire le sedi vacanti attraverso i neo magistrati pur passerà del tempo.
L’attività del Consiglio Superiore della Magistratura nell’anno 2009, su impulso e personale partecipazione del Presidente della Repubblica alla seduta plenaria del 9 giugno, si è concentrata anche nella discussione ed elaborazione di una risoluzione in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero.
La disciplina normativa, infatti, introdotta con il decreto legislativo 106 del 2006, assegna al procuratore della Repubblica ruolo, competenze e funzioni sia sul versante organizzativo, sia su quello della gestione dei procedimenti. Con l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 7 ter del Regio Decreto del 1941, il Procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell’azione penale, che può trattare personalmente, ma se, come è inevitabile, assegna gli affari ai procuratori aggiunti o ai sostituti è facultato a stabilire i principi e i criteri cui questi devono attenersi nell’esercizio delle funzioni.
Si tratta di orientamenti, criteri e indirizzi dei Procuratori della Repubblica in capo ai quali va riconosciuta la potestà di organizzare le strutture dell’ufficio requirente secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto, ovviamente, delle prescrizioni di legge.
Con la risoluzione del giugno–luglio 2009 è stata sottolineata la opportunità e, direi, la necessità che vengano coinvolti, nella definizione dei progetti organizzativi, i Procuratori generali distrettuali e il procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, cui competono poteri di vigilanza ai sensi dell’articolo 6 del più volte citato decreto-legislativo 106.
Nel corso dell’anno che è alle nostre spalle la Terza Commissione si è impegnata per garantire una discreta mobilità del personale anche al fine di agevolare il flusso di rientro verso le sedi dei distretti più ambiti con pubblicazioni dirette alla copertura di ben 1088 posti. E’ in corso l’istruttoria del concorso per i posti di consigliere della Corte di Cassazione, della cui copertura l’organo di legittimità ha più volte giustamente richiamato l’urgenza.
La Commissione Quinta ha proceduto alla nomina tra Procuratori della Repubblica e Presidenti di Tribunale di ben 95 dirigenti, mentre 287 sono stati i magistrati destinati agli uffici semidirettivi.
Sempre la Quinta Commissione ha proceduto alle conferme di magistrati direttivi e semidirettivi ai sensi degli artt. 45 e 46 del decreto legislativo 160 del 2006, che rappresentano una delle più significative innovazioni introdotte con la riforma dell’ordinamento giudiziario. Casi di non conferma, che non sono mancati nelle decisioni del Consiglio, sono stati esaminati con senso di responsabilità e di equilibrio; ne do atto volentieri.
Con la trasformazione dell’azione disciplinare da facoltativa ad obbligatoria il relativo ruolo ha fatto registrare un notevole incremento di procedimenti a carico dei magistrati. Non poche sono state le richieste di provvedimenti cautelari da parte del Ministro o del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. E’ stato, perciò, necessario, rispetto al calendario, tenere 38 udienze straordinarie che per la prima volta hanno superato le ordinarie (32). Sono stati definiti 147 procedimenti, 102 con sentenza e 45 con ordinanza di non luogo a procedere. Più specificamente: sono stati sanzionati 12 ammonimenti, 26 censure, 2 sospensioni dalle funzioni, 8 perdite di anzianità, 4 trasferimenti di ufficio, 2 rimozioni. Complessivamente sono state irrogate 62 condanne, all’incirca il doppio rispetto al 2008 e il triplo rispetto al 2007.
Il lavoro della Sezione Disciplinare ha richiesto, e richiede, delicate valutazioni sul comportamento deontologico di giudici incorsi in responsabilità censurabili. Le principali questioni affrontate dalla Sezione hanno, perciò, riguardato obblighi di astensione dei magistrati, fattispecie di comportamenti gravemente scorretti e di ingiustificata interferenza nell’attività di altro magistrato, grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ritardi nel compimento di atti relativi all’esercizio delle funzioni.
Nell’intervento da me svolto lo scorso anno all’apertura dell’anno giudiziario prospettai l’esigenza di rafforzare la sezione disciplinare con una composizione differenziata e autonoma rispetto all’attuale regime: un assetto diverso risolverebbe un problema, da più parti avvertito, di assoluta terzietà del giudice disciplinare e consentirebbe di tenere nel corso della settimana più di una udienza a fronte di un’attività che, allo stato, ha fatto registrare un progressivo aumento del ruolo delle udienze.
Giova per ultimo ricordare che alla data del 31 dicembre 2009 i ricorsi per cassazione contro le decisioni della disciplinare sono stati 52. La Suprema Corte, in relazione a 36 atti di impugnazione, ne ha accolti 5, ne ha rigettati 22, ne ha dichiarati inammissibili 8 e improcedibile 1 per cessazione della materia del contendere.
Ho desiderato richiamare questi dati concernenti il rapporto tra decisioni della sezione e conferme da parte delle sezioni unite, in quanto l’attività della sezione disciplinare non sempre è conosciuta e spesso, anche per carenza informativa, è infondatamente ritenuta giurisdizione domestica, perciò accomodante.
Al Capo dello Stato, che nel discorso alle Alte Cariche ha voluto positivamente sottolineare il maggiore impegno profuso dalla sezione disciplinare, va il mio convinto ringraziamento.
Sulla Scuola Superiore della Magistratura è intervenuta la decisione del giudice
amministrativo di conferma della sede di Catanzaro. La domanda è: oltre Bergamo, Firenze e Catanzaro, Benevento resta ancora sede di formazione dei magistrati?
Il Consiglio Superiore è in dirittura d’arrivo quanto alla definizione della composizione del Comitato direttivo per la parte che gli compete.
La valutazione del Consiglio Superiore resta negativa – cito testualmente la risoluzione del 31 maggio 2007 – “in ordine alla destinazione delle sedi ad iniziative formative concernenti i medesimi temi”: occorre, infatti, una puntuale disciplina organizzativa e attributiva di competenze ancor prima della entrata in funzione della Scuola.
Nella stessa risoluzione ponemmo il problema della sede del Comitato direttivo, che non può non essere Roma proprio per garantire – artt. 3, 4, 5 della legge 111 del 2007 – il coordinamento dell’attività didattica tra quell’organo, il Guardasigilli e il Consiglio Superiore della Magistratura.
Ultima considerazione: la sesta commissione ha proposto e il plenum ha approvato criteri e principi sulla revisione delle circoscrizioni. Già lo scorso anno ebbi l’onore di parlare di questa questione annosa, risalente, starei per dire, al secolo scorso.
Tra le riforme possibili, quella della revisione delle circoscrizioni incrocerà difficoltà, ne sono convinto, ma serve per rispondere ai tempi nuovi.
Se l’anno in corso – e concludo – sarà quello delle riforme, il Consiglio in carica non mancherà di dare il proprio contributo, convinto, come è sempre stato, che una buona riforma ha bisogno della collaborazione di tutti.
