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Accettazione d'eredità con beneficio d'inventario

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.

Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore, anche se emancipato (art. 472 c.c.), per le associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (art. 473 c.c.).

L’interessato deve dichiarare al cancelliere di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario. Il cancelliere redigerà un verbale.

Prima o dopo aver reso la dichiarazione, l’interessato dovrà presentare anche istanza per la redazione dell’inventario. L’inventario è necessario per accertare la consistenza dell’eredità.

  • Se l’erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni)  e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
  • Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.


Per altre informazioni:

Tribunale di Bari
Tribunale di Fermo
Uffici giudiziari di Genova
Tribunale di Latina
Tribunale di Padova
Tribunale di Pescara
Tribunale di Roma
Tribunale di Varese
Tribunale di Vigevano
Tribunale di Voghera

Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-470/518 cod.civ.


 

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