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Legge Pinto: equa riparazione per processi lunghi

La persona che ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata di un processo può chiedere una equa riparazione.

Il ricorso va proposto nei confronti:
- del Ministro della Giustizia per i procedimenti ordinari
- del Ministro della Difesa per i procedimenti militari
- del Ministro delle Finanze per i procedimenti tributari
- del Presidente del Consiglio dei Ministri negli altri casi

La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.
Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato.


Per altre informazioni:
Uffici giudiziari di Genova

Normativa di riferimento: legge 24 marzo 2001, n. 89
 


 

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