Servizi online del Giudice di pace

aggiornamento: 8 agosto 2016

  • Cosa occorre per utilizzare il servizio online?

    Un computer con il collegamento a internet e una stampante. Non è necessario essere dotati di posta elettronica ma è possibile, fornendo un indirizzo e-mail, ricevere direttamente le comunicazioni e gli aggiornamenti sul ricorso.

  • Chi può utilizzarlo?

     

     

    Tutti, cittadini e avvocati.
    Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al giudice di pace infatti può essere presentato anche senza l’assistenza dell’avvocato.
    Il ricorso per decreto ingiuntivo (D.I.) al giudice di pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale se il valore della causa è inferiore a euro 1.100,00.

  • Nella compilazione del ricorso e' obbligatorio indicare l'indirizzo di posta elettronica?

    Assolutamente no. Fornire la propria e-mail è facoltativo. Si consiglia di indicarla per ricevere tutte le comunicazioni in merito all'opposizione depositata rendendo superfluo recarsi presso l'ufficio per chiedere informazioni.

  • Per quali ricorsi è possibile compilare il ricorso e la nota d’iscrizione a ruolo online?

    • Per i ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace in materia di
      -  violazione del codice della strada (verbale, cartella esattoriale, ordinanza del prefetto)
      -  opposizione a ordinanza del prefetto per emissione di assegno a vuoto
      -  altre violazioni di competenza del giudice di pace, che non rientrino nelle materie escluse
    • Per i ricorsi per decreto ingiuntivo (D.I.) davanti al giudice di pace.

     

  • Quali sono le materie escluse dalla competenza del giudice di pace, in merito all’opposizione a sanzione amministrativa?

    Le materie escluse dalla competenza del giudice di pace in merito all’opposizione a sanzione amministrativa sono relative alle violazionI concernenti:

    1. la tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro
    2. di previdenza e assistenza obbligatoria
    3. urbanistica ed edilizia
    4. di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette
    5. di igiene degli alimenti e delle bevande
    6. di società e di intermediari finanziari
    7. tributaria e valutaria
    8. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro
    9. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro
    10.  quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
  • Se non ho una e-mail come posso controllare lo stato del mio ricorso?

    Collegati a Servizi online del Giudice di pace, individua l'ufficio da consultare, accedi alla sezione Ricerche, clicca su "Numero Protocollo WEB" ed inserisci il numero di protocollo WEB che e' stato assegnato al tuo ricorso al termine della sua compilazione online.
    Potrai cosi' verificare l'avvenuta iscrizione al ruolo e successivamente tutti gli eventi inerenti lo stato del ricorso (fissazione prima udienza, giudice assegnatario, etc.)

  • Posso utilizzare la compilazione online per redigere la sola nota d’iscrizione a ruolo?

  • Posso cercare le informazioni sul mio ricorso solo con il numero di protocollo WEB?

    Successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso la ricerca potrà essere effettuata anche col numero di ruolo generale.

  • Non ho compilato il ricorso online. Posso ugualmente verificare lo stato del procedimento?

    Sì. E’ possibile verificare lo stato del procedimento facendo ricerche per numero di ruolo, numero di sentenza, numero di decreto ingiuntivo,  purchè, non disponendo del numero di protocollo web che viene assegnato solo in caso di compilazione online, si disponga del numero di ruolo.

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