Revisore contabile: come si diventa?
Il Registro dei revisori contabili e il Registro del tirocinio sono istituiti presso il ministero della giustizia e sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il tirocinio
Per poter accedere al Registro dei revisori contabili è necessario superare un esame. Per iscriversi alla sessione annuale si deve dimostrare di aver svolto il tirocinio triennale.
La domanda di iscrizione al Registro del tirocinio deve essere presentata al ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La domanda deve essere accompagnata dal versamento di un contributo pari ad euro 15,49.
Su richiesta scritta del tirocinante il suddetto Consiglio rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestato di iscrizione nel registro del tirocinio.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili trasmette al tirocinante la comunicazione relativa all’attestazione di compiuto tirocinio.
L’esame
L’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili è indetto annualmente con decreto del ministro della giustizia pubblicato nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale, concorsi ed esami - e nel Bollettino ufficiale del ministero.
La domanda per l’ammissione all’esame è indirizzata, in bollo, alla Commissione Esaminatrice per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili presso il ministero della giustizia ed inoltrata per il tramite dell’Istituto dei revisori contabili, piazza della Repubblica 68, 00185 ROMA.
Per l’accesso all’esame occorre provvedere al pagamento di un contributo pari ad euro 25,82 mediante versamento su c/c postale n. 43318617 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con imputazione sul capitolo 3525, Capo XI, dell’entrata del bilancio dello Stato.
Per iscriversi alla sessione d’esame è necessario
- aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni (art. 3 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992)
- aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati (art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 88/1992); i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici devono aver svolto il tirocinio presso un funzionario pubblico iscritto nel registro dei revisori contabili (art. 3 comma 3 del decreto legislativo n. 88/1992)
Possono avere diritto all’esonero parziale per alcune materie d’esame:
- coloro che hanno superato un esame di Stato teorico–pratico, per l’abilitazione all’esercizio di attività professionale (art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 88/1992)
- i dipendenti dello Stato o di un ente pubblico che hanno superato, presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, un esame teorico–pratico come previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 88/1992, indicando le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato.
L'esame previsto dall’art 4 del decreto legislativo n. 88/1992 consiste in prove scritte e orali nelle materie:
- contabilità generale
- contabilità analitica e di gestione
- disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati
- controllo della contabilità e dei bilanci
- diritto civile e commerciale
- diritto fallimentare
- diritto tributario
- diritto del lavoro e della previdenza sociale
- sistemi di informazione e di informatica
- economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria
- matematica e statistica.
Iscrizione nel Registro dei revisori contabili
La domanda di iscrizione deve essere presentata al ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il provvedimento di iscrizione, ovvero il provvedimento che nega l’iscrizione, assunti con decreto del Direttore generale della giustizia civile su proposta della Commissione centrale dei revisori contabili, è comunicato all’interessato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Su richiesta scritta del revisore, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili attestato di iscrizione nel registro dei revisori contabili.
Per l’iscrizione è necessario effettuare un versamento di Euro 20,66 sul c/c postale numero 75504621 intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Ogni anno il revisore contabile iscritto al registro deve pagare un contributo annuale.
Per l’anno 2009 tale contributo è previsto nell’importo di euro 26,84 e dovrà essere effettuato sul c/c postale numero 75511741 intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Per altre informazioni:
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Riferimenti normativi:
D.Lgs. n. 88/1992
D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99
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