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Associazioni professioni non regolamentate: indicazioni per presentare la domanda

Si tratta delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia,  cui si riferisce l’articolo 26 d.lgs. 206/2007.

Il d.lgs n. 206/2007 ha recepito la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

In questo contesto, il procedimento di cui all’art. 26 d.lgs. 206/2007 prevede l’inserimento in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia delle associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, sono considerate rappresentative a livello nazionale delle   professioni non regolamentate nonché dei servizi non intellettuali.

Tale procedimento non è finalizzato ad un riconoscimento o ad  altra forma di regolamentazione, ma è specificamente volto alla individuazione degli enti che risultino essere in possesso dei requisiti strumentali all'annotazione nell'elenco. La reale finalità dell’elenco consiste infatti nell’individuare quali, tra queste associazioni, siano idonee ad essere “sentite” dalle autorità competenti in sede di elaborazione delle piattaforme comuni europee.
Una  piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno i 2/3 degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione (dal 16° considerando della direttiva36/2005/CE).  

Le domande di annotazione devono essere indirizzate al Dipartimento per gli affari di giustizia,  Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III, Reparto II che valuta la sussistenza dei requisiti delle stesse e richiede al Consiglio  nazionale dell’economia e del lavoro il prescritto parere.
Le domande devono essere corredate da due marche da bollo del valore di 14,62 euro l’una, da apporre rispettivamente sulla domanda di inserimento nell’elenco e sulla copia conforme all’originale del relativo provvedimento finale.

Le associazioni che verranno inserite nell’elenco vengono individuate, a seguito dell’istruttoria e previo il parere del CNEL, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia. Il decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

 

LINEE GUIDA per la compilazione della domanda e la documentazione da presentare

In via preliminare, preme chiarire che il procedimento per l'annotazione nell' elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione di attività professionali non specificamente oggetto di previsione normativa. Il procedimento stesso, piuttosto, è unicamente rivolto alla individuazione degli enti associativi che, in possesso dei requisiti strumentali all'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, possono essere sentiti sulle proposte di piattaforme comuni di cui all'art.4 letto n) del medesimo decreto legislativo.
Come specificamente previsto nelle suddette previsioni normative, dunque, l'ambito di intervento delle associazioni in esame è limitato alla mera attività consultiva in sede di elaborazione di proposte in materia di piattaforme comuni quando la materia interessa attività professionali non regolamentate in Italia.
Ponendosi, dunque, entro la suddetta linea delimitativa, al fine di procedere ad una corretta valutazione della domanda e della documentazione, vengono a presso definite le seguenti direttive interpretative in relazione ad ogni specifico requisito previsto dall'art. 26 indicato.

Forma degli atti
L'art. 26 co.3 letto a) del d.lgs. n.206/2007 dispone che l'associazione deve essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.
Pertanto, ai fini della corretta presentazione della domanda è necessario che:

 

  1. l'atto costitutivo, con allegato il relativo statuto, deve essere redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata oppure deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro; di tali atti deve essere prodotta copia autenticata da pubblico ufficiale;
  2. nel caso di una modifica dell'atto costitutivo, la  stessa deve risultate da atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure deve essere registrata presso l'Ufficio del Registro e di tale atto deve essere prodotta copia autenticata da pubblico ufficiale;
  3. nel caso in cui vengano apportate modifiche allo statuto, deve essere presentato l'originale o la copia autenticata del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state approvate tali modifiche, con allegata copia dello statuto modificato; il verbale deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell' ente, con firma autenticata da pubblico ufficiale.
    Nel caso in cui venga modificata la denominazione dell'associazione, è essenziale che sia chiarito se vi è una continuità tra l'associazione costituita inizialmente e quella risultante da tale modifica.
    Pertanto, deve essere inviato l'originale o la copia autenticata del verbale dell' assemblea nel corso della quale sono state approvate le modifiche dello statuto, con allegata copia dello Statuto modificato; tale verbale deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell' ente, con firma autenticata da pubblico ufficiale.
    Non sono ammissibili copie conformi di originali non redatti nella suddetta forma e non possono comunque essere ammessi atti privi della forma sopra indicata; non sono ad esempio ammissibili fotocopie semplici di copie autenticate.
    Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, non è ammissibile una autocertificazione di autenticità delle copie riferita all'atto costitutivo o allo statuto dell' associazione.
  4. Qualora siano stati emanati uno o più regolamenti, deve essere presentata copia datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, con firma autenticata da pubblico ufficiale; lo stesso legale rappresentante deve certificare, sotto la propria responsabilità, le modalità e la data di approvazione di tale atto;
  5. Qualora l'ente abbia predisposto un codice deontologico nel quale sono state previste sanzioni in caso di inosservanza alle regole di condotta stabilite, deve essere presentata copia datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con firma autenticata da pubblico ufficiale; lo stesso legale rappresentante deve certificare, sotto la propria responsabilità, le modalità e la data di approvazione di tale atto.
    Con riferimento al profilo formale degli atti, si precisa che ogni attestato contenente informazioni e dati rilevanti ai fini della procedura in esame deve essere completo di data e firma autenticata (da pubblico ufficiale) del legale rappresentante dell 'associazione.

Ulteriori requisiti di cui alla lett.b) dell'art. 26 co.3 del d.lgs. n.206/2007

Adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, rappresentatività elettiva delle cariche interne e assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

La previsione normativa in esame ha espressamente indicato taluni precisi requisiti che l'associazione è tenuta a possedere ai fini dell' accoglimento della domanda. Più specificamente:

A) Un ordinamento a base democratica

In ordine a tale requisito va precisato che non vi sono precise indicazioni normative che abbiano proceduto ad una definizione chiara del suddetto requisito.

Sotto il profilo sistematico, può dirsi che analogo requisito è stato espressamente richiesto, ad esempio, in ambito costituzionale (vd. art.39 cost.) nonché a livello di legge ordinaria (vd. art. 137 d. 19s. n. 206/205), ma anche in tali casi non sussiste una precisazione specificazione definitoria.

Dall'analisi degli ambiti di intervento normativo sopra indicati può ricavarsi, comunque, un dato di fondo: che, cioè, l'ambito di verifica deve essere sostanzialmente diretto all'accertamento della sussistenza di quei requisiti minimi che consentano ai singoli soci di potere, non solo in astratto, ma anche concretamente: a) partecipare alle decisioni sulle attività svolte dall'associazione a tutela degli associati; b) valutare l'operato degli organi di gestione e di sostituirli in sede di rinnovo delle cariche sociali; c) presentarsi alle elezioni associative proponendo linee alternative alle iniziative intraprese dagli organi in scadenza.

Sotto tale profilo, le previsioni normative interne e regolamentari devono essere tali da prevedere libere elezioni degli organi rappresentativi nonché il potere di approvazione delle deliberazioni e del bilancio e di consentire a qualunque associato professionista di potere esprimere, anche in via indiretta, le proprie scelte sui componenti dell'organo di direzione che ha il potere di gestione.

Particolare rilievo assume, quindi:

  1. la modalità di elezione degli organi rappresentativi, dovendosi sempre consentire all'associato di potere esprimere la propria preferenza e di eleggere il proprio candidato;
  2. la modalità di elezione degli amministratori e della loro sostituzione;
  3. la sussistenza di specifici poteri di verifica e di controllo dell'operato dei singoli organi e segnatamente dei soggetti aventi poteri rappresentativi e gestionali.

B) Il fine non di lucro

Tale requisito deve essere espressamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto.

C) la precisa indicazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce.

A tal proposito deve chiarirsi che il rilievo che l'associazione assume ai fini dell 'applicazione delle previsioni normative in esame consegue alla constatata sua posizione di soggetto posto a tutela di attività professionali che si caratterizzano per le loro specifiche peculiarità, tali, in particolare, da rendere necessario oltre che utile che, in sede di formazione delle ipotesi e proposte per la formazione di piattaformi comuni, sia sentito l'ente esponenziale specificamente costituito a tutela degli interessi di coloro che esercitano l'attività professionale non regolamentata. La precisa identificazione dell'attività professionale e la esatta delineazione dei suoi tratti caratterizzanti, assumono dunque rilievo in quanto:

  1. consentono di accertare chiaramente l'ambito di svolgimento dell'attività e della conseguente tutela;
  2. consentono di verificare, di conseguenza, i limiti di tutela degli interessi dei singoli associati, posto che gli ambiti di rappresentatività sono definiti dal contenuto dell' attività professionale svolta;
  3. consentono di accertare se sussistano i presupposti per una valenza autonoma degli interessi di cui l'associazione è posta a tutela rispetto ad altre professioni oggetto di regolamentazione interna;

Pertanto, ai fini dell' esame della sussistenza del requisito in esame:

  1. è necessario che sia chiaramente specificato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, il contenuto specifico dell'attività professionale a tutela della quale è stata istituita l'associazione;
  2. devono essere indicati gli articoli dello statuto e del regolamento in cui si rinviene la precisa identificazione dell' attività professionale cui l'associazione si riferisce;
  3. deve essere indicata la specifica correlazione tra i titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione e l'attività professionale cui l'associazione si riferisce;
  4. poiché l'associazione deve tutelare fondamentalmente gli interesse dei professionisti a tutela dei quali essa è stata costituita, è necessario che siano i soci professionisti a prendere parte attiva alla vita sociale. Sotto tale profilo, nel caso vi siano diverse categorie di soci (ordinari, aderenti, studenti, e così via), è necessario che sia specificata la proporzione tra i diversi soci nell'ambito dell'associazione negli ultimi anni, quali categorie di soci abbiano diritto di voto e come vengano rappresentati all'interno dell'associazione;
  5. è necessario che sia chiarito con esattezza quali tra i soci devono essere considerati professionisti ed in relazione a quali profili si differenzino da altri eventuali soci iscritti, specificando eventuali differenze di partecipazione alla vita associativa;
  6. è necessario che si precisi quanti sono i soci non professionisti rispetto ai professionisti iscritti. Al fine di agevolare la lettura della documentazione, deve essere precisato in uno schema riassuntivo quanti soci risultino iscritti all'associazione per ognuna delle possibili tipologie, specificandone il numero per ciascuna regione.

Circa, poi, la possibilità che soci dell'associazione siano enti, deve risultare chiaramente che le stesse associazioni aderenti a loro volta perseguano le medesime finalità e siano rappresentative di soci che a loro volta svolgono l'attività professionale tutelata dall'associazione e siano in possesso di determinati titoli professionali o di studio, come previsto dall' art. 26 co.3 letto b) del d.lgs. n.206/2007. Deve dunque essere precisato dal legale rappresentante in sede di presentazione della domanda, se vi siano associazioni professionali attualmente iscritte come soci e se nelle stesse vi siano soci che non svolgono l'attività tutelata dall'associazione.

E' comunque importante:

  1. che sia data precisa indicazione dei requisiti che deve avere un ente per iscriversi all'associazione, oltre che dei requisiti di iscrizione richiesti ai soci degli enti "associati";
  2. che sia precisato se effettivamente vi siano enti iscritti e in che proporzione.

Si esclude invece la possibilità di iscrivere nell'elenco di cui all'art. 26 associazioni che abbiano tra gli iscritti società di capitali (quindi, a scopo di lucro).

D) la indicazione dei titoli professionali o di studio richiesti per farne parte

In relazione a quanto previsto dall'art.26 comma terzo, lett.b) del d.lgs. 206/2007, si evidenziano i seguenti punti:

  1. nello statuto devono essere chiaramente precisati i titoli professionali o di studio richiesti ai diversi tipi di soci eventualmente previsti, illustrando le differenze nei profili professionali;
  2. in sede di presentazione della domanda di iscrizione, devono essere indicati gli articoli dello statuto e del regolamento in cui si rinviene la precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per far parte dell'associazione;
  3. non ha rilievo la previsione, tra i requisiti di ammissione, di titoli generici, non specificati, eventualmente da sottoporre alla valutazione dell'associazione di  volta in volta, essendo invece necessario che gli stessi siano precisati a priori quali requisiti di ammissione in relazione alla struttura aperta dell'associazione; deve, comunque, essere precisato quali sono gli eventuali "casi particolari" nei quali è possibile l'ammissione a socio ordinario, evidenziando anche in questo caso i titoli professionali o di studi comunque richiesti;
  4. è opportuno, al fine di chiarire il titolo professionale rivestito dagli associati, che sia presentata una attestazione del legale rappresentante con la quale si dichiari che gli iscritti sono professionisti che hanno conseguito il proprio titolo nello svolgimento della rispettiva attività o che hanno comunque conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto della associazione. Nel caso in cui vi siano studenti o comunque soci non professionisti iscritti all'associazione, tale tipologia di iscritti deve essere inserita in una sezione a parte, senza diritti partecipativi, posto che dell'eventuale presenza di studenti all'interno dell'associazione non può tenersi conto ai fini della valutazione della rappresentatività dell 'associazione. È necessario, comunque, che sia precisato se nell'associazione vi siano iscritti. . con tali caratteristiche, ed in caso affermativo, in quale rapporto numerico si trovino rispetto ai soci professionisti;

E) la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità. La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività degli organi interni.

In relazione ai suddetti requisiti, è necessario che siano indicati espressamente gli articoli dello statuto in cui si rinviene la rappresentatività elettiva delle cariche interne, nonché siano garantiti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità.

F) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

L'interesse precipuo del legislatore è quello di potere contare su di una struttura associativa effettivamente operante, in condizioni, quindi, di potere assicurare una perdurante attività al fine di tutelare in modo continuo e permanente gli associati.

È, quindi, necessario che:

  1. sia precisato dal legale rappresentante secondo quali specifiche modalità operative ed organizzati ve l'associazione risponda a questo requisito, anche al fine di poter accertare che sia i singoli iscritti che questa autorità di vigilanza possano costantemente contare su soggetti e strutture di riferimento stabili (servizi di segreteria, sedi per riunioni assembleari, dotazione di adeguati mezzi di comunicazione );
  2. si evidenzi se e dove si svolgono eventuali corsi di formazione;
  3. quale sia l'entità del personale adibito all'associazione che presti attività lavorativa di lavoro subordinato a tempo indetemIinato o part-time.

La tenuta di un elenco degli iscritti


Art.26 co.3 lett. c) del d.lgs. n.206/2007: tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.
Lo scopo della norma è quello di dare precisa contezza in ordine alla effettiva capacità rappresentativa dell'associazione, concretamente visualizzabile mediante una corretta tenuta dell'elenco degli iscritti; il riferimento alla indicazione delle quote versate dai singoli associati ha la finalità di' rendere evidente la effettiva struttura associativa non caratterizza da scopo di lucro ed il cui sostentamento trova esclusivo alimento nel versamento delle quote sociali.

Tenuto conto di tali profili, è necessario che siano precisate le modalità di tenuta dell'elenco degli iscritti, la misura della quota associativa e le modalità di versamento all'associazione: a tal fine, è necessario che si produca un attestato a firma del legale rappresentante dell 'associazione che indichi il numero degli iscritti e la quota richiesta ai soci, indicando tali dati per ognuno degli ultimi quattro anni.

Il sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Art.26 co.3 letto d) del d.lgs. n.206/2007 -sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.
Qualora l'ente abbia un codice deontologico con possibilità di sanzioni, deve essere inviata copia datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con firma autenticata da pubblico ufficiale; lo stesso legale rappresentante deve certificare, sotto la propria responsabilità, le modalità e la data di approvazione di tale atto.
Devono comunque essere indicati gli articoli dello statuto e del regolamento in cui si rinvengono disposizioni finalizzate ad irrogare sanzioni, ad istituire un eventuale collegio dei probiviri o comunque connesse all'affermazione ed all'applicazione dei principi deontologici dell'associazione.

La previsione di un obbligo di formazione permanente

Art. 26 co.3 letto e) del d.lgs. n.206/2007 -previsione dell'obbligo della formazione permanente.
La legge prevede che l'associazione si ponga a tutela non solo del singolo professionista, ma anche degli interessi dei terzi che si trovino a ricevere la prestazione professionale.
Sotto tale profilo, la previsione normativa in esame si pone nella linea di imporre, per mezzo dell'associazione rappresentativa, un obbligo di formazione permanente del singolo associato, strùmento ritenuto idonei per un miglioramento della professionalità e, di conseguenza, del livello generale della prestazione professionale assicurata.

A tal proposito, si richiede che:

  1. siano indicati espressamente, in sede di presentazione della domanda, gli articoli dello statuto e del regolamento in cui si rinvengono disposizioni relative all'obbligo della formazione permanente e non alla mera possibilità di usufruirne;
  2. sia previsto espressamente il suddetto obbligo di formazione permanente in sede di statuto associativo, con la precisazione che l'ente può procedere direttamente ad organizzare corsi di aggiornamento professionale con rilascio del relativo attestato; in tal caso, sia in sede di statuto che di regolamento devono prevedere un elenco dell' attività formativa (corsi, seminari, convegni...); in alternativa, lo statuto o il regolamento possono prevedere la possibilità, per gli iscritti, di conseguire in altro modo attestati di equivalente professionalità, che saranno, se idonei, riconosciuti dall ' ente stesso come validi ai fini dell' aggiornamento.

Diffusione su tutto il territorio nazionale

Art. 26 co.3 letto f) del d.lgs. n.206/2007 -diffusione su tutto il territorio nazionale.
Va premesso che la norma in esame deve essere valutata in stretta relazione con l'esigenza di avere contezza precisa della capacità rappresentativa dell'associazione -- sul territorio nazionale.
A tal proposito, preme evidenziare che ciò che rileva è la presenza di soci nelle diverse regioni del territorio, sicché deve emergere, dalla documentazione trasmessa, che i soci siano ugualmente distribuiti sull' intero territorio nazionale.

Ciò posto, si richiede che:

  1. sia precisato dal legale rappresentante dell'associazione in quali articoli lo statuto e il regolamento prevedano la diffusione territoriale nazionale dell'associazione;
  2. sia precisato se e in quali termini concretamente l'associazione "sia diffusa su tutto il territorio dello Stato con proprie articolazioni" , specificando, se così non fosse, per quali motivi la diffusione non può dirsi operante sull 'intero territorio nazionale per oggettive ragioni;
  3. sia precisato il numero dei soci professionisti, specificando quanti siano in ogni regione, nonché quanti e quali siano i rappresentanti locali (a livello regionale), identificabili mediante indirizzo, numero di telefono, e-mail. Va evidenziato che la differenziazione per regioni deve riguardare anche la tipologia di soci, nei casi in cui tra gli iscritti siano presenti diverse categorie di associati, in particolare professionisti e non professionisti.

Mancata pronuncia di condanne passate in giudicato

Art. 26 co.3 letto g) del d.lgs. n.206/2007 -mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.
A tal proposito è necessario che il legale rappresentante attesti di non avere subito condanne con sentenze passate in giudicato in relazione all'attivita' dell'ente, mediante produzione di certificazione del Tribunale competente oppure di attestazione ai sensi dell'art.46.1 letto a) del D.P.R. n.445/2000, corredata dalla copia di un documento di identità.

Tutta la documentazione deve  essere prodotta in duplice copia.



 


 

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