Organismi di conciliazione: iscriversi al registro
La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall’azione in giudizio. Il conciliatore, quindi, è prima di tutto un mediatore, che guida le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell’accordo.
L’istituzione del Registro degli organismi di conciliazione è prevista dagli articoli 38–40 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Il registro degli organismi di conciliazione è una banca di dati tenuta presso il ministero della giustizia sotto la vigilanza del Responsabile del registro, il Direttore generale per gli affari civili o un suo delegato, nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda siano stati iscritti nel registro.
La presentazione della domanda
La domanda, presentata secondo il modello approvato dal Responsabile del registro e corredata di tutti gli allegati richiesti deve essere inviata al Responsabile stesso con modalità cartacee e successivamente anche telematiche che ne assicurino il ricevimento. Decorsi novanta giorni dal ricevimento della domanda, senza che il responsabile abbia provveduto, si provvede comunque all’iscrizione (art. 5, co. 5, d.m. 222/2004). Tuttavia è ammessa, per una sola volta, la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati, con valore interruttivo del termine di novanta giorni per il provvedimento di assenso o di diniego all’iscrizione (art. 5, co. 4, d.m. 222/2004).
Il modello di domanda
Il modello di domanda si articola in quattro sezioni e in quattro appendici che devono essere compilate nel formulare la domanda; ciascuna pagina della domanda è sottoscritta per specifica approvazione delle informazioni e delle dichiarazioni rilasciate, della cui veridicità e osservanza il legale rappresentante assume la corrispondente responsabilità.
la sezione prima
La sezione prima contiene la denominazione e l’indicazione della natura giuridica del richiedente (camera di commercio od organismo camerale, ente istitutivo ovvero organismo autonomo di carattere pubblico o privato). Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.
la sezione seconda
La sezione seconda contiene i dati del legale rappresentante del richiedente, di cui alla sezione precedente.
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.
la sezione terza
La sezione terza contiene i dati del richiedente (organismo autonomo soggetto di diritto ovvero ente istitutivo, qualora l’organismo non sia un soggetto di diritto a sé), con indicazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie e degli indirizzi di posta elettronica alle quali potranno essere fatte validamente le comunicazioni attinenti alla iscrizione e alla successiva permanenza nel registro.
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.
la sezione quarta
La sezione quarta contiene l’indicazione dei requisiti per l’iscrizione, indicati dall’art. 4 d.m. 222/2004.
Conformemente alla disposizione regolamentare, la sezione deve essere compilata nei seguenti termini:
lett. A), B), C), D), E) ultimi 4 alinea, solo dagli enti/organismi pubblici o privati
lett. E) primi 2 alinea, F), G), H) da tutti i richiedenti, incluse le camere di commercio e gli organismi camerali.
l’appendice prima
La prima appendice è dedicata ai requisiti di onorabilità e all’elenco nominativo; essa è composta di due sezioni (A e B), la prima delle quali deve essere compilata dai soli enti/organismi di carattere privato, mentre la seconda deve essere compilata da tutti gli enti/organismi diversi dalle camere di commercio e dagli organismi camerali.
l’appendice seconda
La seconda appendice contiene l’elenco nominativo dei soggetti nominativamente indicati, o, a seconda dei casi, lavoratori dipendenti dedicati a compiti di segreteria.
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.
l’appendice terza
La terza appendice contiene l’indicazione nominativa dei conciliatori, con indicazione dei titoli abilitanti e dei requisiti di onorabilità, nonché i dati sul rapporto con l’ente di carattere esclusivo o meno e la sua natura giuridica ed economica.
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti e sottoscritta altresì da ciascun conciliatore.
l’appendice quarta
La quarta appendice contiene l’indicazione della durata, del massimale e della compagnia con la quale il richiedente abbia stipulato la polizza assicurativa prevista dall’art. 4, co. 2, lett. b), con la dichiarazione del legale rappresentante dell’ente/organismo che il rischio assicurato corrisponde al modello di rischio indicato nell’appendice.
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti tranne le camere di commercio e gli organismi camerali.
A corredo della domanda devono essere presentati i seguenti allegati:
a. Atto costitutivo dell’Ente o dell’Organismo
b. Statuto dell’Ente o dell’Organismo
c. Atto istitutivo dell’Organismo non autonomo soggetto di diritto
d. Statuto dell’organismo non autonomo soggetto di diritto
e. Bilancio o rendiconto economico e patrimoniale degli ultimi due esercizi
f. Documentazione ulteriore della capacità patrimoniale (facoltativo)
g. Polizza assicurativa conforme al modello di cui alla Appendice quarta
h. Certificazione onorabilità dei soci/associati
i. Certificazione onorabilità dei rappresentanti/amministratori
l. Regolamento di procedura
m. Tabella delle indennità
n. Dichiarazione del legale rappresentante in ordine alle garanzie di indipendenza, riservatezza e imparzialità
o. Dichiarazione sull’idoneità della sede del servizio
p. Dichiarazione sulla trasparenza amministrativa e contabile, anche relativamente al rapporto giuridico ed economico con i conciliatori
q. Autocertificazione dei conciliatori dei requisiti di cui all’art. 4, co. 4, lett. b), d.m. 23 luglio 2004, n. 222 (requisiti di onorabilità, di qualificazione professionale e di disponibilità esclusiva)
r. Dichiarazione dei conciliatori di cui all’art. 6, co. 2, d.m. 23 luglio 2004, n. 222
s. Indicazione dei soggetti nominativamente indicati di cui all’art. 4, co. 5, d.m. 23 luglio 2004, n. 222
N.B. Gli organismi camerali sono tenuti a depositare solo gli allegati sub lett. a), b), c), d) (a seconda di quanto appropriato), l, m, r, s.
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