Titoli professionali: riconoscimento titoli conseguiti in Paesi Ue

aggiornamento: 24 luglio 2023

 

 

I professionisti comunitari che hanno conseguito nell'ambito dell'Unione Europea la propria qualifica professionale - e vogliono esercitare in Italia la propria attività in settori che l’ordinamento italiano riserva ai professionisti iscritti all’albo - devono chiederne il riconoscimento.

Le professioni per le quali si chiede il riconoscimento al Ministero della giustizia sono:

  • agrotecnico / agrotecnico laureato
  • assistente sociale / assistente sociale junior
  • attuario / attuario junior
  • avvocato
  • dottore commercialista ed esperto contabile
  • dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
  • geologo / geologo junior
  • geometra e geometra laureato
  • giornalista
  • ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell’informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell’informazione junior
  • perito agrario e perito agrario laureato
  • perito industriale e perito industriale laureato
  • tecnologo alimentare

Come indicato all'art. 9 della legge n. 3/2018, la vigilanza sulle professioni di biologo e chimico è stata attribuita al Ministero della salute a decorrere dal 15 febbraio 2018.

Con DM del 27 febbraio 2020 n.60 (GU n. 155 del 20/06/2020) è stato istituito l’elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici, tenuto presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Per la professione d’ingegnere si indicano di seguito (voce: documenti necessari ai fini del riconoscimento, punto b.1) le materie di riferimento per le misure compensative, che si distinguono in base al settore/sezione dell’albo per il quale si chiede il riconoscimento.

 

Per la professione di perito industriale e perito industriale laureato, considerato l’elevato numero di specializzazioni, per l’individuazione delle materie di riferimento per le misure compensative, si rinvia al Regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata in lingua italiana, utilizzando l’apposito modulo preferibilmente in forma dattiloscritta.

La domanda di riconoscimento con la relativa documentazione possono essere inviate a mezzo posta all'indirizzo indicato in alto a destra sulla domanda medesima o inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it  o alla pec prot.dag@giustiziacert.it

 

  1. Indicare con chiarezza indirizzo (residenza e domicilio, se diverso), CAP, recapito telefonico e indirizzo mail, se possibile PEC (posta elettronica certificata).
  2. L’iscrizione (oppure la possibilità di iscrizione: accesso) nell’albo professionale va indicata solo se è obbligatoria ai fini dell’esercizio della (o dell’accesso alla) professione nello Stato in cui è stata conseguita la qualifica.
  3. L’ indicazione di settore e sezione viene richiesta ai sensi del d.p.r. n. 328/2001 soltanto per gli albi professionali che in Italia sono ripartiti in sezioni e in alcuni casi in settori. 

 

I DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO

  1. copia di un documento di identità in corso di validità;
  2. documentazione relativa al titolo di studio specifico per l'attività professionale richiesta e percorso formativo (durata del corso accademico seguito, elenco degli esami sostenuti, con indicazione specifica di luogo e data in cui tali esami sono stati effettivamente sostenuti oppure con indicazione specifica di eventuali esami accreditati in quanto sostenuti in diverso Istituto e/o Paese). L’elenco degli esami è necessario per determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale.

    Per la professione d’ingegnere si dovrà produrre copia e traduzione semplice dei programmi degli esami universitari sostenuti nel paese di origine per permettere il confronto del percorso formativo seguito con quello richiesto in Italia e poter dare eventuale applicazione a misure compensative, ai sensi dell’art. 14, comma 1 della direttiva 2005/36/CE. In linea orientativa, le materie si distinguono in base al settore per il quale si chiede il riconoscimento, secondo il seguente criterio, sia per la sezione A che per la sezione B dell’albo professionale:

 

SEZIONI A e B

Settore civile – ambientale

  1. Fisica tecnica
  2. Architettura tecnica e composizione architettonica
  3. Urbanistica e pianificazione territoriale
  4. Topografia
  5. Scienza delle costruzioni
  6. Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni
  7. Geotecnica e tecnica delle fondazioni
  8. Costruzioni di ponti
  9. Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti
  10. Idrologia e Costruzioni idrauliche
  11. Impianti tecnici nell’edilizia e territorio

 

Settore industriale

  1. Fisica tecnica
  2. Tecnologia dei materiali
  3. Tecnologia meccanica
  4. Costruzioni di macchine
  5. Impianti energetici
  6. Impianti chimici
  7. Elettrotecnica e Impianti elettrici
  8. Impianti termoidraulici
  9. Impianti industriali
  10. Gestione dei progetti

 

Settore dell’informazione

  1. Ingegneria del software
  2. Elettronica applicata
  3. Sistemi e impianti per telecomunicazioni
  4. Ingegneria delle radiofrequenze
  5. Economia e organizzazione aziendale
  6. Tecnologia per il controllo e l’automazione
  7. Tecnologia elettronica

 

  1. Se la professione è regolamentata nel Paese in cui si è acquisita la qualifica, si chiede un’attestazione rilasciata dall’Autorità competente (individuata ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) della direttiva 2005/36/CE) che indichi i requisiti richiesti dalla legislazione dello Stato membro per ottenere la qualifica professionale (e se il richiedente è in possesso di tali requisiti), quali attività professionali si possono esercitare in seguito al percorso formativo seguito dal richiedente, e il livello del titolo rispetto all'art. 11 della direttiva 2005/36/CE; eventuale certificato di iscrizione (oppure attestato o autocertificazione sul possesso dei requisiti per l’iscrizione) all’ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l’esercizio o l’accesso alla professione.

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. a) della Direttiva 2005/36/CE, per «professione regolamentata» si intende: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

 

  1. Nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata nel Paese di origine (se quindi l’ordinamento interno del Paese di origine non richieda alcun requisito particolare per accedere alla professione o per poterla esercitare, né per utilizzare il titolo professionale), il richiedente potrà dimostrare il possesso di una formazione regolamentata (con attestazione dell’autorità competente: v. lettera e) o il possesso di almeno un anno di esperienza professionale (svolto negli ultimi dieci anni), con certificazione rilasciata dall’ente presso il quale è stata prestata la propria opera professionale, specificando il periodo e il contenuto delle prestazioni effettuate. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l’attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.
  2. Esiste inoltre la possibilità che uno Stato membro non regolamenti una determinata professione, ma che preveda una “formazione regolamentata” ai sensi dell’art. 3.1 lettera e) della Direttiva 2005/36/CE: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale. In questo caso, il riconoscimento avviene secondo la procedura prevista in caso di professione regolamentata.
  3. Attestazione di non esistenza di impedimenti di natura professionale all’esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalla competente Autorità del paese di origine e/o provenienza.
  4. Attestato/i relativi ad eventuale esperienza professionale eventualmente svolta nel settore relativo alla professione per la quale si chiede il riconoscimento, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti), con descrizione il più possibile dettagliata delle attività svolte e del relativo periodo, rilasciati dall’ ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l’attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.
  5. Eventuali ulteriori informazioni inerenti al titolo per il quale si chiede il riconoscimento.
  6. Tre marche da bollo da euro 16,00 (una per la domanda di riconoscimento, una per il decreto di riconoscimento e una per la copia conforme del decreto stesso). In alternativa rispetto all’invio materiale delle marche medesime, è possibile far pervenire con la documentazione allegata alla richiesta di riconoscimento copia di ricevuta del bonifico dell’imposta di bollo dovuta (pari ad euro 48), da effettuare a favore di: "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01. IMPOSTA: Imposta di bollo”. Nella causale si indicherà nome, cognome, codice fiscale, e: "richiesta di riconoscimento - Direttiva 2005/36/CE”.​

 

Se, al termine del procedimento, si vuole chiedere la restituzione di eventuale documentazione inviata in originale o copia autentica, è preferibile chiederlo congiuntamente alla domanda iniziale, allegando anche una fotocopia semplice di tutta la documentazione per la quale si chiede la restituzione.

 

FORMALITÀ RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE

I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento possono essere presentati in copia semplice o autentica di originale.

Nel caso di copia semplice, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i dati relativi ai punti a), b), e d), devono risultare da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato secondo il fac-simile allegato, che specifichi data e luogo relativi ai singoli dati autocertificati (es. data e luogo del superamento di un esame o del conseguimento di un titolo).

Si fa presente che in questo caso l’Ufficio potrà procedere - a norma dell’art. 71 del citato D.P.R. - ad una verifica a campione, interessando le competenti Autorità.

È sufficiente produrre una traduzione semplice della documentazione.

L’esperienza professionale deve essere documentata esclusivamente con documenti in originale o in copia conforme all’originale.

ESAME DELLE DOMANDA

Se dall’esame della domanda emerge una carenza formativa in relazione a materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, all’interessato viene richiesto il superamento di una prova attitudinale o lo svolgimento di un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile). Al fine della valutazione della misura compensativa, vengono valutati anche studi ed esperienze professionali, se adeguatamente documentati, al fine di un’eventuale diminuzione della misura stessa.

 

Normativa di riferimento




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