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Scheda pratica - Certificato dei carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza di procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto.

Il certificato può essere richiesto: 

  • dall’interessato
  • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
  • dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.

 

La richiesta va presentata dall’interessato munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello apposito.
Per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto si richiede la copia del permesso di soggiorno.

Casi particolari:

  • per i minorenni, la domanda va presentata dal genitore esercente la  potestà genitoriale
  • per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina
  • la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato.

 

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

Costi:*

Il costo del rilascio del certificato è pari a € 3,54. Qualora sia richiesto con urgenza il costo è raddoppiato.

Il certificato dei carichi pendenti è esente dal bollo.

Nei casi di seguito specificati il rilascio è gratuito:

  • certificato richiesto per esibizione nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/1973)
  • adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/1983)
  • domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
  • certificato da produrre in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.p.r. 115/2002)

 

*L'art. 1, comma 486 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto modifiche al pagamento dell'imposta di bollo sui certificati penali. Sull'ampiezza del contenuto della norma, in particolare sull'eventuale applicabilità del pagamento del bollo, oltre che al certificato penale in senso stretto (certificato contenente le condanne definitive) ad altri certificati in materia penale, quali il certificato dei carichi pendenti, si dovrà pronunciare l'Agenzia delle Entrate, alla quale è stato inoltrato un quesito.

 

Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 1°gennaio 2012 il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.



aggiornamento: 23 aprile 2013

 

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