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Certificato del casellario giudiziario

  • I certificati del casellario hanno termine di validità?

    Sì, la validità dei certificati del casellario è stabilita in sei mesi, conformemente a quanto previsto per le altre attestazioni concernenti stati e fatti personali.

  • Nel certificato penale rilasciato all’interessato risultano comunque tutte le iscrizioni in materia penale esistenti nel casellario giudiziale?

    No. Non risultano infatti le iscrizioni indicate dall’art. 25 del Testo unico n. 313/2002, tra le quali le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”, quelle emesse dal giudice di pace, ovvero da altro giudice per i reati di competenza del primo, le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

  • L’interessato deve motivare la richiesta del certificato penale?

    No

  • Poiché dal certificato penale richiesto dall’interessato non risultano tutte le iscrizioni riguardanti lo stesso, come può questi verificare la correttezza di tutte le iscrizioni a suo carico?

    Attraverso lo strumento della “visura a richiesta degli interessati”. La visura è uno strumento introdotto dal T.U. n. 313/2002.

  • Se dal certificato penale o dalla visura risulta non corretta una determinata iscrizione, cosa può fare la persona interessata?

    Può rivolgersi al tribunale del luogo di nascita il quale, in composizione monocratica e con le forme previste per il procedimento di esecuzione, decide su tutte le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati del casellario.

  • Se l’interessato è nato all’estero, qual è il tribunale competente sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale?

    Il Tribunale di Roma che ha competenza all’iscrizione delle notizie nel casellario, ma non al rilascio del certificato stesso.

  • Nel certificato richiesto da un’amministrazione pubblica risultano tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a nome della persona di cui si chiede la certificazione?

    No. Per i certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche o dai gestori di pubblici servizi sono stabilite le medesime esclusioni già previste per i certificati richiesti dagli interessati. Tuttavia è possibile che le predette amministrazioni richiedano un certificato generale contenente la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona ai soli fini dell’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero del controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato.

  • Le medesime limitazioni valgono anche per l’autorità giudiziaria?

    No. La magistratura penale acquisisce il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nel casellario che riguardano una determinata persona.

  • Può il pubblico ministero o il difensore dell’imputato richiedere il rilascio di un certificato del casellario relativo alla persona offesa o al testimone?

    Sì, previa autorizzazione del giudice procedente. In tal caso il certificato si riferisce a tutte le iscrizioni esistenti nel casellario.

 

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