Visura delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico sul Casellario) ha introdotto, all'art. 33, la possibilità di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale.
La visura non ha efficacia certificativa, quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro ma consente un controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica.
La richiesta di visura accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità dell'interessato, può essere presentata presso qualsiasi procura della Repubblica e non richiede alcuna motivazione. Non è inoltre soggetta al pagamento di diritti o bolli.
La richiesta può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purché abbia specifica delega da parte dell'interessato per la presentazione della domanda. Se si vuole che il delegato possa anche ritirare la visura, occorre precisarlo nella delega. La delega deve poi essere in ogni caso accompagnata dalla fotocopia del documento di identità sia del richiedente sia del delegato.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 (Testo unico sul Casellario)
decreto dirigenziale 25 gennaio 2007
decreto dirigenziale 1 agosto 2005
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