Autorizzazione per il rilascio del passaporto
L’autorizzazione per il rilascio del passaporto è necessaria
• per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
• per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
• per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita
Normativa di riferimento:
art. 24 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3: "Modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185 in materia di rilascio dei passaporti"
vedi anche sentenza C.Cost. n° 464/97 (filiazione naturale – equiparazione)
Per altre informazioni:
URP uffici giudiziari Genova
aggiornamento: 15 settembre 2011
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