Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
I genitori del minore, per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio, devono richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare.
L’autorizzazione deve essere richiesta per:
• alienazioni;
• ipoteche;
• costituzioni di pegno;
• accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
• accettazioni di donazioni;
• scioglimento di comunioni;
• stipulazioni di mutui;
• locazioni ultranovennali;
• transazioni e compromessi;
• riscossione di capitali.
Per altre informazioni:
Uffici giudiziari di Genova
Normativa di riferimento: art. 320, comma 3, 4 cod.civ.; art. 45, disp. att. cod.civ.; artt. 737, 742 bis c.p.c.
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