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Equa riparazione

La Corte europea sui diritti dell’uomo ha sopportato finora un gravoso carico di lavoro, essendo chiamata a pronunciarsi sul rispetto del diritto ad un processo equo e di durata ragionevole, stabilito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848.
L’articolo 35 della Convenzione dispone altresì che la Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione definitiva.

In Italia, la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 ha introdotto il secondo comma dell’articolo 111 della Costituzione che prevede il principio del giusto processo, in base al quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità ed, in particolare, la legge ne assicura la ragionevole durata.
 
L’Italia ha violato sistematicamente il “termine ragionevole” del processo e per porvi rimedio, oltre alla previsione di una riforma della giustizia che renda celeri e spediti i procedimenti, è stata istituita una giurisdizione interna per l’accertamento della violazione e della quantificazione dell’indennizzo, così da ridurre la mole di ricorsi presentati alla Corte di Strasburgo.
Pertanto, nel nostro ordinamento, è stata introdotta la legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta “legge Pinto”, che ha fissato il principio del diritto ad un’equa riparazione, ed ha trasferito presso le Corti d’appello la competenza a decidere sulle richieste di equo indennizzo per chi ha subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, per il mancato rispetto della ragionevole durata del processo.

La Cassazione ha recentemente statuito che la ragionevolezza della durata di un processo va verificata in relazione alla singola fattispecie, facendo riferimento ai criteri interpretativi adottati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, vale a dire tre o quattro anni per il primo grado, due anni per il secondo ed uno per i gradi successivi. Tali parametri hanno comunque un valore puramente orientativo e possono variare in funzione della complessità del procedimento. (Cassazione – sentenza 19 gennaio 2005, n. 1094 e sentenza 17 ottobre 2002 n. 417).

La Suprema Corte di Cassazione si é pronunciata altresì in materia di risarcimento del danno derivante dalla durata non ragionevole di un processo in quattro significative sentenze:

• Cassazione sezione prima civile - Sentenza 10 giugno-8 agosto 2002 n. 11987; natura indennitaria e non risarcitoria della domanda di equa riparazione
• Cassazione sezione prima civile - Sentenza 18 giugno - 22 ottobre 2002 n. 14885; sfratti e giudizio di equa riparazione
• Cassazione sezione prima civile - Sentenza 30 settembre 2002 n. 15447; illegittima occupazione di fondo – durata ragionevole del processo – prova del danno
• Cassazione sezione prima civile - Sentenza 15 novembre 2002 n. 15449; giudizio di equa riparazione, prova del danno non patrimoniale

Attualmente è in discussione al Senato (A.S. n. 1440) il disegno di legge che introdurrà alcune modifiche alla legge n. 89 del 24 marzo 2001 relative a:

• introduzione del principio della cooperazione indispensabile della parte, che dovrà formulare la richiesta, al giudice procedente, di sollecita definizione del processo
• introduzione di una procedura amministrativa preliminare presso il presidente della corte d’appello che provvederà, con decreto esecutivo, al pagamento di un equo indennizzo
• previsione di un’eventuale fase contenziosa successiva