Riforma del Libro XI del codice di procedura penale per l'adeguamento alle Convenzioni internazionali

aggiornamento: 8 agosto 2014

L’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

È diffuso e fondato il convincimento che le attuali regole dell’assistenza giudiziaria non siano in grado di fornire idonee risposte alle sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale nel contrasto alle più gravi e diffuse manifestazioni criminali. La criminalità organizzata, soprattutto, ha esteso il suo raggio di azione a livello transnazionale ed internazionale, avvalendosi di tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell’informazione.

Si impone, pertanto, una più moderna ed efficace disciplina della materia, incidendo profondamento nel tradizionale assetto codicistico, secondo le seguenti direttrici:

  • maggiore semplificazione ed accelerazione delle procedure;
  • diversificazione delle regole di trattazione delle domande di assistenza degli altri Stati, a seconda che le stesse interessino o meno Stati dell’Unione europea, in ragione della particolare omogeneità di principi che connota lo spazio giudizio europeo;
  • conseguente sostanziale depoliticizzazione del sistema dell’assistenza giudiziaria in ambito europeo, in conformità alle convenzioni stipulate dall’Italia;
  • mantenimento, al di fuori dello spazio giudiziario europeo, di un doppio vaglio, politico oltre che giurisdizionale, circa la sussistenza in concreto delle condizioni dell’assistenza giudiziaria;
  • assorbimento nella generale disciplina dell’assistenza giudiziaria dei meccanismi procedurali relativi alla ricerca e al sequestro dei beni provento di reato e suscettivi di confisca.

L’estradizione

Mantenuta la tradizionale regola secondo cui non è possibile l’estradizione, salvo il caso di procedure semplificate giustificate dal consenso dell’estradando, senza garanzia giurisdizionale, occorre:

  • una netta distinzione delle aree di incidenza delle concorrenti potestà dell’autorità politica e dell’autorità giudiziaria, al fine di evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri;
  • una semplificazione del procedimento, potenziando i meccanismi di interlocuzione diretta dell’autorità giudiziaria con le competenti autorità dello Stato richiedente, pur nel rigoroso rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio.

Il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nello spazio giudiziario europeo.

La reciproca fiducia tra gli ordinamenti giuridici dei Paesi che compongono lo spazio giudiziario europeo esige l’inserimento nel codice di rito del nucleo fondamentale delle regole in tema di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie fra Stati membri dell’Unione Europea, attuando così una riforma che:

  • conferisca unitarietà e coerenza di indirizzo alla produzione normativa finalizzata all’adeguamento del sistema processuale agli obblighi già assunti in ambito europeo;
  • assicuri che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità siano tempestivamente eseguite nel territorio degli altri Stati dell’Unione;
  • elimini ogni preventiva valutazione del Ministro della giustizia sulla richiesta di riconoscimento, al fine di verificare l’eseguibilità in Italia della decisione straniera;
  • mantenga, in casi particolari, il potere in capo al Ministro della giustizia di garantire l’osservanza delle condizioni eventualmente richieste per l’esecuzione all’estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento.

 

Aggiornamento 11 agosto 2014


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