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Rieducazione, reinserimento sociale e lavorativo

La  riforma penitenziaria, attuata dalla legge 26 luglio 1975 n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà,  ha dato attuazione ai principi costituzionali in materia di esecuzione delle pene detentive, ed in particolare  al dettato dell'art. 27, comma 3 della Costituzione: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione".

Ai condannati e agli internati vengono proposti interventi  "che devono tendere al loro reinserimento sociale" ( art.1 dell'ordinamento penitenziario) e a "promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale" ( art.1  comma 2 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).

In questa sezione sono descritte le attività "del trattamento" che vengono proposte ai minorenni e giovani adulti (14-21 anni) che hanno commesso reati e si trovano in istituto per scontare una pena.
Il trattamento prevede un programma individualizzato che stimoli gli interessi, faccia emergere le attitudini, sia propedeutico al reinserimento sociale dei giovani.
L’approccio iniziale avviene attraverso attività espressive, culturali, sportive in grado di suscitare una risposta partecipativa dei ragazzi e le loro competenze relazionali e comunicative.

L'investimento principale dei 18 istituti penali per i minorenni è nell’istruzione e nella formazione professionale, al fine di consentire ai ragazzi, una volta concluso il periodo in carcere, di trovare lavoro. Infatti, come risulta dalle relazioni dei presidenti di Corte d’appello, fatte in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, molti dei ragazzi che entrano in carcere hanno un titolo di studio fittizio.