Sospensione del processo e messa alla prova
Il giudice può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova stessa.
Il processo è sospeso per un periodo non superiore a 3 anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni. Negli altri casi per un periodo non superiore ad 1 anno.
Il giudice provvede sulla base di un progetto elaborato dai servizi della giustizia minorile in collaborazione con i servizi dell'ente locale, al quale il minorenne deve dare la propria adesione e che in genere prevede il coinvolgimento della famiglia del minore e del tessuto sociale.
Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per interventi di osservazione, trattamento e sostegno anche in collaborazione con i servizi degli enti locali.
Inoltre, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
Decorso il periodo di sospensione, il giudice, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della sua personalità, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara estinto il reato.
(Articoli 28 e 29 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 27 del D.Lvo 272 del 28 luglio 1989)
848 800 110 