Misure di sicurezza
- Cosa sono le misure di sicurezza
- Libertà vigilata
- Riformatorio giudiziario
Cosa sono le misure di sicurezza
Sono applicabili ai minorenni non imputabili ai sensi degli art. 97 e 98 c.p. (per non aver compiuto gli anni 14 o per "incapacità di intendere e di volere", cosiddetta immaturità) autori di reato e ai minorenni condannati.
Con la sentenza di non luogo a procedere il giudice può applicare, su richiesta del pubblico ministero, una misura di sicurezza in via provvisoria, se ricorrono le condizioni indicate all'art.224 del c.p..
La richiesta del pubblico ministero di applicare una misura di sicurezza, accolta o respinta dal giudice, va sempre inviata al Tribunale per i minorenni.
La misura di sicurezza, applicata in via provvisoria, cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia del giudice senza che abbia avuto inizio il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni.
Il Tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità sociale e decide con sentenza sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili della giustizia e dell'ente Locale.
Il Magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la stessa deve essere eseguita vigila e impartisce disposizioni sull'esecuzione della misura di sicurezza anche attraverso contatti diretti con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori o chi ne fa le veci e i servizi della giustizia minorile. Il predetto magistrato può anche revocare la misura.
Quando è disposta una misura di sicurezza il minorenne è affidato ai servizi della giustizia minorile e dell'ente locale affinché svolgano interventi di sostegno e controllo al fine di avviare un processo di responsabilizzazione dello stesso.
La misura di sicurezza si esegue anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 272/89.
(Articoli 36, 37, 38, 39, 40 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)
Libertà vigilata
Si applica nei confronti di minorenni non imputabili autori di reato ed è eseguita nelle forme previste dagli artt.20 e 21 del D.P.R. 448/88: "Prescrizioni" e "Permanenza in casa". L'Autorità di pubblica sicurezza vigila sull'applicazione della libertà vigilata che non può avere durata inferiore ad un anno.
E' previsto che il giudice possa prescrivere attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l'educazione del minorenne al fine di non interrompere i processi educativi in atto.
(Articoli 20 e 21 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)
Riformatorio giudiziario
Si applica nei confronti di minorenni non imputabili autori di reato ed è eseguita nelle forme previste dall'art.22 del D.P.R. 448/88: "Collocamento in comunità".
E' previsto che il giudice possa prescrivere attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l'educazione del minorenne al fine di non interrompere i processi educativi in atto.
(Art.22 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)
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