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Misure cautelari non detentive

Cosa sono le misure cautelari non detentive

Sono misure limitative della libertà personale diverse dalla custodia cautelare che il giudice, tenuto conto delle esigenze cautelari e dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, può applicare nel corso del procedimento al minorenne imputabile: prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità.

Il giudice può disporle solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Quando è disposta una misura cautelare il minorenne è affidato ai servizi della giustizia minorile affinché svolgano interventi di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza dell'ente locale.

La misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. (art. 19 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 275 codice procedura penale)

Prescrizioni

Il giudice può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione al fine di non interrompere i processi educativi in atto; tali obblighi hanno efficacia per due mesi e sono rinnovabili una sola volta, per esigenze probatorie. Il giudice, nel prendere tale decisione, ascolta l'esercente la potestà genitoriale anche al fine di coinvolgerlo nell'attività di recupero.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa. (art. 20 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)

Permanenza in casa

Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al soggetto minorenne di permanere presso l'abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora. Contestualmente può disporre limiti e divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Il giudice può anche consentire al minore, con separato provvedimento, di allontanarsi dall'abitazione per ragioni di studio o lavoro o per svolgere altre attività utili alla sua educazione.

I genitori vigilano sul comportamento del minore consentendo, nel contempo, gli interventi di sostegno e controllo dei servizi della giustizia minorile e dell'ente locale.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità. (art. 21 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)

Collocamento in comunità

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata. Contestualmente può imporre eventuali specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione, al fine di non interrompere i processi educativi in atto.

Il responsabile della comunità collabora con i servizi della giustizia minorile e dell'ente locale.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può imporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
(art. 22 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 10 D.Lvo 272 del 28 luglio 1989)