Fase delle indagini preliminari
La fase delle indagini preliminari non si discosta, quanto a modalità e natura degli atti d'investigazione, da quella regolata dagli artt. 326 e ss. del codice di procedura penale; e ciò per l'espressa previsione dell'art. 1 del D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988, secondo il quale nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizione del decreto stesso e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, che devono tuttavia essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.
Diversa è peraltro la titolarità della direzione delle indagini (art. 327 c.p.p.), che spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in funzione di pubblico ministero, mentre l'attività di ricerca della prova trova anche nel procedimento penale minorile la sua disciplina negli artt. 244 e ss. del codice di procedura penale in materia di ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, così come è pienamente ammissibile, logicamente in presenza dei presupposti, il ricorso all'incidente probatorio di cui agli artt. 392 e ss. del predetto codice.
Salva l'ipotesi di richiesta al giudice per le indagini preliminari di emettere sentenza di proscioglimento per la irrilevanza del fatto, ipotesi che può trovare applicazione esclusivamente nel processo penale minorile (art. 27 del D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988), l'attività d'indagine preliminare si conclude, così come previsto per il processo a carico dei soggetti maggiori d'età, o con la richiesta di archiviazione (artt. 408, 411, 415 c.p.p.) o con la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416 e 417 c.p.p.) o con la richiesta di giudizio immediato (artt. 453 e 454 c.p.p.), tutti atti che rientrano nelle attribuzioni del pubblico ministero e devono essere presentati al giudice per le indagini preliminari.
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