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Fermo o arresto del minore

Arresto in flagranza

  1. gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
  2. fuori dei casi previsti dal comma primo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una comunità pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza.
  3. nell'avvalersi delle facoltà previste dai commi primo e secondo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.

Fermo di minorenne indiziato di delitto

  1. è in ogni caso consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni.

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo di un minorenne

  1. gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne danno immediata notizia col mezzo più rapido al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
  2. qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall' articolo 389 comma secondo del codice di procedura penale , chi ha proceduto all'arresto o al fermo conduce il minorenne davanti al pubblico ministero ovvero presso la comunità pubblica o autorizzata da questi indicata.
  3. il pubblico ministero può disporre che il minorenne rimanga presso la sua abitazione familiare.