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Condanna e sanzione

Fatta salva l'applicazione degli istituti che, secondo il D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988, sono suscettibili di dar luogo al proscioglimento dell'imputato ancorché riconosciuto colpevole del reato ascritto (irrilevanza del fatto, esito positivo della prova, perdono giudiziale), anche il processo penale minorile può naturalmente concludersi con una sentenza di condanna alle pene previste dal nostro ordinamento penale (reclusione e multa per i delitti e arresto e ammenda per le contravvenzioni).

Anche in questo ambito sono però ravvisabili alcune distinzioni, riguardanti in particolare l'obbligatorio riconoscimento della diminuente dell'età (art. 98, comma 1, del codice penale) e la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 del codice penale) fino al limite di tre anni di pena detentiva anziché i due stabiliti per i maggiorenni con età superiore ai 21 anni e i due anni e sei mesi per i maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni (ovviamente in tutti i casi si fa riferimento all'età all'epoca del commesso reato).

Sanzioni sostitutive

Quando il giudice ritiene di dover applicare ad un minorenne una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

Il magistrato di sorveglianza del luogo di abituale dimora del condannato provvede in ordine all'esecuzione della sanzione, tenendo conto anche delle esigenze educative del minorenne. Pertanto, ricevuta comunicazione della sanzione, convoca entro 3 giorni il minorenne, l'esercente la potestà genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi della giustizia minorile (art. 30 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988).