Tutela dei minori migranti
aggiornamento: 30 aprile 2009
Attuazione della Convenzione dei diritti del fanciullo Onu 1989, relativamente ai minori migranti non accompagnati
La Convenzione di New York impegna gli Stati a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione stessa ed a garantirli ad ogni fanciullo indipendentemente, tra l'altro, dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica e sociale.
Essi devono adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Con la legge n. 39/90, sono state gettate le basi per una politica complessiva dell'immigrazione, stabilendo il principio della programmazione dei flussi migratori nonché le procedure amministrative d'ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia.
Le successive leggi di modifica, fino alla legge Bossi–Fini, n. 189 del 30 luglio 2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", mirano a proporre un modello di integrazione sociale dello straniero e assicurano maggiori garanzie per la tutela ed il sostegno al minore, rispettandone la personalità ed i diritti sia se è figlio di genitori stranieri, sia se è affidato ad adulti stranieri. Si vedano
- D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535
Un'attenzione di rilievo, al fine di garantirne la protezione e tutela, è rivolta al minore migrante non accompagnato.
L'istituzione del Comitato Minori Stranieri di cui all'art. 33 del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", D.L.vo n. 286 del 25 luglio 1998 risponde ai dettati della Convenzione.
È composto da nove rappresentanti, di vari dicasteri, enti ed associazioni operanti nel settore, tra cui il Ministero della giustizia. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 535 del 9 dicembre 1999 ha definito i compiti del Comitato minori stranieri, affinché venga garantita la tutela dei minori stranieri in conformità con quanto previsto dalla Convenzione ONU.
I compiti riguardano sia i minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici, ossia autorizzati temporaneamente a soggiornare nel territorio dello Stato, sia quelli non accompagnati. Questi ultimi sono minori che non avendo la cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea e non avendo presentato domanda d'asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Si tratta, normalmente, di clandestini che hanno diritto, in quanto minori, a ricevere un trattamento differenziato rispetto ai clandestini adulti.
Il D.P.C.M. 535/99 ha attribuito al Comitato diversi compiti, per l'espletamento dei quali sono state adottate "le linee guida" d'intervento sia per i "minori accolti" che per "i minori non accompagnati".
Il Dipartimento giustizia minorile, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 535/99, ha emanato la circolare n. 1/2001 del 5 gennaio 2001, nella quale si richiama l'attenzione delle Direzioni dei centri per la giustizia minorile sulle seguenti disposizioni:
- l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comitato l'ingresso o la presenza sul territorio italiano di un minorenne straniero non accompagnato;
- la possibilità per i servizi minorili della giustizia di richiedere al Comitato provvedimenti urgenti nei confronti del minorenne straniero privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori;
- la necessità di segnalare al tribunale per i minorenni territorialmente competente i minori stranieri che escano dagli istituti penali per i minorenni e si trovino in stato di abbandono morale o materiale, affinché lo stesso tribunale possa emettere un provvedimento di affidamento nell'attesa di un eventuale rimpatrio assistito.
I minori che entrano nel circuito penale solitamente sono reclusi negli istituti penali minorili perché nell'ambiente esterno non vi sono situazioni tali da permettere l'applicazione di misure alternative o sostitutive alla detenzione.
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