aggiornamento: 7 giugno 2017

English version

Outing And Trickery (questo รจ reato!)

Traduzione letterale: Outing: rivelazione, venire allo scoperto.
                                       Trichery: frode, inganno.

Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia.

L’aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell’interessato, le confidenze spontanee (outing) dell’amico e le sue fotografie riservate o intime. Oppure può sollecitare l’”amico” a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete (fonte: www.ifos-formazione.com; www.document.library.istella.it).

 

aspetti socio giuridici

Condotta criminale:

  • art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
  • art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata)
  • art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene) depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016

 

aspetti giuridici

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo….”.

Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266], fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000".

 

altre informazioni

Sitografia:

http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie/ (ITA)

http://archive.adl.org/education/curriculum_connections/cyberbullying/glossary.pdf (EN)

 

vedi anche

Cyberstalking