Sottrazione internazionale
Per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale dei minori sono state stipulate apposite convenzioni internazionali, finalizzate a risolvere le controversie derivanti dagli illeciti trasferimenti.
In ogni Stato aderente sono state istituite le autorità centrali convenzionali con funzioni di raccordo tra il cittadino e le autorità giudiziarie ed amministrative di un altro Stato aderente alla convenzione.
Il Dipartimento per la giustizia minorile è stato designato quale Autorità centrale per le convenzioni internazionali rese esecutive in Italia con la Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (pubblicata sul S.O. alla G.U. del 29 gennaio 1994, n. 23). Le Convenzioni Internazionali sono:
- Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L’Aja 25 ottobre 1980)
E’ quella più utilizzata, soprattutto per le istanze di rimpatrio dei minori (per es. quando uno dei due genitori sottrae o trattiene illecitamente il figlio in un altro Paese) e per quelle relative all’esercizio del diritto di visita. Obiettivo è la protezione del minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro.
- Convenzione sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento (Lussemburgo 20 maggio 1980)
Obiettivo è la tutela del minore attraverso il riconoscimento delle decisioni in materia di custodia e affidamento anche nel Paese in cui il bambino è stato condotto.
- Convenzione in materia di protezione dei minori (L’Aja 5 ottobre 1961)
In tale ambito, i casi maggiormente trattati sono relativi, essenzialmente, alla tutela dei minori a rischio e dei loro beni.
Il Dipartimento per la giustizia minorile è stato designato Autorità centrale anche dal Regolamento 2201/2003 (Bruxelles II bis) entrato in applicazione il 1° marzo 2005. Tale Regolamento si pone l’obiettivo di garantire parità di condizioni a tutti i minori attraverso la regolamentazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.
Un'avvertenza particolare - Come ogni ambito in cui vi è sofferenza anche quello delle sottrazioni viene individuato come una buona attività per giungere ad un reddito insperato. Si ha notizia di alcuni soggetti che si propongono – anche via internet – come "consulenti" ai fini dell'avvio della procedura della restituzione del minore. Se non si ha di fronte un funzionario delle Autorità centrali o del Ministero degli affari esteri o di un avvocato in possesso di abilitazione di esercizio alla professione forense, diffidate della sua opera soprattutto se comporta costi: si rischia di perdere tempo e risorse economiche.
La procedura prevista dalla convenzione è assolutamente gratuita in Italia e nella maggior parte degli Stati aderenti.
Si precisa, infine, che, per l'avvio della procedura convenzionale solo in determinati Stati aderenti è necessario un legale di fiducia o, comunque, chiedere l'assistenza legale gratuita qualora ne ricorrono le condizioni.
Struttura di riferimento
Documenti
Schede pratiche
Legislazione
Link esterni
- Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato
- Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja
- Statistiche - casi pervenuti relativi alla Convenzione L'Aja 25 ottobre 1980 - I semestre 2009
- Statistiche - casi pervenuti relativi alla Convenzione L'Aja 5 ottobre 1961 - I semestre 2009
- Statistiche - casi pervenuti relativi al Regolamento CEE 2201/2003 (Bruxelles II bis), materia matrimoniale e responsabilità genitoriale - I semestre 2009
- Statistiche - casi pervenuti relativi alla Convenzione Lussemburgo 20 maggio 1980, ristabilimento dell'affidamento - I semestre 2009
- Statistiche - minori contesi nei casi di sottrazione internazionale (legge 64/94), segnalati e presi in carico - I semestre 2009
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