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Avviare un'attività in carcere

La legge 193/2000, cosiddetta “Smuraglia”, dal nome del primo proponente, e i successivi decreti attuativi, stabiliscono che le imprese pubbliche o private e le cooperative che intendono avviare un’attività all’interno di un istituto di pena devono stipulare una convenzione con l’amministrazione penitenziaria.

La convenzione regola l’utilizzo in comodato gratuito dei locali e delle attrezzature eventualmente già esistenti nell’Istituto e le modalità di addebito all’impresa delle spese sostenute dal carcere per lo svolgimento delle attività produttive. Stabilisce, inoltre, i diritti e i doveri delle parti, le modalità di avviamento al lavoro, le norme rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali,  la retribuzione dei detenuti, la responsabilità civile il contratto di assicurazione, la facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell’Istituto, la durata e la risoluzione della convenzione stessa, come stabilito dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.  all'art.47, adottato con d.P.R. n. 230 del 2000.

L’impresa attrezza gli spazi con gli allestimenti e le macchine per le lavorazioni previste, effettua l’ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature concessi in comodato; adempie agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; paga le spese di energia elettrica utilizzata; fornisce personale adatto a sovrintendere le attività lavorative; sceglie i detenuti idonei per le lavorazioni previste e li avvia al lavoro con contratti di lavoro subordinato, nel rispetto delle normative previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Vantaggi economici per l’impresa

Sono rappresentati da: diminuizione dei costi fissi, determinata dall'’utilizzo in comodato d’uso gratuito degli spazi (officine, capannoni, attrezzature già esistenti) e riduzioni e agevolazioni contributive, fiscali ed economiche.

Le principali agevolazioni: 

  • Riduzione  dell’80% per il datore di lavoro relativamente alla retribuzione di detenuti ed internati assunti a tempo determinato purché per un periodo superiore a 30 giorni o a tempo indeterminato per l'espletamento di attività produttive o di servizi all’interno degli Istituti penitenziari,sia per quanto riguarda la quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori. Le agevolazioni proseguono per ulteriori 6 mesi successivi alla fine della detenzione.
     
  • Sgravi fiscali per ogni lavoratore assunto per un periodo superiore ai 30 giorni è previsto un credito d’imposta di 516,46 euro mensili proporzionalmente ridotto in base alle ore prestate (legge n.193 del 22 giugno 2000; decreto interministeriale n.87 del 25 febbraio 2002).
    Il credito d’imposta spetta anche per i 6 mesi successivi alla scarcerazione se in tale periodo.il lavoratore  conserva l’assunzione.  Per i lavoratori assunti a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
    Il credito d’imposta di 516,46 euro mensili vale anche per le attività formative di detenuti a condizione che siano successivamente assunti; non concorre alla formazione della base imponibile sui redditi e dell’Irap e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Le agevolazioni proseguono per ulteriori 6 mesi successivi alla fine della detenzione.