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Fare volontariato nei servizi minorili

I cittadini comunitari possono svolgere attività di volontariato a favore di minori e giovani adulti detenuti in un istituto penale per i minorenni (IPM) o affidati ad un ufficio di servizio sociale per i minorenni della giustizia (USSM). L’attività è finalizzata al sostegno morale ed al reinserimento nella vita sociale degli stessi.
Negli istituti penali per i minorenni i volontari coadiuvano gli operatori istituzionali nelle attività culturali e ricreative sotto la guida del direttore del servizio interessato. L’attività dei volontari non può essere retribuita ed il titolo di studio da essi posseduto è ininfluente ai fini dell’autorizzazione.
Esistono due fattispecie in base alle quali è possibile svolgere attività di volontariato:

  • L’ “assistente volontario”, disciplinata dall’art. 78 della legge 354/78 e dalla circolare n. 8 del 24/4/2002. In questo caso l’aspirante volontario presenta una domanda per svolgere attività di volontariato al servizio della giustizia minorile (IPM o USSM) cui intende accedere, il quale, su proposta del Magistrato di sorveglianza la inoltra, con il proprio parere, al centro per la giustizia minorile competente per territorio e poi al Dipartimento giustizia minorile per la prevista autorizzazione. L’autorizzazione ha durata annuale e si considera rinnovata se alla sua scadenza la valutazione del servizio della giustizia minorile ospitante è positiva.
  • E’ possibile effettuare attività di volontariato negli  istituti penali per i minorenni e negli uffici di servizio sociale per i minorenni anche attraverso associazioni pubbliche o private accreditate all’azione rieducativa ai sensi dell’art. 17 della legge 354/75. Le associazioni di volontariato che intendono far svolgere ai propri iscritti attività di volontariato in un istituto penale per i minorenni o in un ufficio di servizio sociale per i minorenni della giustizia possono stipulare apposite convenzioni con il Dipartimento giustizia minorile.