Fare volontariato in carcere
In Italia il volontariato penitenziario si articola su tre livelli: volontariato realizzato da persone singole, che costituisce la forma più tradizionale; volontariato costituito da singole associazioni; volontariato attuato da gruppi di associazioni e coordinate da un'organizzazione più ampia. In ogni caso l’autorizzazione per l’accesso in Istituto viene rilasciata nominativamente ai singoli volontari ed è disciplinata dagli articoli 18 e 78 dell’ordinamento penitenziario (Legge 354/75).
L’art. 17 consente l’ingresso in carcere a tutti coloro che “avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”. La norma è in stretta relazione con l’art. 62 delle regole minime europee che suggerisce di “ricorrere per quanto possibile, alla cooperazione di organizzazioni della comunità per aiutare il personale dello stabilimento nel recupero sociale dei detenuti”.
La persona che intende svolgere attività di volontariato ai sensi dell’art. 17 ord. penit. deve presentare una domanda scritta contenente i propri dati personali e le motivazioni per le quali intende svolgere questo tipo di attività al direttore dell'istituto. Quest’ultimo, dopo aver valutato la compatibilità delle iniziative proposte dal volontario “con il percorso trattamentale generale dell’istituto” (circolare Dap 16-7-97), la trasmette con il proprio parere al magistrato di sorveglianza per l’autorizzazione.
Il direttore dell’istituto conserva il potere di vigilanza sull’operato degli assistenti volontari. Qualora riscontri atteggiamenti in contrasto con le direttive impartite dal magistrato di sorveglianza o comportamenti che possano pregiudicare l’ordine e la sicurezza sospende l’efficacia dell’autorizzazione e comunica al magistrato il venir meno del proprio parere favorevole.
Un’altra modalità di ammissione ad effettuare volontariato in carcere è quella prevista dall’art. 78 ord. penit.. In questo caso è il magistrato di sorveglianza a proporre i volontari e i Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria ad autorizzarli. L’art. 78 ord. penit. descrive un’attività di volontariato più specifica rispetto a quella prevista dall’art. 17 ord. penit. e comprende la collaborazione con le figure istituzionali degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna (educatori, assistenti sociali, psicologi, polizia penitenziaria) nelle attività trattamentali e risocializzanti.
Tanto nel caso previsto dall’art. 17 quanto in quello disciplinato dall’art 78 si provvede all’acquisizione di opportune informazioni presso le forze dell’ordine sulla persona che intende effettuare volontariato in carcere.
Qualora il volontario sia membro di un’associazione di volontariato è ipotizzabile, mediante un’apposita convenzione, un’autorizzazione nei confronti di tutti gli operatori dell’associazione. L’autorizzazione ha durata annuale e alla sua scadenza, se la valutazione del direttore dell’istituto è positiva, si considera rinnovata .
Le associazioni generalmente operano autonomamente, anche se molte di loro si riuniscono in strutture organizzative più ampie per un migliore coordinamento: è questo il caso, ad esempio, del SEAC (Coordinamento enti ed associazioni di volontariato penitenziario) che, a sua volta, fa parte di una grande Confederazione, la “Conferenza nazionale volontariato giustizia” che raggruppa al suo interno molte associazioni, enti e cooperative ed è la principale interlocutrice con l’Amministrazione penitenziaria in materia di volontariato.
Queste strutture allargate hanno in definitiva la funzione di favorire i rapporti tra il volontariato e l’Amministrazione penitenziaria, oltre naturalmente offrire un coordinamento e un supporto alle singole associazioni, mentre l’intervento operativo rimane generalmente di pertinenza della singola associazione.
Attualmente sono oltre 200 le associazioni di volontariato attive negli istituti penitenziari con iniziative e progetti che rappresentano un valido ed insostituibile contributo al reinserimento sociale dei detenuti.
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