salta al contenuto

Essere componente privato dei tribunali per i minorenni

All'incarico di giudice onorario minorile - o componente privato - si accede tramite selezioni che avvengono in ogni ufficio giudiziario minorile.

Per partecipare alla selezione occorre possedere, innanzitutto, due requisiti:

  • essere benemeriti dell'assistenza sociale;
  • essere cultori di specifiche discipline umane ritenute essenziali per una adeguata comprensione delle problematiche minorili.

La normativa prevede, infatti, che i cittadini benemeriti dell'assistenza sociale siano scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia (artt. 2 e 5 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 - art. 4 Legge 27.12.1956 n. 1441 - Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sui "Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili").

Tutte le nuove disposizioni impartite dal Consiglio Superiore della Magistratura aventi per oggetto i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2011-2013 sono reperibili, unitamente al relativo bando di concorso con apposita modulistica, sul sito del Consiglio: www.csm.it

Per i componenti privati presso gli uffici giudiziari minorili di nuova nomina è previsto che effettuino, subito dopo la nomina, un'attività pratica di natura formativa della durata di due mesi.

La durata dell'incarico è triennale.

Per conseguire la nomina (o la conferma) a componente privato presso gli uffici giudiziari minorili è necessario che l'aspirante, oltre ai requisiti indicati all'inizio, sia:

  • cittadino italiano;
  • abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale si è prodotta l'istanza;
  • abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
  • abbia un'età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai settantadue anni;
  • non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

I componenti privati per la loro attività percepiscono una indennità liquidata dall'Ufficio presso il quale sono addetti.

Il componente privato opera in piena autonomia in veste di giudice non togato.